Circolare Inps 12 aprile 1999, n 86
Decreto Legislativo n. 468/1997. Revisione della disciplina L.S.U./L.P.U. - Istruzioni contabili

Disciplina dell'assegno in favore dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità disposta dal decreto legislativo n. 468/1997. Sintesi e chiarimenti.

 


Con circolare n. 181 del 6 agosto 1998, inviata con messaggio del successivo giorno 11, è stata trasmessa la circolare n. 100/98 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito - d'intesa con l'Istituto - le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di Lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 ed entrato in vigore dal 23 gennaio dello stesso anno.
Tali disposizioni trovano applicazione anche per i lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo che sono una delle possibili tipologie di realizzazione dei lavori socialmente utili.
Avuto anche riguardo a talune problematiche prospettate dalle Sedi, si ritiene utile riportare una sintesi della disciplina da applicare nei confronti dei soggetti utilizzabili nelle suddette attività. Si forniscono inoltre le istruzioni contabili connesse con l'erogazione del relativo assegno previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997.
Si sottolinea inoltre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che la nuova disciplina si applica anche ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998 per tutti gli aspetti non espressamente regolati dalle previgenti disposizioni sui L.S.U., con particolare riguardo alla cumulabilità del sussidio, alle opzioni, ai permessi e alla maternità.

1. Disciplina dell'utilizzo
a) Orario

L'articolo 8 del decreto n. 468/1997 ribadisce che l'utilizzazione nei L.S.U. e nei L.P.U. non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
I lavoratori che svolgono tali attività e che hanno titolo a percepire l'assegno in parola devono essere impegnati per un minimo di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
I percettori di trattamenti previdenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e d), del decreto n. 468/1997 (indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione, trattamento di integrazione salariale per lavoratori sospesi a zero ore) sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale fruito e il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore e, in ogni caso, per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 giornaliere.
Nel caso di impegno per un numero di ore superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, al lavoratore compete un importo integrativo a carico dell'ente utilizzatore, corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore limitatamente ai giorni di effettiva prestazione lavorativa.
b) Importo
Ai lavoratori impegnati nelle attività in parola e sprovvisti di trattamenti previdenziali compete una prestazione, ora denominata ASSEGNO PER I LAVORI SOCIALMENTE UTILI, di importo mensile di lire 800.000 più l'eventuale assegno per il nucleo familiare, per il quale si applicano le disposizioni contenute nelle circolari emanate in relazione ai vari decreti legge convertiti dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le parti non modificate dal decreto n. 468.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, l'assegno deve essere annualmente rivalutato nella misura dell'80 per cento della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; per il 1999 i1 relativo importo mensile è pertanto di L. 811.520.
c) Cumulabilità dell'assegno
Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che l'assegno è cumulabile con i redditi relativi ad attività autonoma di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all'avvio del progetto. Tale disposizione deve intendersi applicabile limitatamente ai casi in cui le suddette attività siano iniziate successivamente alla data di inizio dell'impegno nel progetto da parte del singolo interessato.
A questo specifico fine si chiarisce che si intendono per attività di lavoro occasionale quelle che vengono svolte per un periodo massimo di quattro mesi e che diano un reddito lordo non superiore a lire 7.200.000 per un periodo di dodici mesi, proporzionalmente ridotto per i progetti di durata inferiore.
Per stabilire se l'assegno possa essere erogato o meno (eventualmente anche parzialmente) il lavoratore è tenuto pertanto a comunicare alla Sede competente sia l'inizio dell'attività che la durata della stessa e il reddito percepito, allegando specifica documentazione.
L'assegno è cumulabile anche con i redditi che l'interessato percepisce a seguito di svolgimento di lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limiti di lire 600.000 mensili da dichiararsi con apposita documentazione. Si precisa al riguardo che anche il lavoro dipendente deve essere iniziato dopo la data in cui l'interessato viene utilizzato nel progetto; anche in questo caso il lavoratore è tenuto a comunicare alla Sede competente sia l'inizio dell'attività che la durata della stessa e il reddito che percepisce mese per mese.
Si sottolinea che le attività in questione non devono in ogni caso arrecare pregiudizio allo svolgimento dei lavori socialmente utili né essere incompatibili con gli stessi; tali circostanze devono essere valutate dal soggetto che utilizza i lavoratori.
L'assegno per L.S.U. è altresì interamente cumulabile, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8, con gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché con le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
d) Incompatibilità
L'assegno non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo pieno, sia che venga svolta con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine.
L'assegno per L.S.U. inoltre non è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato.
e) Opzioni
I lavoratori titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8, per l'assegno per L.S.U.
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce inoltre che possono parimenti optare per l'assegno in parola i lavoratori che usufruiscono dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. In caso di mancata opzione tali lavoratori possono essere utilizzati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra l'indennità ordinaria di disoccupazione percepita e il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe alle loro presso il soggetto promotore progetto e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
f) Obblighi assicurativi
I soggetti utilizzatori devono assicurare i lavoratori in questione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività svolta (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi.
g) Assenze
Il lavoro deve essere organizzato in modo tale che nel corso del suo svolgimento il lavoratore possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo (cosiddetto riposo compensativo), entro i termini di durata dell'impegno. Durante il periodo di riposo al lavoratore compete l'assegno.
Le assenze per motivi personali non recuperate comportano la sospensione del pagamento dell'assegno L.S.U. e di quello per ANF per i corrispondenti periodi; tali assenze devono essere comunicate dall'Ente gestore del progetto direttamente all'Istituto a meno che non vengano interamente recuperate.
Le assenze per malattia debitamente documentate all'Ente gestore non comportano la sospensione del pagamento dell'assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono il periodo massimo di assenze per malattia che sia da considerare compatibile con il buon andamento del progetto.
Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo tali da compromettere il raggiungimento dei risultati del progetto, il soggetto utilizzatore ha la facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore documentando adeguatamente i motivi della richiesta.
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, effettuate dalle lavoratrici che non possono vantare una copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 danno diritto ad una indennità di maternità pari all'80 per cento dell'importo dell'assegno.
In proposito si chiarisce che, fermo restando il riconoscimento del diritto all'indennità esclusivamente per i periodi di astensione obbligatoria e non anche per l'astensione facoltativa (ex articolo 7 della legge n. 1204/1971), l'indennità deve essere corrisposta - come da circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 138 del 21/12/1998 - anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l'attività progettuale a causa della maternità.
Pertanto, le lavoratrici le quali, pur avendo espresso la propria adesione al progetto e pur potendo essere allo stesso assegnate si trovino, al momento dell'avvio al lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, nel periodo di astensione obbligatoria (sia quello previsto dall'articolo 4 che quello previsto dall'articolo 5 della legge n. 1204/1971), hanno diritto alla indennità di maternità e anche all'inserimento nel progetto al termine del periodo di astensione.
L'indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria e quindi anche nelle ipotesi in cui l'astensione stessa continui oltre la scadenza del progetto.
Infine, per analogia con quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 1204/1971, l'indennità spetta anche nei casi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla scadenza del progetto al quale la lavoratrice abbia partecipato.
Rimane ferma l'imputazione al Fondo per l'occupazione degli oneri relativi alla indennità di maternità spettante alle lavoratrici che non hanno un titolo autonomo al trattamento di maternità in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
Data la stretta connessione con l'erogazione dell'assegno per L.S.U., la prestazione di maternità di cui trattasi deve essere liquidata dal settore che cura la trattazione dell'assegno, dopo aver verificato la durata del periodo di astensione obbligatoria con il settore competente in materia di indennità di maternità.
Ai lavoratori impegnati a tempo pieno nei L.S.U./L.P.U. competono anche i permessi ora