DECRETO 2 NOVEMBRE
1999, N. 390 (G.U. n. 258 del 3-11-1999)
Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per
assicurare il finanziamento integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di
lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, nonche' la
continuita' dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di
lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilita' da parte delle
Commissioni regionali per l'impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
27 ottobre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della
navigazione e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legge:
Art. 1.
1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro
soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite
ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare,
nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe
ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla
data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno
conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12
mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta
permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31
dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro
soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono
deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a
valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica
utilita' la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo,
redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli
enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la
stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata,
delle attivita' da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1
dicembre 1997, n. 468.
3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione
della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del
1999, e comunque al 30 aprile 2000.
Art. 2.
1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il
finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana
e' integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999.
All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni
a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a
favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando,
quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 novembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Micheli, Ministro dei lavori pubblici
Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione
De Castro, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto,
il Guardasigilli: Diliberto