Art. 6
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e "lire 1.200.000";
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
"2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000", "lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";
g) all’articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-quater. Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimentodei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".
3. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma 4-quater", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 3-bis".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.
9. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1o gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 41986, n.917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n.133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n.819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n.576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";
c) al comma 3 le parole "e di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997" sono sostituire dalle seguenti: "e di cui risulti pagata l'ICI per gli anni a decorrere dal 1997".
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al 1o gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento";
b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 17 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine il seguente periodo: "La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.
22. All'articolo 2 del decreto unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose";
b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici".
Art. 62
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) I trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236.
h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), f), g) e h), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98 e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: "25 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2.
5. All’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52, come modificato dall’articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000" e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.
Art. 63
(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del
lavoro irregolare)
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi e contratti nonché di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinati all'autorizzazione della Commissione
dell'Unione europea.
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette Commissioni provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro.
Art. 64
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n.196, sono le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati.";
b) all’articolo 1, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;"
c) all’articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al lavoratore temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio.";
d) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
(Interventi specifici per i lavoratori temporanei)
1. Le imprese di fornitura sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all’articolo 3. Le risorse sono destinate per:
a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell’emersione del lavoro non regolare.
I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all’articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico, di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, previa verifica della congruità tra le finalità istituzionali previste dal comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso; il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All’eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle Parti sociali da effettuarsi decorsi due anni dall’effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2.";
e) all’articolo 11, comma 4, dopo le parole: "lavoro temporaneo" sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3" e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " e le relative percentuali ai sensi dell’articolo 1, comma 8".
2. Sono versate al Fondo di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al citato articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto di lavoro temporaneo.".