DELIBERA
GIUNTA REGIONALE N. 1799 DEL 1° AGOSTO 2000
OGGETTO: L.R.
25.07.96 n. 29, Capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti
Utilizzatori di Lavoratori Socialmente Utili che hanno avuto in attività, al
30.04.2000, lavoratori che non possono percepire l'assegno di utilizzo previsto
dal decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81. Modalità di approvazione e di
finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130. Esercizio Finanziario 2000.
Deliberazione di concerto.
SU PROPOSTA
dell’Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro di concerto
con l'Assessore alle Risorse e Sistemi;
VISTO il
D.Lgs.468/97;
VISTO il
D.Lgs.81/2000;
VISTA la L.R.
25.07.96 n. 29 "Disposizioni regionali a sostegno dell’occupazione",
che al Capo IV, artt.13 e 14, disciplina gli interventi finanziari della
Regione a favore dei progetti di L.S.U.;
VISTO il
D.Lgs.469/97 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le
funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei
lavori socialmente utili ai sensi della vigente normativa in materia;
VISTA la DCR
n.439/98 che determina le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo
IV della L.R. . 25.07.96 n. 29;
VISTA la L.R. n°
6/99, art. 19;
PRESO ATTO che
circa mille (1.000) lavoratori utilizzati in progetti di LSU/LPU alla
data del
30/04/2000 non possono più percepire, a decorrere dalla data del 01/05/2000,
l'assegno di utilizzo erogato dall'INPS, perché non rientranti tra i soggetti
destinatari previsti dall'art. 2 del D.L.gs. 81/2000;
RILEVATO che per
far fronte all'erogazione degli assegni di utilizzo dovuti ai circa 1.000
lavoratori da utilizzare nei nuovi progetti occorre la somma di lire
3.600.000.000;
CONSIDERATO che
numerosi Enti Gestori di progetti LSU/LPU hanno fatto pervenire all'Assessorato
Politiche del Lavoro ed all'Agenzia Lazio Lavoro richieste di intervento e di
sostegno in favore dei citati lavoratori esclusi dall'assegno di utilizzo
previsto per analoghe attività dal D.Lgs.81 del 28 febbraio 2000;
PRESO ATTO che il
Ministero del Lavoro con circolare n.187/SDGI/DO del 2000, stabilisce gli
indirizzi interpretativi della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e del
D.Lgs.81 del 28 febbraio 2000, e prevede che i soggetti esclusi dai progetti a
carico del fondo per l'occupazione di cui alla L.R.236/93 possono continuare ad
essere utilizzati in attività socialmente utili, , in attesa degli interventi
normativi regionali in materia;
RILEVATA
l'opportunità di consentire agli Enti gestori , di cui ai punti precedenti, di
garantire l'erogazione di servizi mediante l'individuazione di attività
socialmente utili da realizzare con l'ausilio delle unità lavorative in
argomento per un periodo fino al 31.10.2000 con l'assunzione dell'intero onere
a carico della Regione in attesa di un intervento normativo regionale;
RITENUTO
opportuno che gli Enti di cui al punto precedente per poter ottenere il
sostegno regionale debbano presentare apposita deliberazione di giunta con cui
approvano un nuovo progetto LSU, riferito ad attività ed esigenze effettive ed
urgenti riconosciute tali dalla Regione e che l'Ente gestore del progetto di
LSU si deve impegnare ad individuare i possibili sbocchi occupazionali per i
lavoratori utilizzati ovvero, qualora ciò fosse impossibile, a renderne
consapevoli i destinatari del progetto con il duplice obiettivo di promuovere
nuova occupazione ovvero di offrire un'ulteriore opportunità di esperienza di
lavoro che possa essere utilizzata individualmente in fase successiva;
RILEVATO che la
Deliberazione del Consiglio Regionale n.439/98, con la quale sono state
determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo IV della
L.R. 25.07.96 n. 29, al punto 2.1. prevede la possibilità di predisporre
progetti formulati con la Regione connessi a crisi locali ;
RILEVATO altresì
che la stessa Delibera del Consiglio Regionale n.439/98 al punto 6.1. prevede i
casi di assunzione dell'intero onere dei progetti di LSU e, rispetto ai
progetti di cui al punto 2.1., della Delibera medesima, stabilisce che il
contributo regionale consiste in una quota rapportata al numero di lavoratori
direttamente utilizzati se i progetti medesimi sono promossi e formulati con
altri soggetti;
CONSIDERATO che
con l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2000 al disoccupato utilizzato compete un
importo mensile di £. 850.000 mensili, su cui gravano gli oneri previdenziali
ed assicurativi per ulteriori £ 47.000, per un impegno orario settimanale di 20
ore;
CONSIDERATO che
il costo mensile necessario per l'utilizzo di una unità è pertanto pari a lire
897.000 circa;
RILEVATO che per
il personale utilizzato in tali progetti non si prefigura in alcun modo
l’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che
la Regione assume a suo carico le somme dovute per l'assegno di utilizzo ex
D.Lgs.81/2000 mentre sono a carico dell'Ente gestore del progetto quelle
necessarie a coprire le assicurazioni INAIL ed R.C.T. previste dalla legge;
VISTA la legge
15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32;
all’unanimità
DELIBERA
La presente
deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15.05.97 n. 127,
art. 17, commi 31 e 32.