Circolare Ministero del Lavoro n. 38 del 20 marzo 1998.
"Decreto Legislativo 468/97 - Regime transitorio - Ulteriori direttive."
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Si fa seguito alle precedenti circolari n 19 e 20 per fornire ulteriori direttive in merito alla gestione della fase transitoria, inerenti all'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di LSU, con particolare riguardo alla realizzazione di una progettazione mirata a consentire la creazione di stabili occasioni di impiego.
A tal fine le CRI, nel definire con propria delibera l'ambito del regime transitorio di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 468/97 e nel dettare le linee di un programma globale di interventi per gli anni 1998 e 1999, fisseranno criteri idonei ad assicurare che le iniziative progettuali si svolgano in ambiti differenziati in modo da evitare sovrapposizioni tra i progetti di lavori di pubblica utilità che dovranno essere approvati secondo la nuova normativa e quelli già previsti dal piano straordinario ex art. 26 della legge n. 196/97, nonché tra i progetti LPU a carattere locale e i progetti LPU a carattere interregionale (si veda per questi ultimi l'elenco allegato dei soggetti promotori, dell'ambito progettuale e della ripartizione regionale sia dei progetti di LSU in via di scadenza, che di LPU ex art.26).
Si sollecita, pertanto, la trasmissione urgente delle delibere programmatiche di cui al punto 1 della circolare n. 19/98 del 12.2.1998, al fine di procedere all'emanazione dei decreti di ripartizione delle risorse per l'anno 1998 a carico del Fondo per l'Occupazione avendo già acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni ed Autonomie locali in data 5.3.1998 sulla ipotesi di ripartizione regionale.
Allo scopo inoltre di non ampliare ulteriormente la platea dei lavoratori utilizzati in progetti approvati secondo la previgente disciplina, dovrà con effetto immediato cessare qualsiasi residua operazione di assegnazione successiva all'esito totalmente o parzialmente negativo del primo reperimento delle unità previste nei progetti e non potrà più essere effettuata la sostituzione di coloro che per qualsiasi motivo abbiano interrotto la partecipazione ai progetti.
Si trasmette, infine, una scheda tipo che dovrà essere compilata personalmente dai lavoratori utilizzati nelle attività di LSU avviate ai sensi dell'articolo 1 della legge 608/96 e appartenenti alle categorie di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 468/97 alla presenza di un responsabile dell'ente realizzatore del progetto di LSU. (scheda A)
Pertanto, a cura delle Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro sarà distribuita la scheda a tutti gli enti realizzatori di progetti di LSU i quali, dopo aver provveduto alla raccolta delle schede compilate, trasmetteranno la documentazione alle sedi INPS territorialmente competenti entro e non oltre il 30.4 1998, ai fini della prosecuzione del pagamento dei sussidi.
La scrivente provvederà a trasmettere la scheda - tipo agli enti promotori di progetti interregionali di LSU.
Si ribadisce quanto già contenuto nella circ. 37/97 del 13.3.1997 a proposito della necessità di rafforzare l'azione di monitoraggio e del controllo sullo svolgimento dei lavori socialmente utili, non trascurando le attività di vigilanza e di ispezione sulla regolarità dell'attivazione e dello svolgimento dei progetti.
Si trasmette altresì una scheda predisposta da ITALIA LAVORO S.p.A. che dovrà analogamente essere distribuita agli enti promotori, con preghiera di compilazione e successivo inoltro alla stessa ITALIA LAVORO S.p.A.. (scheda B)
IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Sen. Antonio PIZZINATO)