Circolare Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 144 del 30 giugno 1999

"Decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Incentivi ai lavoratori, impegnati in attività di L.S.U/L.P.U. e appartenenti al regime transitorio, che avviano forme di autoimpiego o di microimprenditorialità. Istruzioni contabili e adempimenti fiscali. Variazioni al piano dei conti "

 


SOMMARIO: Erogazione del contributo di 18 milioni in favore dei lavoratori che rinunciano alla partecipazione alle attività di lavoro socialmente utili e che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità. Istruzioni contabili, fiscali e procedurali.

A – INCENTIVI AI LAVORATORI L.S.U./L.P.U. CHE AVVIANO UN’ATTIVITA’ AUTONOMA
L’articolo 12, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante la disciplina transitoria delle attività L.S.U./L.P.U., dispone che i lavoratori che presentano un progetto di lavoro autonomo hanno diritto ad un contributo a fondo perduto a carico del Fondo per l’occupazione.

Il decreto interministeriale 21 maggio 1998, emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ha stabilito le modalità di applicazione della normativa contenuta nel sopraindicato articolo 12, ha disposto tra l’altro all’articolo 3, comma 5, che ai lavoratori in parola, che avviano iniziative di autoimpiego o di microimprenditorialità, spetta la corresponsione del contributo a titolo di incentivo di cui al successivo articolo 4, comma 1, pari a lire 18 milioni pro capite, che deve essere corrisposto da parte dell’INPS.

Tale incentivo può essere riconosciuto anche in caso di avvio di nuove società cooperative in favore dei lavoratori che partecipino alle stesse in qualità di soci.

Gli interessati per ottenere l’incentivo in parola devono avanzare specifica domanda alla Direzione Provinciale del lavoro, competente per territorio in relazione alla residenza degli stessi, allegando, secondo quanto previsto nella circolare n. 138/98 del 21 dicembre 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la seguente documentazione: il numero di partita IVA; il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio ovvero ad un albo professionale o di categoria; ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività, anche sotto forma di autocertificazione nei casi in cui ciò risulti consentito; nel caso in cui il lavoratore part ecipi, in qualità di nuovo socio, all’attività di una società cooperativa, il documento comprovante l’iscrizione nel registro prefettizio; la rinuncia alla ulteriore partecipazione all’attività di lavoro socialmente utile a far data dall’eventuale accoglimento dell’istanza.

La Direzione Provinciale del lavoro, dopo aver verificato l’ammissibilità dell’istanza presentata, autorizza la corresponsione dell’incentivo di cui al sopracitato articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale e trasmette il provvedimento di autorizzazione alla Sede INPS territorialmente competente che provvederà alla liquidazione in unica soluzione dell’importo dovuto.

Per quanto riguarda gli oneri che l’Istituto deve sostenere si fa presente che l’articolo 4, comma 5, del decreto interministeriale stabilisce espressamente che le somme erogate a titolo di incentivo saranno rimborsate annualmente all’INPS dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione Generale per l’Impiego, sulla base di apposito riepilogo delle spese sostenute.

Per la rinuncia alla partecipazione alle attività socialmente utili si ricorda che l’articolo 3, comma 4, del sopracitato decreto interministeriale prevede, oltre all’incentivo in parola, il pagamento in unica soluzione di un contributo pari al 50 per cento dell’assegno spettante (100 per cento per il solo anno 1998). Le istruzioni per l’applicazione di tale disposizione sono state fornite con circolare n. 274 del 31 dicembre 1998 , trasmessa con messaggio n. 13258 dello stesso giorno e con circolare n. 113 del 19 maggio 1999, trasmessa con messaggio n. 31538 del giorno successivo.

A tale riguardo si fa presente che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato inoltre, con la sopracitata circolare n. 138/98, che il contributo da corrispondere a tutti i lavoratori che rinunciano alla partecipazione ai progetti di L.S.U./L.P.U. deve essere commisurato all’intera residua durata del progetto in corso, ivi comprese le proroghe ammissibili ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/1997.

Per ciò che concerne l’ulteriore contributo da corrispondere ai sensi dell’articolo 9 del decreto interministeriale, nel limite massimo di lire 20 milioni per ciascuna impresa o cooperativa, in favore dei lavoratori partecipanti alle attività socialmente utili che hanno avviato entro il 31 dicembre 1998 nuove attività imprenditoriali, ivi comprese le cooperative, si fa riserva di successive comunicazioni, non avendo ancora il Ministero emanato le necessarie istruzioni.

B – ISTRUZIONI CONTABILI E ADEMPIMENTI FISCALI
Per la rilevazione contabile del contributo di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 21 maggio 1998 sopra citato, sono stati istituiti i conti:
- GAW 32/33 – per l’imputazione del contributo;
- GAW 10/33 – per l’imputazione del debito verso i beneficiari.

In merito al regime fiscale da applicare al contributo in questione, si dispone che sul relativo importo, in attesa di conoscere il parere del Ministero delle Finanze appositamente interpellato al riguardo, vengano operate la ritenuta IRPEF mediante l’applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito e la ritenuta addizionale regionale nella misura dello 0.50%.

Gli importi trattenuti dovranno essere segnalati per il versamento al Fisco e alle Regioni con le consuete modalità. Le somme erogate e le relative ritenute formeranno oggetto di certificazione fiscale per la cui compilazione ed emissione si fa riserva di notizie per i motivi sopra esposti.

L’imputazione del contributo e delle relative ritenute fiscali verrà effettuata mediante emissione, da parte della procedura di liquidazione automatizzata, di apposito biglietto contabile contenente il seguente schema di registrazione in P.D.:

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IL DIRETTORE GENERALE
(TRIZZINO)