DECRETO INTERMINISTERIALE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge
19.7.1993, n. 236 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
20.5.1993 n. 148 che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale il Fondo per l'occupazione;
VISTO l'articolo 29 quater del decreto legge
31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1997, n. 30, con il quale il "Fondo per l'occupazione", di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 19 luglio 1993 n. 236 è incrementato di
lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dell'anno
1999;
VlSTO l’articolo 3 del decreto legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52, con il quale
il "Fondo per l'occupazione" è rifinanziato di lire 976 miliardi per
l'anno 1998, di lire 913 miliardi per il 1999 e di lire 714 miliardi dal 2000;
VISTO l'articolo 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196;
VlSTO il decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468;
VlSTO l'articolo 1, comma 2, del decreto
legge 8 aprile 1998, n. 78;
CONSIDERATA la necessità di definire le
modalità applicative delle misure contenute nell'articolo 12, comma 5, del
decreto legislativo citato;
CONSIDERATA la necessità di definire, ai
sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto legislativo n. 468/1997 ulteriori
forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
citato articolo 12, comma 1;
CONSIDERATA la circolare ministeriale n. 19
del 12 febbraio 1998, con la quale è stato precisato l'ambito della disciplina
transitoria di cui all'articolo 12, comma l, del decreto legislativo n. 468/97,
con riferimento alle categorie di soggetti aventi titolo;
SENTITE le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
DECRETA
Art. 1
(Lavoratori beneficiari)
1. I lavoratori di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno
conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno
dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati
effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31
dicembre 1997, raggiungano nel corso dell’anno 1998 una permanenza nelle
attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi.
2. Le Commissioni regionali per l'impiego
possono assegnare ai progetti di lavori socialmente utili i lavoratori di cui
al comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 468/97, anche con riferimento alla tipologia di cui all'articolo 1,
comma 2, lett. c).
Art. 2
(Modalità di attuazione delle misure relative alla contribuzione
volontaria)
1. I lavoratori di cui all'articolo 1 del
presente decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei
requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia, richiesti secondo la
disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante. Ad essi è
concesso un contributo a fondo perduto, a valere sul Fondo per l’occupazione,
pari al 50 per cento dell’onere relativo al proseguimento volontario della
contribuzione, così come determinato dall’INPS ai sensi del successivo comma 3.
Il contributo viene versato all’INPS in rate annuali, previa richiesta
dell’Istituto medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e
indicati nella richiesta medesima. La rimanente quota di contribuzione
volontaria resta a carico del lavoratore che può versarla in rate mensili per
tutto il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con l'erogazione dei
trattamenti pensionistici di cui al seguente comma 2.
2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi
alla contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in pensione, in
deroga alle norme vigenti, con un trattamento pensionistico ridotto,
commisurato alla effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 3 seguente,
per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una
volta raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento pensionistico
viene erogato in modo pieno. I lavoratori possono essere utilizzati nei comuni
di residenza, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo l, comma 2,
lett. d) del decreto legislativo 1.12.1997, n. 468, sino al raggiungimento dei
requisiti pensionistici. Ai predetti lavoratori può essere erogato l’importo
integrativo di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n.
468/97, fermo restando quanto stabilito dal comma 6 del medesimo articolo.
3. I lavoratori di cui all’art. 1 che
intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano
domanda all’INPS, entro il 31 dicembre 1999, secondo le vigenti procedure.
L’INPS comunica al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
Generale per l’Impiego, i nominativi dei lavoratori la cui domanda è stata
accolta, specificando per ciascuno di essi la durata del periodo mancante e
l’importo che verrà posto a carico del Fondo per l’occupazione, ai sensi del
comma 1.
Art. 3
(Lavoro autonomo)
1. I lavoratori di cui all’articolo 1 del
presente decreto sono ammissibili ai benefici di cui all’articolo 9-septies del
decreto legge l ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
legge 28 novembre 1996 n. 608. L'istruttoria delle relative istanze viene effettuata
dalla Società per l'Imprenditorialità giovanile con protocollo separato
rispetto alle istanze degli altri aventi diritto, per poter così effettuare
rendiconti specifici e più frequenti nel tempo.
2. I lavoratori di cui al comma 1, che,
avendo presentato domanda, siano ammessi allo svolgimento delle attività
formative previste, possono continuare a svolgere le attività di lavoro
socialmente utile nei progetti nei quali sono impegnati. A tale fine gli enti
gestori dovranno organizzare l'impegno di detti lavoratori per rendere
possibile la partecipazione alle attività formative stesse, garantendo il
livello minimo delle 20 ore settimanali di utilizzo nelle attività come media
del periodo. Ove l'ente certifichi per iscritto al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale l’impossibilità di realizzare, in tutto o in parte,
l'impegno nei lavori socialmente utili, per motivi oggettivi quali la distanza
del luogo dove si svolgono le attività formative, i lavoratori verranno
temporaneamente sospesi dall'obbligo di partecipazione ai progetti di lavoro
socialmente utile, mantenendo il diritto al percepimento del sussidio e
all'eventuale rientro nel progetto al termine dell'attività formativa.
3. I lavoratori ammessi, dopo lo svolgimento
delle attività formative, ai benefici previsti per l'effettivo avvio
dell'attività di lavoro autonomo, cessano contestualmente dalla partecipazione
ai progetti di lavoro socialmente utile.
4. I lavoratori di cui all'articolo 1 del
presente decreto che partecipino a progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano rinunciato durante il corso dei progetti medesimi a parteciparvi hanno
diritto ad ottenere un contributo pari al 50% dell'assegno di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/97 che sarebbe loro spettato fino al
completamento del progetto di lavori socialmente utili. Il contributo è pari al
l00% nel caso in cui la rinuncia intervenga entro il 1998.
5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che
dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità, a
prescindere dai casi di cui al comma 1, spetta altresì l’incentivo di cui
all’articolo 4, comma 1 del presente decreto, che in tal caso viene erogato in
unica soluzione.
Il predetto incentivo è riconosciuto anche
in caso di avvio di nuove società cooperative, qualora il lavoratore vi
partecipi in qualità di socio. In tali casi la cooperativa di che trattasi non
ha diritto, per i medesimi lavoratori, agli incentivi di cui all'articolo 4,
comma l.
Art. 4
(Incentivi all'assunzione)
1. Ai datori di lavoro privati e agli enti
pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori di
cui all'articolo 1 del presente decreto, spetta un incentivo pari a 18 milioni
procapite cumulabile con altri incentivi all'assunzione nei limiti della
normativa comunitaria. Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici
economici che assumono a tempo indeterminato e parziale, il contributo verrà
attribuito in misura proporzionalmente ridotta.
2. L'incentivo di cui al comma 1 spetta anche
ai datori di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo n. 468/97, in relazione all'assunzione a tempo pieno e
indeterminato dei lavoratori di cui all’articolo 1 del presente decreto, nonché
alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni
di cui al medesimo articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468/97,
limitatamente ai lavoratori di cui all'articolo 1, impegnati come soci
lavoratori.
3. L'incentivo di cui al comma 1 viene erogato
dall’INPS, previa verifica della permanenza delle condizioni di cui al comma 2,
in tre rate annuali posticipate, anche mediante conguaglio sui versamenti
contributivi, a condizione che i lavoratori cessino dalla partecipazione ai
progetti di lavoro socialmente utili e dalla relativa erogazione dell'assegno.
4. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici tenuti a riservare il 12 per cento delle assunzioni da
effettuare ai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 5
dell'articolo 25 della legge 23.7.1991, n. 223, assolvono tale onere in caso di
assunzione dei lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, inseriti
d'ufficio nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge
n. 223/91 durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai
sensi dell’articolo 12, comma 4.
5. Gli oneri relativi alle erogazioni di cui
al comma 1 saranno annualmente rimborsati all’INPS a valere sul Fondo per
l'occupazione, previo inoltro di apposito riepilogo annuale da parte
dell'Istituto al Ministero del lavoro e previdenza sociale - Direzione Generale
per l'Impiego.
Art. 5
(Convenzioni con le Agenzie di promozione di lavoro e di impresa)
1. Al fine di promuovere le occasioni di
reimpiego di cui all'articolo 4, il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale può stipulare convenzioni con le agenzie di promozione di lavoro e di
impresa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 468/97, che
prevedano la concessione di un incentivo alle Agenzie medesime, a fronte della
relativa attività promozionale ed organizzativa, sino ad un massimo di tre
milioni procapite per ciascun lavoratore ricollocato a tempo indeterminato.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono
prevedere lo svolgimento di attività di orientamento o formative, di durata non
superiore a tre mesi. Per la partecipazione a dette attività si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto
Art. 6
(Rapporti con Italia Lavoro S.p.A.)
1. Nel quadro degli obbiettivi di cui
all'articolo l, comma 5, del decreto legislativo 468/97 il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale si avvale dell'attività della Società Italia Lavoro
S.p.A., società istituita in attuazione del DPCM del 13 maggio 1997, che a tal
fine svolge una sistematica azione di assistenza tecnica alle Regioni, alle
Province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili,
finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui
all'articolo 1 del presente decreto, con funzioni di accompagnamento dei
medesimi verso tali opportunità, anche in raccordo con i servizi pubblici per
l'impiego di cui al Decreto Legislativo n. 469/97.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui
al comma 1, Italia Lavoro S.p.A. predispone specifici programmi annuali
relativi agli anni dal 1998 al 2001, contenenti l'indicazione delle spese
indispensabili per la loro realizzazione. I programmi sono approvati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che determina con
il medesimo decreto le spese ammissibili e il contributo concesso, in relazione
agli obiettivi occupazionali programmati e di volta in volta raggiunti.
L'erogazione del contributo avviene in rate semestrali posticipate, previa
presentazione di apposito rendiconto da parte della Società.
3. Il programma di cui al comma 2 contiene
anche gli interventi di Italia Lavoro ai sensi dell'articolo 5 del presente
decreto, in luogo della convenzione ivi prevista. L'incentivo di cui
all'articolo 5, comma 1 del presente decreto per ciascun lavoratore
ricollocato, viene erogato unitamente al contributo di cui al comma 2.
Art. 7
(Utilizzazione con contratti di fornitura di lavoro temporaneo)
1. Al fine di promuovere l'utilizzazione dei
lavoratori di cui all'articolo 1, nel quadro dei contratti di lavoro
temporaneo, negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno
1997, n. 196, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale possono derogare al divieto di cui all'articolo 1, comma 4,
lett. a) della medesima legge, in caso di assunzione a tempo indeterminato da
parte delle società di fornitura.
2. Nel caso di assunzione a tempo
indeterminato, da parte delle società fornitrici di lavoro temporaneo, di
lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, alle medesime spetta
l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1 del presente decreto,
proporzionalmente ai periodi di effettivo impiego presso le imprese
utilizzatrici, nonché, per un periodo di tre anni, il 50 per cento della
indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato, effettuata
durante o immediatamente al termine di un rapporto di lavoro temporaneo da
parte di un'impresa utilizzatrice, a quest'ultima spetta l'incentivo di cui
all'articolo 4, comma 1 del presente decreto ed alla società fornitrice di
lavoro temporaneo spetta l'incentivo di cui all'art. 5, comma 1 del presente
decreto.
Art. 8
(Assunzioni presso le imprese commissionarie di lavori pubblici)
1. I committenti pubblici, sino al 31
dicembre 1999, possono stabilire nei capitolati posti a base di gare d'appalto
per la realizzazione di opere pubbliche le modalità per una riserva
obbligatoria di assunzione nominativa tra i lavoratori di cui all’articolo 1,
in possesso delle qualifiche professionali richieste, non inferiore al 5 per
cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorate
oggetto dell'appalto medesimo.
Art. 9
(Ulteriore contributo per l'avvio delle attività imprenditoriali)
1. In caso di avviamento entro il 31
dicembre 1998, di nuove attività imprenditoriali, ivi comprese le cooperative
promosse dai medesimi lavoratori partecipanti alle attività di lavori
socialmente utili, ai sensi dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e articolo 12,
comma 6 del decreto legislativo n. 468/97, anche promosse in relazione a
progetti di lavori socialmente utili in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, destinate alla collocazione lavorativa dei lavoratori di cui
all’articolo 1, è concesso, a richiesta, un contributo nel limite massimo di
lire 20.000.000, per ciascuna impresa o cooperativa, per le spese di avvio
debitamente documentate.
2. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 4,
del decreto legislativo 468/97, limitatamente ai progetti destinati a
lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto già avviati alla data del
31 dicembre 1997 e approvati dalla Commissione centrale per l'impiego ai sensi
della legge 608/96, gli enti titolari dei progetti approvati dalle Commissioni
regionali per l'impiego, successivamente alla stipula della convenzione di cui
al citato articolo 5, comma 4, possono stipulare, direttamente o tramite le
associazioni di rappresentanza, apposite intese o accordi con le
amministrazioni centrali, già titolari dei progetti interregionali, o con le
regioni, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione
delle imprese. Le opere realizzate potranno essere affidate, previa
autorizzazione, in gestione ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 468/97.
Art. 10
(Sanzioni)
1. Il lavoratore che non accetti l'offerta
scritta di un lavoro a tempo indeterminato, presentata da datori di lavoro
privati o da enti pubblici economici, che sia professionalmente equivalente
alle qualifiche professionali delle precedenti attività lavorative ovvero alle
mansioni espletate nelle attività di lavori socialmente utili, e che si svolga
in luogo non distante più di 50 chilometri dal luogo di residenza del
lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di
linea, è dichiarato decaduto dalla partecipazione ai progetti di lavori
socialmente utili con perdita del relativo assegno, secondo le procedure di cui
all'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 468/97, rimanendo a carico di
chi ha fatto l'offerta l'onere di informare il competente ufficio pubblico.
Art. 11
(Destinazione delle risorse)
1. Le misure di cui al presente decreto sono
ammissibili al finanziamento a decorrere dal 24 gennaio 1998, data di entrata
in vigore del decreto legislativo l dicembre 1997, n. 468.
2. Per ciascuno degli anni dal 1998 al 2004
è destinata, per il finanziamento degli oneri di cui al presente decreto
nell'ambito delle disponibilità del Fondo dell’Occupazione di cui in premessa,
la somma di 150 miliardi.
3. Il Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale - Direzione Generale per l’Impiego Divisione Seconda - e le
Commissioni Regionali per l'Impiego sono immediatamente informati del numero
dei lavoratori di cui all'articolo 1 del presente decreto, iscritti nelle liste
di collocamento della regione, che ha trovato una sistemazione all'esterno
delle attività di lavori socialmente utili ai sensi delle misure di cui al
presente decreto, o comunque per cessazione dell'impegno del lavoratore, e
corrispondentemente il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
riprogramma le risorse messe a loro disposizione con decreto ministeriale, emanato
ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 468/97, a valere
sul Fondo dell'Occupazione, in modo da ridurre la spesa relativa all’erogazione
dell’assegno per lavori socialmente utili in proporzione al numero dei
lavoratori usciti.
4. Nell’ambito delle relazioni semestrali di
cui all’articolo 1, comma 23, del decreto legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fornirà specifica informazione
sull'attuazione e sulle risorse utilizzate per le misure di cui al presente
decreto, all’uopo utilizzando anche i dati forniti dall’INPS.
Roma, 21 maggio 1998
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |