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Facendo seguito ai
quesiti pervenuti alla scrivente Direzione generale da parte di codeste
Direzioni del lavoro, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulle
procedure a suo tempo definite con il decreto direttoriale del 1 settembre
2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000,
riguardante l’erogazione dei contributi di cui all’art. 11, comma 7, del
decreto legislativo 468/97 che, com’è noto, possono essere corrisposti fino
ad un limite massimo di £ 1.000.000 pro capite, con riferimento alle spese
che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati, ovvero nel limite
massimo di £ 5.000.000 pro capite con riferimento alle spese concernenti la
dotazione di attrezzature, ed infine, nel limite massimo di £ 500.000 pro
capite per le spese relative all’assistenza tecnico-progettuale delle agenzie
di promozione e lavoro e d’impresa.
ART 1 - D.D.
1/9/2000 – Modalità di erogazione del contributo per la formazione e del 30%
dei contributi per le attrezzature
La domanda per ottenere i
predetti contributi deve essere presentata dall’ente attuatore delle
iniziative in esame, alle Direzioni Regionali del lavoro territorialmente
competenti oppure, nel caso di progetti redatti sulla base di convenzioni tra
questo Ministero e amministrazioni pubbliche con competenze interregionali,
alla Direzione Generale per l’Impiego – Divisione II.
Acquisita la domanda e la certificazione antimafia, eventualmente necessaria,
le Direzioni Regionali del Lavoro o la Direzione Generale per l’Impiego
verificano, come già specificato nel D.D. del 1 settembre 2000,
l’approvazione del progetto di pubblica utilità o di lavori socialmente utili
da parte delle Commissioni regionali del Lavoro competenti, la rispondenza
dei dati indicati nella domanda rispetto a quelli contenuti nel progetto
approvato nonché, per il tramite del servizio ispettivo territorialmente
competente, lo svolgimento dell’attività formativa, l’idoneità delle
attrezzature e il loro effettivo utilizzo. Le verifiche da espletarsi tramite
il servizio ispettivo potranno essere effettuata a campione, una volta
acquisite però le dichiarazioni di tutti gli enti richiedenti attestanti
l’idoneità delle attrezzature, il loro effettivo utilizzo e, nel caso di
attività formativa, l’effettivo svolgimento della stessa.
Alla domanda relativa al contributo per la formazione dovranno essere anche
allegati una relazione che descriva l’attività svolta, le sedi presso le
quali si sono tenuti i corsi, il periodo di svolgimento degli stessi, e un
rendiconto dettagliato delle spese sostenute. Si evidenzia che il contributo
da erogare non potrà comunque essere superiore alle spese effettivamente
sostenute.
Nel caso di progetti redatti sulla base di convenzioni tra il Ministero e
amministrazioni pubbliche con competenze interregionali, la domanda per
ottenere i contributi, sia per la formazione sia per le attrezzature, dovrà
consentire di individuare esattamente l’ammontare richiesto per ciascun progetto
e piano d’impresa approvato dalla competente Commissione.
ART. 2 - D.D.
1/9/2000 – Modalità di erogazone del saldo del contributo relativo alle
attrezzature e dell’intero contributo relativo all’assistenza
tecnico-progettuale
Ai fini dell’erogazione del
saldo del contributo relativo alle attrezzature e dell’intero contributo
relativo all’assistenza tecnico-progettuale, l’ente richiedente, alla
effettiva realizzazione del piano d’impresa, ossia in caso di raggiungimento
o di offerta della stabilizzazione occupazionale ai soggetti interessati,
dovrà presentare:
- Richiesta di saldo dalla
quale risulti chiaramente l’ammontare relativo alle attrezzature e/o
all’attività tecnico- progettuale;
- Relazione sull’andamento del
progetto e, in particolare, sulle varie fasi attuative, le difficoltà
incontrate e i risultati raggiunti in relazione al piano d’impresa
connesso al progetto approvato;
- Rendiconto dettagliato delle
spese effettuate, distinte per attrezzature ed attività tecnico-
progettuale, con l’indicazione dei giustificativi di spesa per ciascuna
voce di spesa;
- Certificazione, o
dichiarazione del responsabile dell’ente richiedente, attestante la
congruità dei costi per le attrezzature e per l’attività
tecnico-progettuale;
- Elenco nominativo dei
lavoratori impegnati nel progetto e stabilizzati, unitamente ai dati
anagrafici degli stessi, con l’indicazione, nel caso di lavoro
dipendente, del datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione, e nel
caso di lavoro autonomo o imprenditoriale, del tipo di attività avviata.
Tali indicazioni dovranno essere conformi alla documentazione di cui al
punto successivo;
- Dichiarazione, nel caso di
lavoro dipendente, del datore di lavoro che attesti l’avvenuta
assunzione a tempo indeterminato del lavoratore impegnato nel progetto
di lavori di pubblica utilità, oppure, nel caso di lavoro autonomo o
imprenditoriale, certificato d’iscrizione al registro delle imprese o
altra documentazione comprovante l’osservanza degli adempimenti
prescritti dalla legge per l’esercizio della propria attività;
- Nel caso di non accettazione
dell’offerta di lavoro, copia autenticata dei documenti attestanti
l’offerta di stabilizzazione occupazionale, anche sotto forma di lavoro
autonomo, unitamente alla copia autenticata della documentazione che attesti
il rifiuto, da parte del lavoratore, della suddetta offerta; in mancanza
del rifiuto formalmente espresso dal lavoratore, la dichiarazione
dell’ente attuatore attestante la non accettazione.
Per i progetti redatti
sulla base di convenzioni tra il Ministero e amministrazioni pubbliche con
competenze interregionali, la domanda per ottenere il saldo dovrà consentire,
anche in questo caso, di individuare esattamente l’ammontare richiesto per
ciascun progetto e piano d’impresa approvato dalla competente Commissione
regionale.
Tenuto conto che l’entità dell’erogazione del saldo è effettuata
proporzionalmente al risultato occupazionale conseguito o offerto ai soggetti
con carattere di stabilità, anche sotto forma di lavoro autonomo, il saldo da
erogare sarà calcolato tenendo conto del numero dei lavoratori effettivamente
stabilizzati, dell’ammontare delle spese sostenute nonché del numero delle
offerte di stabilizzazione occupazionale rifiutate dal lavoratore. Per
il contributo relativo alla dotazione di attrezzature, dovrà essere indicata
e documentata la società costituita (società mista, cooperativa o consorzio
di cooperative, consorzio artigiano).
Secondo quanto sopra, nel caso in cui il lavoratore socialmente utile venga
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure nel caso di
avvio di forme di lavoro autonomo o imprenditoriale, il contributo sarà pari
al limite massimo indicato all’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 468/97, ossia L.
500.000 pro capite, con riferimento alle spese relative all’attività
tecnico-progettuale (lett. d), e L. 5.000.000 pro capite, relativamente alle
spese per le attrezzature ove sia stata costituita una società mista, una
cooperativa o consorzio di cooperative, un consorzio artigiano (lett. c).
Tuttavia, qualora l’ammontare complessivo calcolato come sopra indicato
dovesse risultare superiore alle spese dichiarate e documentate dall’Ente
richiedente, il saldo del contributo non potrà comunque eccedere dette spese.
Appare opportuno ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.D.
1.9.2000, "la stabilizzazione sotto forma di lavoro autonomo si
considera raggiunta nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi
l’affidamento, per un periodo non inferiore al biennio, da parte del soggetto
attuatore ai soggetti interessati, singolarmente o costituiti in società,
dell’esecuzione di opere o servizi, ovvero il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa".
I servizi ispettivi territorialmente competenti verificheranno, come indicato
nel D.D. del 1.9.2000, l’effettiva realizzazione del piano d’impresa.
Per l’accreditamento delle risorse, codeste Direzioni Regionali del Lavoro,
una volta completate le procedure di cui sopra e definito l’ammontare del
contributo che dovrà essere erogato a saldo, provvederanno a trasmettere
apposita richiesta, con l’indicazione degli enti richiedenti e dei relativi
importi da erogare, alla divisione VI di questa Direzione Generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Carlà
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