Direzione Generale per l'Impiego

 

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'impiego
Divisione II

 

Prot. n. 811/SDGI/00
Roma, 21 dicembre 2000

Oggetto: Modalità relative all'erogazione del
contributo di cui all'art. 9, comma 1, Decreto
Interministeriale 21 maggio 1998.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

All'INPS
Direzione Centrale Prestazioni Temporanee
Direzione Centrale per i Contributi
Via Ciro il Grande 21
ROMA

 

 

   L’art. 9, comma 1, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998 prevede l’erogazione di un contributo, nel limite massimo di £ 20.000.000, per l’avvio entro il 31.12.1998, di nuove attività imprenditoriali di cui all’art. 10, commi 1, 2 e 3 e all’art. 12, comma 6, del D.Lgs. 468/97, anche nella forma di cooperative promosse dai lavoratori partecipanti alle attività di lavori socialmente utili.

   A tal proposito si rammenta che il citato articolo 10, al fine di creare concrete opportunità occupazionali per i lavoratori socialmente utili, prevede che le Amministrazioni pubbliche, di cui all’art.1, co.2 del Decreto legislativo n.29/93 e successive modificazioni e integrazioni, promuovano, in continuità con i progetti di l.s.u. dalle stesse attivati, la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle dei predetti progetti o affidino le medesime attività a terzi concessionari. La forza lavoro occupata dalle società miste o dai terzi concessionari in questione deve essere composta secondo le percentuali di lavoratori socialmente utili fissate nel citato art. 10 commi 1 e 3. Come precisato inoltre al punto 2.2.1 della circolare 100/98, del Ministero del lavoro, qualora i lavoratori impegnati nei progetti vengano assorbiti da parte di soggetti già esistenti e, quindi, non costituiti "ex novo", le predette percentuali dovranno calcolarsi con riferimento alle unità necessarie per lo svolgimento delle nuove attività affidate.

   Il contributo di cui sopra potrà essere erogato anche per le attività imprenditoriali promosse in relazione a progetti di lavori socialmente utili in atto alla data d’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 maggio 1998 pubblicato sulla G.U. n.141 del 19 giugno 1998.

   Beneficiari del contributo potranno essere, quindi, le imprese, anche in forma cooperativa, che rispondano alle condizioni sopra specificate.

   Al fine di ottenere l’incentivo di cui all’art.9, co.1 del decreto interministeriale 21.5.1998, i soggetti che ritengano di averne diritto dovranno presentare apposita richiesta alla DPL territorialmente competente allegando:

  • Certificato di iscrizione al registro delle imprese o altra documentazione comprovante l’osservanza degli adempimenti prescritti dalla legge per l’esercizio della propria attività;
  • Dichiarazione dell’Amministrazione Pubblica attestante che l’attività imprenditoriale è stata avviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs 468/97;
  • Dichiarazione ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche e integrazioni, attestante che la forza lavoro occupata è costituita in conformità alle percentuali fissate dall’art. 10 del d.Lgs. 468/97;
  • Elenco nominativo dei lavoratori socialmente utili stabilizzati nell’impresa o cooperativa ai sensi del citato art. 10 e copia autenticata del libro matricola;
  • Rendiconto dettagliato delle spese sostenute per avvio dell’ attività con l’elenco dei relativi giustificativi di spesa. In particolare, sono da considerare ammissibili le spese notarili e d’iscrizione IVA, CCIA, l’acquisto di scorte iniziali e di beni strettamente necessari all’avvio dell’attività, i costi di consulenza professionale (commercialista, legale, ecc.) per i primi adempimenti, ecc. Le spese potranno essere prese in considerazione solo se effettuate entro 6 mesi dall’inizio della nuova attività imprenditoriale.

   Le Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti potranno, ove lo ritenessero opportuno, richiedere agli istanti documentazione integrativa.

   La Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente provvederà a svolgere gli adempimenti necessari ad accertare l’idoneità della documentazione presentata, ivi compresa la cancellazione dei soggetti stabilizzati dalle liste dei lavoratori socialmente utili, ed autorizzerà la sede dell’INPS, presso cui l’impresa o cooperativa versa i contributi o quella territorialmente competente, in relazione all’ubicazione della sede legale, ad erogare il contributo in parola a copertura delle spese debitamente documentate e comunque fino ad un massimo di £ 20.000.000. La Direzione Provinciale del Lavoro dovrà, altresì, trasmettere alla sede INPS l’elenco dei lavoratori socialmente utili collocati.

   La sede INPS competente è tenuta ad accertare previamente che detti lavoratori abbiano cessato di percepire l’assegno per i lavori socialmente utili.


                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                                                                                           Daniela CARLA’