Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 138 del 21 dicembre 1998

"Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 - Decreto interministeriale 21 maggio 1998 recante 'Disposizioni in materia di definizione lavoratori destinatari della disciplina transitoria ex art. 12 del D.L.vo 468/97 e relative modalità di attuazione delle misure di contribuzione volontaria'. Ulteriori direttive."

 


PREMESSA

Con la circolare 100/98 del 27.7.98 si è provveduto a dare le prime istruzioni operative conseguenti alla emanazione del Decreto Interministeriale 21.5.1998 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Nella presente circolare si ritiene opportuno fornire ulteriori istruzioni operative in ordine agli altri incentivi di cui al decreto interministeriale previsti dal: art. 3 (lavoro autonomo); art. 4 (incentivi alle assunzioni); art.5 (incentivi alle agenzie di promozione e di impresa); art. 7 (incentivi alle società di fornitura di lavoro temporaneo).

1. INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO

1.1 PRESTITO D'ONORE PER L.S.U. (Art. 3, commi 1, 2 e 3)

La società "Imprenditoria Giovanile" ha stipulato una convenzione il 31.7.98 con Italia Lavoro S.p.A., per l'attuazione dell'articolo 3 commi 1 e 2 del decreto interministeriale, laddove prevede la possibilità per i soggetti appartenenti al regime transitorio, di accedere alle agevolazioni di cui all'art. 9 septies della legge 608/96 (c.d. prestito d'onore). Nella convenzione la società IG regola la separata procedura, che prevede alcune modifiche, non di impatto normativo, dovute alla peculiarità delle situazioni in essere per tali soggetti.

Mediante la convenzione la società IG potrà fornire direttamente sul territorio servizi di promozione/informazione sul "prestito d'onore" ai lavoratori interessati che partecipano ai progetti di lavori socialmente utili.

I lavoratori interessati dovranno presentare istanza alla IG mediante un apposito modello di domanda reperibile presso le agenzie regionali per l'impiego, le sedi operative della IG sul territorio e le SCICA (in allegato vedi un primo elenco di indirizzi utili).

Al momento dell'eventuale accoglimento dell'istanza da parte della società IG, la medesima dovrà darne notizia all'Ente promotore del progetto di LSU nel quale risulta impegnato il lavoratore, precisando i tempi e le modalità di svolgimento del periodo formativo preliminare previsto dalla legge 608/96, ai fini di quanto previsto all'art. 3, comma 2, primo periodo, del decreto interministeriale. Nel caso in cui l'ente promotore intendesse attivare, nel quadro della propria responsabilità organizzativa, la procedura di cui al medesimo art. 3, comma 2, terzo periodo -cioè attestare la impossibilità del lavoratore di continuare nella partecipazione al progetto durante la formazione professionale- esso dovrà darne tempestivamente notizia alla scrivente ed all'INPS, con indicazione del nominativo del lavoratore e dell'esatto periodo di sospensione dall'obbligo di partecipazione ai progetti.

Al termine delle predette attività formative, il lavoratore che risultasse ammesso ai benefici previsti dalla legge 608/96, dovrà presentare all'INPS una dichiarazione di rinuncia alla partecipazione al progetto di LSU.

1.2. AUTOIMPIEGO O MICROIMPRENDITORIALITA' (Art. 3, comma 5)

Le disposizioni di cui all'art. 3 comma 5 del decreto interministeriale si rivolgono ai lavoratori, appartenenti al regime transitorio, che avviano iniziative di autoimpiego o microimprenditorialità, anche nella forma di cooperative, in alternativa alla procedura di cui al punto 1.1.

I lavoratori interessati, quindi, al fine di ottenere l'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale, presentano una istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per il territorio di residenza, allegando:
- il numero della partita IVA;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero ad un albo professionale o di categoria;
- ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, anche sotto forma di autocertificazione nei casi in cui ciò risulti consentito;
- la dichiarazione di rinuncia alla ulteriore partecipazione all'attività di lavoro socialmente utile a far data dall'eventuale accoglimento dell'istanza.

I lavoratori che partecipino, in qualità di nuovi soci, alla attività di società cooperative, nell'istanza predetta dovranno allegare il documento comprovante l'iscrizione nel registro prefettizio, con la denominazione dei soci.
Si precisa che per mero errore tipografico nei D.L. 21.5.98 pubblicato nella G.U. n. 141 del 19.6.98 -art. 3, co. 5- è stata indicata "società operativa" invece che l'esatta dizione di "società cooperativa".

Nei casi di partecipazione a realtà imprenditoriali preesistenti, nell'istanza andranno altresì indicate le posizioni INPS ed INAIL.

La Direzione Provinciale del Lavoro, dopo aver verificato l'ammissibilità della istanza presentata, autorizza la corresponsione dell'incentivo di cui all'art. 4, comma l, in una unica soluzione, da parte dell'INPS, cui trasmette il provvedimento di ammissione.

1.3 RINUNCIA IN CORSO DI PROGETTI DI L.S.U. (Art. 3, comma 4)

I lavoratori appartenenti al regime transitorio possono rinunciare alla ulteriore partecipazione alla attività di lavoro socialmente utile, mediante presentazione di relativa dichiarazione, alla SCICA ed all'INPS, precisando la data esatta di cessazione dall'attività. In tali casi l'INPS erogherà automaticamente, previa mera verifica dell'effettiva appartenenza del richiedente al regime transitorio, un contributo nella misura stabilita dall'art. 3 comma 4.

Si precisa che l'entità del contributo va commisurata all'intera residua durata del progetto in corso, ivi comprese le proroghe ammissibili ai sensi dell'art. l, comma 2, del decreto legislativo 468/97.

Il contributo predetto spetta egualmente ai lavoratori ammessi ai benefici di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2.

2. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (Art. 4, commi 1, 2, 3 e 5)

2.1 LAVORATORI INTERESSATI E TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE

Le assunzioni rilevanti per l'ottenimento dell'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto interministeriale, sono esclusivamente quelle effettuate a tempo indeterminato -sia a tempo parziale che a tempo pieno- di lavoratori appartenenti al regime transitorio.

E' altresì ammesso, per ottenere l'incentivo, l'impegno dei predetti lavoratori in qualità di soci-lavoratori esclusivamente da parte delle cooperative di cui al seguente punto 2.2, secondo periodo.

2.2 DATORI DI LAVORO BENEFICIARI DELL'INCENTIVO

I datori di lavoro che effettuano le assunzioni secondo la tipologia sopra descritta sono precisamente:

a) datori di lavoro privati, comprese le cooperative;
b) enti pubblici economici con esclusione degli enti locali e territoriali;
c) società miste di cui all'art.10 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 468/97;
d) soggetti terzi di cui all'art.10 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 468/97.

Possono inoltre richiedere l'incentivo, non con l'assunzione, bensì con l'associazione, nella forma di soci-lavoratori, le cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui all'art.10, comma 3 del decreto legislativo n. 468/97.