Circolare Ministero del Lavoro n. 19 del 12 febbraio 1998.
"Decreto legislativo 468/97. Prime direttive."
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PREMESSA
Le presenti direttive concernono i progetti di lavori socialmente utili da approvare dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto nella delicata fase transitoria di collegamento alla normativa previgente, caratterizzata in molti casi da emergenze sociali rilevanti.
Occorre innanzitutto chiarire la portata del disposto dell'art. 13, comma 3. A tale riguardo si ritiene di poter equiparare all'approvazione dei progetti presentati prima del 24 gennaio 1998, che può essere fatta secondo la normativa previgente, anche la approvazione dei periodi residui -svolti nelle stesse modalità e per gli stessi lavoratori- di progetti in corso di attuazione che siano stati approvati, per mera carenza finanziaria, per una durata ridotta rispetto alla loro durata originariamente stabilita all'atto della presentazione da parte dell'ente proponente (durata che, secondo la previgente normativa, non poteva comunque essere superiore ai 12 mesi). Ovviamente al fine di procedere all'approvazione del residuo periodo, è necessario che l'ente proponente confermi la propria volontà in tal senso.
E' opportuno altresì ricordare che, fatte salve le disposizioni che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e quelle relative alla decadenza dai trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono dettare norme in materia, tenendo presente che la disciplina contenuta nel decreto legislativo in questione ha valore di principio e di indirizzo.
Si sottolinea che la suddetta normativa delle regioni assume una particolare valenza in considerazione dell'imminente conferimento alle regioni stesse ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro secondo le previsioni del decreto legislativo 23.12.1997 n.469.
REGIME TRANSITORIO
Il decreto legislativo assegna grande importanza al regime transitorio. In particolare, i criteri di ripartizione ed assegnazione alle CRI delle risorse del Fondo dell'Occupazione, hanno subito profonde innovazioni (vedi art.11), solo a partire dall'anno 2000. Viceversa sono confermati criteri di ripartizione che tengono debitamente conto della attività consolidata nell'ultimo biennio, per il 1998 e 1999.
1. Per una corretta ed efficace azione del decreto legislativo in tale fase transitoria, si ritiene indispensabile, come primo adempimento, che le CRI definiscano, con propria delibera, l'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12, secondo i criteri di cui al punto 2 di seguito inserito, e che, nella medesima delibera, dettino le linee di un programma globale per il biennio 1998-1999, finalizzato alla graduale e complessiva fuoriuscita dall'area dei lavori socialmente utili dei predetti lavoratori inclusi nel regime transitorio, articolando gli interventi secondo le caratteristiche sociali e professionali dei lavoratori e le molteplici alternative che qui di seguito saranno esaminate (lavori di pubblica utilità verso imprese, progetti collegati alla formazione, misure di immediata fuoriuscita, etc...).
2. La individuazione di tali lavoratori, recata nell'art. 12, comma 1, potrà essere effettuata dalle CRI, includendo comunque i lavoratori che abbiano seguito una permanenza nei lavori socialmente utili, di almeno dodici mesi, attraverso progetti avviati prima del 31 dicembre 1997, ed estendendola eventualmente ai lavoratori che raggiungano il limite di permanenza dei dodici mesi, attraverso progetti avviati prima del 31 dicembre 1997 o proseguiti secondo quanto detto in premessa. In quest’ultimo caso, si precisa che i periodi svolti oltre il 31 dicembre, dovranno essere considerati in detrazione dai limiti di durata dei progetti approvati successivamente, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo.
3. Tra le norme specifiche per i lavoratori appartenenti al regime transitorio, si devono innanzitutto ricordare quelle volte alla fuoriuscita dall’area dei lavori socialmente utili di cui ai commi 3, 4 e 5.
Le disposizioni di cui al comma 5 (che favoriscono il pensionamento volontario, l’avvio di un lavoro autonomo, la ricollocazione lavorativa ed eventuali altre misure) dovranno essere definite, prima di essere operative, in un decreto interministeriale che è in via di predisposizione.
Le altre disposizioni hanno invece applicazione immediata.
4. Per quanto riguarda il contenuto dei progetti, sempre nella fase di prima applicazione del decreto legislativo in oggetto, si può tenere conto delle seguenti osservazioni:
a) per i progetti di pubblica utilità, si ritiene utile precisare il disposto di cui all’art. 2, comma 5 e il correlato disposto di cui all’art. 10 in materia di delibere degli enti di cui al decreto legislativo 29/1993. Tali delibere devono individuare e precisare gli impegni programmatici e finanziari, relativi almeno al momento del completamento del progetto di pubblica utilità. E’ compito della Commissione Regionale per l’Impiego valutare la congruità degli impegni assunti e delle attività lavorative stabili prefigurate in rapporto all’entità ed in particolare al numero dei lavoratori da assegnare al progetto da approvare. Si rammentano infine le disposizioni volte a disciplinare la progettazione di lavori di pubblica utilità destinati ai lavoratori nel regime transitorio, di cui all’art. 12 commi 6 e 7;
b) per i progetti mirati alla crescita professionale di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), ove la programmazione finanziaria delle attività formative cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo fosse ormai già definita per il 1998, potranno essere approvati progetti che prevedano una attività di formazione professionale, da svolgersi nel quadro delle ore per le quali si ha diritto all’assegno, finanziata solo da risorse regionali o nazionali. Si sottolinea che rimane necessaria l’espressa autorizzazione della regione al progetto formativo che deve corredare il progetto di lavori socialmente utili e il rilascio di un attestato ai partecipanti al termine del medesimo. Si rammenta che per l’effettivo svolgimento delle attività formative si può fare ricorso ad organismi qualificati del settore, purché se ne dia conto sin dalla presentazione del progetto.
5. Per quanto riguarda le agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di cui all’art. 2, comma 4, il Ministero provvederà alla emanazione dei decreti di autorizzazione, secondo criteri che dovranno tener conto del ruolo più incisivo affidato a tali agenzie dal successivo art. 10, comma 2.
Ai sensi della disposizione suindicata, è necessario che le regioni formulino le loro proposte di organismi autorizzabili allo scrivente Ministero del Lavoro.
In ogni caso si procederà, in via transitoria, con un primo decreto, alla autorizzazione alle agenzie di livello nazionale, ovvero locale, che hanno già operato ai sensi dell’art. 26 della legge 196/97, ai soli fini dell’attività di progettazione, con esclusione della fattispecie di cui all’art. 10, comma 2.
6. In via transitoria, nelle more della definizione dei criteri di cui all’art. 5 comma 2, i progetti di lavori socialmente utili devono essere presentati secondo il modello, elaborato dalla apposita Commissione Interministeriale, allegato alla presente circolare.
7. Per quanto riguarda il finanziamento dei lavori socialmente utili nel biennio 1998-1999, si procederà secondo il seguente metodo:
a) ripartizione regionale di massima, sulla quale è intenzione dello scrivente acquisire entro febbraio il parere della Conferenza Stato-Regioni;
b) emanazione di decreti ministeriali di attribuzione delle risorse alle singole regioni, dopo l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali e l’assunzione delle delibere di cui al punto 1, contenenti gli impegni relativi alla copertura dei progetti di lavori di pubblica utilità o formativi, definiti nel programma biennale destinato ai lavoratori inclusi nel regime transitorio.