DETERMINAZIONE DIRETTORE
DIPARTIMENTO N. 645 DEL 30 OTTOBRE 2000
OGGETTO: MODALITA' E CRITERI ATTUATIVI DELLA
DELIBERA
GIUNTA REGIONALE n.2172 del 24/10/2000 .
IL
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SCUOLA, FORMAZIONE
E POLITICHE
PER IL LAVORO
Su
proposta del Dirigente dell'AREA 9/C
VISTA la DGR n.2172 del 24/10/2000 con la quale si
rinvia a specifica Determinazione Dirigenziale la definizione della
documentazione di cui al punto 2 della DGR medesima e la definizione delle
modalità di erogazione delle misure previste al fine di sostenere la
prosecuzione delle attività socialmente utili collegate alla realizzazione, da
parte degli Enti Gestori, dell'occupazione stabile dei lavoratori socialmente
utili;
ATTESA la necessità di fornire agli Enti Gestori, con
la massima urgenza, informazioni utili per il prosieguo delle attività
socialmente utili;
VISTA la legge 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e
32;
DETERMINA
1) Di incaricare l'Agenzia Lazio Lavoro di acquisire
la documentazione che gli Enti Gestori dei Progetti di LSU invieranno, oltre
che all'Agenzia medesima anche alla Direzione Provinciale del Lavoro competente
per territorio, alle sedi INPS competenti per territorio ed ai Centri per
l'Impiego competenti per territorio ai fini della richiesta della misura di
sostegno delle proroghe dei progetti fino al 30/4/2001 previste dalla DGR
n.2172 del 24/10/2000.
L'Agenzia Lazio Lavoro procede all'istruttoria ed alla definizione della stessa
con la proposta di accoglimento da avanzare al Dipartimento Scuola Formazione e
Politiche per il Lavoro Area 9/C per la determinazione di accoglimento. Il
competente servizio dell'Area 9/C provvederà altresì ai controlli a campione.
2) Di individuare quale documentazione comprovante
l'attivazione dei piani di stabilizzazione necessaria per poter proseguire le
attività socialmente utili:
·
La delibera dell'Ente Utilizzatore, da approvare con
le modalità di cui all'art.5 del D.Lgs. 81/2000, contenente i piani di
stabilizzazione realizzati e da realizzare, l'impegno finanziario, lo strumento
tecnico - giuridico individuato per l'attuazione del piano stesso e i tempi
della sua realizzazione;
·
La delibera, secondo le iniziative di stabilizzazione
occupazionale individuate dall'Ente, dovrà contenere inoltre:
a)
Dichiarazione delle stabilizzazioni realizzate e/o che si intendono realizzare
attraverso l'applicazione delle riserve obbligatorie a favore dei Lavoratori
Socialmente Utili per l'assunzione presso l'Ente Utilizzatore, ai sensi
dell'art.12 del D.Lgs. 468/97, nonché dell’eventuale riserva per le assunzioni
degli stessi lavoratori presso le imprese commissionarie di lavori pubblici, ai
sensi del combinato disposto dell’articolo 8 del decreto ministeriale 21 maggio
1998 e dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 81/2000, con la previsione della
percentuale dei lavoratori stabilizzati;
b) Copia
della Convenzione stipulata con la società che gestirà i servizi esternalizzati
dall'Ente Utilizzatore ai fini della stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori utilizzati come LSU, con la indicazione della conseguente
percentuale, dei lavoratori stabilizzati sul totale delle unità presenti al
31/10/2000 e della data di effettiva assunzione dei lavoratori medesimi;
c)
Dichiarazione comprovante gli accordi con Imprese, Consorzi di Imprese o
Società di ricollocazione, con la previsione della percentuale, alla data del
31/10/2000, dei lavoratori da stabilizzare.
3) In attesa di concordare con il Ministero del
Lavoro, in sede convenzionale gli indicatori per il riconoscimento della
straordinarietà, gli Enti di cui al numero 2d) della DGR n.2172 del 24/10/2000
dovranno produrre una deliberazione con il piano di stabilizzazione previsto
nelle precedenti deliberazioni di proroga con la precisazione delle difficoltà
per la relativa realizzazione.
Il presente provvedimento, in applicazione della
Legge 15.05.1997 n.127, art.17, commi 31 e 32 non è soggetto a controllo.
IL DIRETTORE
(F.to Dr. Alessandro FERRUCCI)