Direzione Generale per l'Impiego
Circ. n.32/99 16 aprile ’99
Ministero del Lavoro e P.S.
Direzione Generale per l’Impiego - DIV. II
1628/06.01
Commissioni Regionali per l’Impiego
Direzioni Regionali e Provinciali
Settore Politiche del Lavoro Servizio Ispezioni
Alle Agenzie Regionali per l’Impiego
Alla Regione Sicilia – Assessorato del Lavoro e della Formazione Professionale
Via Pernice, 2 PALERMO
Alla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia
Agenzia Regionale del lavoro
Via Miramare, 19 TRIESTE
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Lavoro - Ufficio del Lavoro Via Leonardo da Vinci,7 BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento Assessorato al Lavoro
Agli Assessori regionali delegati alle politiche del lavoro
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
Ai Sottosegretari di Stato
Al Servizio Centrale ULMO
Al Servizio Centrale Ispettorati del Lavoro
Alle Direzioni Generali - Divisioni I
All’ Ufficio Centrale per l’Orientamentoe la Formazione Professionale Div. I
Al Comitato Tecnico per la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
All’ Ufficio del Consigliere Nazionale di Parità
Al S.E.C.I.N. Servizio di Controllo Interno
Alla Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica
LORO SEDI
Delibera Commissione Centrale per l’Impiego datata 17.2.99 "Criteri per l’avviamento a selezione lavoratori utilizzati in l.s.u." Direttive per la formazione delle graduatorie.
Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468, nell’intento di rivedere completamente la materia, ha previsto misure per la ricollocazione in attività lavorative stabili dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili.
In relazione a tale attività il citato decreto ha disposto che nei confronti dei lavoratori indicati al comma 1 dell’articolo 12, e dunque soggetti alla cosiddetta disciplina transitoria, tra gli altri incentivi venga riservata dagli enti pubblici attuatori di progetti LSU una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione ai sensi dell’art.16 della l.28.2.1987, n.56 e successive modificazioni ed integrazioni.
La necessità di definire una griglia di criteri per l’avviamento dei soggetti così impegnati in l.s.u. ha indotto la Commissione Centrale per l’impiego, in data 17.2.1999, ad adottare la delibera allegata, invitando con ciò le Commissioni regionali per l’impiego per la formazione di appositi elenchi di lavoratori impegnati in l.s.u. a deliberare a loro volta sull’individuazione di detti criteri tenendo conto di quelli già adottati per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art.16 della l.n.56/87 nonché delle esigenze e delle caratteristiche del mercato del lavoro locale.
La delibera citata precisa che i criteri in questione si applicano ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili in ambito territoriale provinciale, ovvero in altri ambiti espressamente definiti dalle CRI .
Tali criteri sono elencati secondo l’ordine di priorità e pertanto operano per gradi successivi di selezione.
Professionalità
In merito alla professionalità la CCI ha ritenuto di dover operare una distinzione tra qualifiche basse e qualifiche medio – alte .
Nel caso di basse qualifiche la professionalità è strettamente legata all’anzianità maturata nel corso dell’utilizzo del soggetto nel lavoro socialmente utile; nel caso di qualifiche medio - alte si fa riferimento al titolo di studio ed all’eventuale qualifica professionale posseduta precedentemente all’esperienza nei lavori socialmente utili.
E’ prevista infine la priorità per i soggetti che hanno partecipato a progetti di l.s.u. la cui attività sia strettamente connessa a quella delle società per la gestione di servizi esternalizzati degli Enti promotori.
Carico familiare
Il carico familiare verrà preso in considerazione - secondo la definizione già data dalla Commissione centrale per l’impiego con la delibera 19.7.1996 – solo in caso di parità di punteggio. (si allega stralcio della circolare n. 150/96)
Età anagrafica
Nell’ipotesi di ulteriore parità si procederà alla valutazione dell’età anagrafica secondo le indicazioni delle singole Commissioni regionali per l’impiego.
Le direzioni regionali del lavoro dovranno assicurarsi che sia messo all’ordine del giorno della CRI l’approvazione della delibera sulla formazione degli elenchi. Ciò dovrà avvenire al massimo entro la metà di maggio.
Vi chiediamo di informare dell’approvazione della delibera e dell’avvenuta formazione degli elenchi la Divisione Seconda della Direzione Generale per l’Impiego.
Per favorire la ricollocazione lavorativa dei soggetti inseriti le direzioni regionali e provinciali del lavoro daranno la massima diffusione a tali elenchi richiamando l’attenzione degli enti attuatori di progetti di l.s.u. sull’obbligo di riservare - in caso di assunzioni ai sensi dell’art.16 della legge 28.2.1987,n.56 e successive modificazioni ed integrazioni - il 30 per cento dei posti richiesti ai soggetti già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili.
Il Sottosegretario di Stato
(Dr. Raffaele MORESE)
(allegato delibera)
La Commissione Centrale per l’Impiego
VISTO il Decreto legislativo 1.12.97, n.468
CONSIDERATA la necessità di definire una griglia di criteri per l’avviamento a selezione dei soggetti impegnati in l.s.u. e fermo restando quanto contenuto nella delibera adottata il 19.7.96 sui criteri per la formazione delle graduatorie dei lavoratori da avviare a selezione presso le P.A.
RITENUTO di fornire un orientamento di carattere generale per la determinazione di proprie decisioni da parte delle Commissioni Regionali per l’Impiego, che sono invitate a deliberare entro un mese
DELIBERA CRITERI PER L’AVVIAMENTO
A SELEZIONE DEI LAVORATORI IMPEGNATI IN L.S.U.
Individuazione dei soggetti ai quali applicare i criteri in questione: lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili nell’ambito territoriale provinciale (progetti l.s.u. locali ed interregionali) o da ambiti definiti dalle C.R.I.
Criteri per l’individuazione dei soggetti:
I seguenti criteri operano per gradi successivi di selezione in ordine di priorità.
1. Professionalità: per le qualifiche basse si ritiene che tale requisito sia strettamente legato all’anzianità maturata nella condizione di L.S.U., e per le qualifiche medio-alte il titolo di studio e eventuale qualifica precedente all’esperienza in l.s.u.
1.1 Qualora si costituiscano società per la gestione di servizi esternalizzati dagli Enti promotori la cui attività è strettamente connessa ai progetti, i soggetti impegnati in essi hanno priorità
2. Carico familiare: (così come indicato nella delibera del 19.7.96 della Commissione Centrale per l’Impiego).
3. Età anagrafica..
Le C.R.I. potranno tener conto di quanto previsto dall’art.2 del Decreto Interministeriale 21.5.’98 relativo ai prepensionamenti.
17.2.1999
Il Sottosegretario di Stato
(Dr. Raffaele MORESE)