Interventi per favorire l'occupazione giovanile ivi comprese le specifiche provvidenze per il Mezzogiorno

Mario D'Olif

Apprendistato

Fonti legislative: legge 25/55, art. 21, lex 56/87 e articolo 16, legge 196/97

Campo d'applicazione

Possono assumere apprendisti (con la proceduta diretta) tutti i datori di lavoro in tutti i settori d'attività, previa autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Età del giovane

In generale: non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 - 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 - (cioè aree del Mezzogiorno) e 2 (cioè aree gravemente colpite da declino industriale) del regolamento CEE n. 2081/93;

Settore artigiano: il Ccnl può elevare a 29 anni l'età massima per le alte qualifiche.

Durata del contratto

Non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni e in ogni caso non superiore alla durata stabilita dal Ccnl (sono fatte salve le condizioni di miglior favore nell'artigianato).

Retribuzione

In base alla previsione del Ccnl, è graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

Incentivazioni

Per il datore di lavoro: contribuzione fissa settimanale, per il 1997, di 5.200 lire, ovvero di 5.020 lire senza assicurazione Inail, ridotta a 32 lire per le imprese artigiane; esclusione dell'apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per particolari normative e Istituti (salvo alcune eccezioni) 1).

Per il lavoratore: trattenuta contributiva previdenziale e assistenziale pari al 6,04 % (anziché 8,89%) della retribuzione imponibile.

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1) I benefici contributivi sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 21, comma 6, Legge 56/87). Per i contratti che saranno stipulati dal 19 luglio 1998, i benefici contributivi trovano applicazione a condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterne previste dal Ccnl (art. 16 Legge 196/97).

Contratto di solidarietà espansivo

Fonti: articolo 2, legge 863/84

Campo d'applicazione

Tutte le aziende che stipulano contratti collettivi aziendali finalizzati ad una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con contestuale riduzione delle retribuzioni, a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Incentivazioni

Il datore di lavoro può godere, per ogni lavoratore assunto, del seguente contributo calcolato sulla retribuzione lorda contrattuale:

·         15% per i primi 12 mesi;

·         10% per i successivi 12 mesi;

·         5% per i successivi 12 mesi.

Per i giovani d'età compresa fra i 15 ed i 29 anni, nuovi assunti, il datore di lavoro può optare, in alternativa al predetto contributo, per il versamento della contribuzione fissa settimanale prevista per gli apprendisti, per tre anni e comunque non oltre il compimento del 29esimo anno d'età. Per le aziende del Mezzogiorno spetta anche un contributo del 30% della retribuzione contrattuale.

Contribuzioni

I benefici non spettano se, nei 12 mesi precedenti l'assunzione, sono state effettuate riduzioni di personale o sospensione per Cigs.

Contratto di formazione e lavoro

Fonti legislative: Art. 3, Legge 863/84, art. 16, Legge 451/94, art. 15, Legge 196/97

Campo d'applicazione

Possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti pubblici economici, imprese (anche artigiane) e loro consorzi, gruppi d'imprese, associazioni professionali (comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali), socioculturali, sportive, fondazioni, enti pubblici di ricerca e datori di lavoro iscritti agli albi professionali. L'assunzione è effettuata con la procedura diretta, previa autorizzazione da parte della Commissione regionale per l'impiego.

Età del giovane

Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i giovani d'età compresa fra i 16 ed i 32 anni (nelle aree del Mezzogiorno, fino al 31 dicembre 1997, l'età massima può essere elevata dalle Commissioni regionali per l'impiego) ovvero senza limiti d'età per i profughi.

Tipologia, durata e formazione

Tipologia "A": mirati all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate; durata massima del contratto 24 mesi; formazione obbligatoria pari a 80 ore per le professionalità intermedie e 130 ore per quelle elevate, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.

Tipologia "B": mirati ad agevolare l'inserimento professionale; durata massima 12 mesi; formazione obbligatoria pari a 20 ore.

Incentivazioni

Il datore di lavoro può godere dei seguenti benefici:

1. contributivi

a) imprese artigiane (tutto il territorio nazionale), imprese operanti nel Mezzogiorno, imprese

operanti nelle circoscrizioni del Centro-Nord ad alta densità di disoccupazione 2), imprese

che assumono profughi: contribuzione fissa settimanale pari a quella prevista per gli apprendisti;

b) datori di lavoro diversi dalle imprese operanti nel Mezzogiorno: riduzione del 50% delle correnti

aliquote contributive;

c) imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti: riduzione del 40% delle

correnti aliquote contributive;

d) rimanenti datori di lavoro: riduzione del 25% delle correnti aliquote contributive.

2. Retributivi

a) i giovani assunti possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.

Prolungamento dei benefici

Per le imprese operanti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in caso di trasformazione del contratto di formazione di Tipologia A, di durata non inferiore a 24 mesi, in contratto a tempo indeterminato, è possibile mantenere, allo scadere del 24° mese e per i successivi 12 mesi, sia i benefici contributivi, sia quelli retributivi.

Computo nei limiti numerici

I lavoratori con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

Condizioni

L'assunzione mediante contratto di formazione e lavoro è esercitabile alle seguenti condizioni:

·         non avere in atto sospensioni con intervento della Cigs 3);

·         non avere effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti 3);

·         mantenere in servizio almeno il 60% dei contratti scaduti nel biennio precedente.

Inserimento professionale dei giovani privi d'occupazione

Fonti legislative: art. 15 Legge 451/94, art. 9 octies lex 608/96

Campo d'applicazione:

Aziende e studi professionali iscritti rispettivamente ad associazioni di datori di lavoro e ad ordini e/o collegi professionali sulla base di convenzioni predisposte da questi enti con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle Commissioni regionali per l'impiego.

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2) Determinate con Decreto Ministeriale. Per il 1997: D.M. 25 luglio 1997 (G.U. 193/97)

3) Salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da lavoratori interessati alla sospensione o riduzione.

Aree d'intervento

Le aree interessate sono quelle depresse indicate nell' art. 1 della Legge 236/93 (obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2025, cioè Mezzogiorno e aree colpite da declino industriale, nonché le aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro)

Età del giovane e destinatari

Sono i giovani di età compresa tra i 19 ed i 32 anni.

L'età è elevata a 35 per i giovani inoccupati iscritti nelle liste di collocamento da oltre 24 mesi.

Tipologia del contratto e durata

Trattasi di un contratto che non comporta l'instaurazione di un contratto di lavoro ed al termine del quale il datore di lavoro può assumere il giovane con un contratto di formazione e lavoro per lo svolgimento di attività relative alla stessa area professionale.

I soggetti utilizzatori devono assicurare i giovani contro gli infortuni e contro la responsabilità civile verso terzi. Durata massima: 12 mesi.

Indennità e pagamento

Per ogni ora è corrisposta al giovane un'indennità di 7.500 lire per un massimo di 80 ore mensili. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'Ufficio Provinciale del Lavoro ed il soggetto utilizzatore concorrerà per il 50% della spesa (esclusa quella formativa a totale carico del Fondo nazionale per l'occupazione).

Lavoro di pubblica utilità

Fonti legislative: art. 26, Legge 196/97, decreto legislativo 280/97

Campo di applicazione

Possono promuovere progetti di pubblica utilità le Amministrazioni Pubbliche nonché le società a prevalente partecipazione pubblica nei settori del servizio alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

Aree di intervento

I territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise nonché le province nelle quali il tasso medio annuo di disoccupazione è superiore alla media nazionale.

Età del giovane e condizioni

Età compresa fra i 21 ed i 32 anni in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento.

Durata

Non superiore ai 12 mesi e l'occupazione non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

Sussidio ai giovani

Non superiore a 800.000 lire mensili a carico del Fondo per l'occupazione.

Prestito d'onore

Fonte legislativa: lex 29 marzo 1995, n. 95 e art. 9 septies lex 608/96

Campo di applicazione

Persone maggiorenni che desiderano intraprendere un'attività autonoma alla luce di un progetto presentato e vagliato dalla Società per l'imprenditorialità giovanile Spa, a cui le domande vanno indirizzate (Via Pietro Mascagni, 160 - 00199 Roma: numero verde: 1670 20044).

Aree di intervento

Quelle di cui all'obiettivo 1 (Mezzogiorno) del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988.

Agevolazioni

a) fino a trenta milioni a fondo perduto per l'acquisto documentato di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibili in cinque anni, con garanzia da acquisire sull'investimento mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni a fondo perduto per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) affidamento di un tutor specializzato.

Imprenditoria giovanile

Fonte legislativa: lex 44/1986, lex 95/1995, legge 236/96

Campo d'applicazione

Giovani che vogliono avviare una nuova impresa costituendo una forma di società di persone o di capitali o società cooperativa con i seguenti requisiti:

·         Maggioranza assoluta di giovani fra i 18 ed i 29 anni residenti nei territori d'applicazione della

legge, oppure

·         totalità di giovani fra i 18 ed i 35 anni, residenti nei territori d'applicazione della legge.

Aree d'intervento

Territori di cui agli obiettivi 1 (Mezzogiorno) e 2 (territori colpiti dal declino industriale), 5b (territori che abbisognano di promuovere lo sviluppo delle aree rurali) del regolamento CEE n. 2025/88 del 24 giugno 1988.

Operatività

I soggetti interessati richiedono alla Società dell'imprenditoria giovanile Spa - Ufficio Assistenza alla progettazione - Roma (tel. 06/862641) una scheda di sintesi dell'idea imprenditoriale, idea che sarà poi sviluppata con l'aiuto di funzionari della società I.G. Spa e che darà origine al progetto vero e proprio.

Agevolazioni

Si misurano in "Equivalenti sovvenzioni", parametro utilizzato dall'Unione Europea. Rappresentano il vantaggio totale di cui l'impresa gode grazie all'aiuto pubblico (contributi in conto capitale, in conto interessi, sgravi fiscali, aiuti alla formazione, ecc.).

Possono arrivare fino ad un miliardo per le iniziative di cui all'art. 1 bis della legge 236/93 (nel campo del turismo, tutela ambientale, beni culturali, innovazioni tecnologiche, manutenzioni opere civili ed industriali) ed a 5 miliardi per le iniziative di cui alla legge 95/96 (produzione di beni industria ed artigianato e servizi prestati esclusivamente ad altre imprese).

Stage

Fonte legislativa: art. 9, commi 14-18 lex 236/1993

Campo d'applicazione

Possono stipulare stage i privati datori di lavoro con soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico, in formazione scolastica, universitaria o professionale, oppure con inoccupati; disoccupati in mobilità iscritti a progetti d'orientamento e di formazione, oppure ancora con soggetti forniti di diploma d'istruzione secondaria superiore che frequentino corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione.

Condizioni

Lo stage è consentito solo previo convenzioni tra Università, Provveditorato agli studi, istituzioni scolastiche pubbliche, centri di formazione e/od orientamento, uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con i singoli datori di lavoro.

Durata dello stage

·         Soggetti in formazione scolastica: massimo 2 mesi;

·         Inoccupati, disoccupati o in mobilità inseriti in progetti formativi: massimo 3 mesi;

·         Diplomati frequentanti corsi post-secondari di esperienza pratica per il tempo previsto dal piano di studi.

Contenuti del rapporto

Non costituisce rapporto di lavoro subordinato, non sono previsti compensi, il datore di lavoro deve assicurare lo stagista contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, mentre l'Ente stipulante la convenzione dovrà individuare un tutor come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.

Osservazioni: l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede la riforma dell'istituto dello stage attraverso un decreto legislativo da emanarsi entro il 19 aprile 1998.

Borse di lavoro

Fonti: articolo 26, legge 196/97, Decreto Legislativo 280/97

Campo di applicazione

Le borse di lavoro possono essere svolte presso le imprese classificate dall'Istat ai codici D, H, I, J. K (con almeno 2 dipendenti e non più di 100) e G (con almeno 5 dipendenti e non più di 100), operanti nelle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo, Molise e province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina e Viterbo.

Età del giovane

Età compresa fra i 21 ed i 32 anni, iscritti da più di 30 mesi nella prima classe delle liste di collocamento 4).

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4) I requisiti devono essere posseduti al 31.10.1997.

Durata:

·         Imprese fino a 15 dipendenti: 11 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore o laurea; 10 mesi con diploma o laurea;

·         Imprese con più di 15 dipendenti: 12 mesi per i giovani senza diploma di scuola secondaria superiore e laurea; 11 mesi con diploma o laurea;

·         Imprese dell'artigianato artistico: 12 mesi.

La borsa di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

Condizioni

Per attivare le borse di lavoro, le imprese