LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ| 26 GENNAIO 2000
414a Seduta
Presidenza del
Presidente
SMURAGLIA
La seduta inizia alle ore 15,20 .
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto
legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori
socialmente utili in attuazione della delega conferita dall|articolo 45, comma
2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell|articolo 45,
comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 gennaio.
Il PRESIDENTE avverte che per la seduta odierna sostituirà il relatore, impossibilitato ad essere presente.
Prende quindi la parola il senatore MANZI, il quale
sottolinea preliminarmente che il relatore, nella sua esposizione introduttiva,
ha giustamente ricollegato l'esigenza di integrare e aggiornare la disciplina
dei lavori socialmente utili all'intento di realizzare forme stabili di
reimpiego dei lavoratori attualmente utilizzati nei progetti per lavori
socialmente utili. Tale obiettivo ha costituito l'oggetto di specifici impegni
programmatici assunti dai Governi che si sono succeduti nel corso dell'attuale
legislatura, in relazione all'esigenza di svuotare un bacino costituito, nel
1997, da circa 170 mila lavoratori che - al di là dei giudizi che si possono
esprimere sul valore e sui limiti dell'esperienza dei lavori socialmente utili
- sono stati in alcuni casi impiegati come manodopera a costo zero per coprire
le carenze di organico di amministrazioni e pubblici servizi. Un primo passo
verso la riforma di questo settore è stato compiuto con il decreto legislativo
n. 468 del 1997, che concedeva una ulteriore proroga di un anno per i progetti
già in essere: in quell'occasione venivano anche introdotte misure finalizzate
al riassorbimento dei lavoratori, attraverso il ricorso al pensionamento
anticipato, mediante la concessione di agevolazioni per la prosecuzione
volontaria della contribuzione, per i lavoratori che vantassero determinati
requisiti; attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nel caso di
presentazione da parte del lavoratore di un progetto di lavoro autonomo e,
infine, attraverso la previsione della possibilità di affidare a società miste
o a terzi le attività finora svolte attraverso i progetti, con il vincolo di
impiegare almeno il quaranta per cento dei lavoratori già impegnati nei lavori
socialmente utili.
La legge n. 144 del 1999, all'articolo 45, nei commi da 6 a 11, ha provveduto a
dettare una disciplina transitoria, disponendo, tra l'altro, la proroga o
l'approvazione di progetti per lavori socialmente utili limitatamente a quelli
che utilizzassero soggetti con dodici mesi di impiego maturati al 31 dicembre
1998 o maturabile fino al 31 dicembre 1999; veniva inoltre stabilito in 850
mila lire mensili l'assegno a carico del fondo per l'occupazione e si riservava
ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili una quota del trenta per
cento dei posti da coprire nella pubblica amministrazione.
Il decreto legge n. 390 del 1999 ha provveduto successivamente a prorogare di
ulteriori 12 mesi i progetti in corso che utilizzano lavoratori con i predetti
requisiti di permanenza nei progetti stessi. Tale decreto è stato abrogato
dall'articolo 62, comma 6, della legge n. 488 del 1999 che però ne ha fatti
salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza. Con lo schema di
decreto legislativo all'esame viene esercitata la delega conferita
dall'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, con il condivisibile
fine di pervenire alla conclusione dell'intera vicenda dei lavori socialmente
utili.
Passando ad esaminare più nel dettaglio il testo del provvedimento, il senatore
Manzi si sofferma sull'articolo 1, che consente agli enti utilizzatori di
continuare ad impegnare i lavoratori che abbiano effettivamente maturato dodici
mesi di permanenza nelle attività progettuali nel periodo dal 1° dicembre 1998
al 31 dicembre 1999. La novità di tale disposizione consiste nella possibilità
di adibire i predetti soggetti anche ad attività diverse da quelle
originariamente previste, purché rientranti tra le attività socialmente utili
di cui all'articolo 3. Non è chiaro se le disposizioni che figurano
all'articolo 2, sulla definizione dei soggetti utilizzati, si applicano anche
ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, di cui al decreto
legislativo n. 280 del 1997, che prevedeva l'impiego, in progetti specifici, di
giovani disoccupati, nel Mezzogiorno e nelle altre aree svantaggiate.
Opportunamente poi l'articolo 3, al comma 2, consente alle Regioni di
individuare altre tipologie di attività, soprattutto nel campo delle opere
infrastrutturali finanziate anche a valere sui fondi strutturali europei: in
tal modo, si opera un allargamento notevole dell'area di possibile attivazione
di iniziative per lavori socialmente utili o di pubblica utilità. L'articolo 4,
dopo aver definito al comma 1 l'impegno orario settimanale e giornaliero per i
soggetti utilizzati e aver fissato a 850 mila lire mensili l'importo
dell'assegno corrisposto ai medesimi, ribadendo al tempo stesso che l'utilizzo
in tali attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro,
prevede, al comma 2, che, a decorrere dal 1° maggio 2000, la durata della
prestazione non possa essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo
di pari durata: paradossalmente, proprio il 1° maggio, giorno nel quale si
celebra la festa del lavoro, potrebbe segnare per molti lavoratori la fine del
loro impegno nelle attività progettuali. Va comunque osservato che per il
periodo di rinnovo, il cinquanta per cento dell'ammontare dell'assegno
corrisposto ai lavoratori è posto a carico dell'ente utilizzatore: non è
chiaro, a tale proposito, se l'onere derivante dalla contribuzione figurativa
sia posto interamente a carico del Fondo per l'occupazione o venga anch'esso
diviso al cinquanta per cento con l'ente utilizzatore. All'articolo 5, il
termine di trenta giorni assegnato all'ente utilizzatore per rendere esecutiva la
delibera per la prosecuzione delle attività di pubblica utilità, secondo le
modalità di cui all'articolo 4, appare troppo breve e inoltre suscettibile di
dare luogo a dubbi di carattere interpretativo, in particolare per quanto
attiene al coordinamento della disposizione contemplata al citato comma 2
dell'articolo 5 con le proroghe dei progetti già disposte dalle Commissioni
regionali per l'impiego o dalle commissioni regionali permanenti tripartite,
ove istituite, in base al decreto legge n. 390 del 1999.
Dopo essersi soffermato sull'articolo 6 che proroga fino al 31 dicembre 2001
gli interventi di promozione dell'occupazione stabile a favore dei lavoratori
già impegnati nelle attività di lavori socialmente utili, previsti
dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997, il senatore Manzi
osserva, con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che sarebbe giusto
specificare che nel caso di part-time
verticale, il riferimento orario non può essere calcolato su base settimanale,
ma su una base superiore, mensile, se non annuale. Per quanto riguarda il comma
3 dello stesso articolo 7 sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo
chiarisse se l'agevolazione contributiva ivi prevista viene concessa solo per i
primi dodici mesi di lavoro o anche successivamente. Con il comma 4 poi si
affronta la questione delle assunzioni tramite contratti di fornitura di lavoro
temporaneo, prevedendo che l'impresa utilizzatrice, in caso di trasformazione
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possa fruire di un contributo di
18 milioni di lire, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 4, mentre alla
società fornitrice spetta una sorta di premio pari a 3 milioni di lire, con una
scelta molto discutibile e della quale, peraltro, non è chiara la motivazione.
Con riferimento al comma 7 dell'articolo 7, si prevede che il contributo di cui
al comma 1 dello stesso articolo 7 sia riconosciuto anche per i lavoratori
impiegati presso le amministrazioni pubbliche con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, a fronte
dell'onere relativo alla copertura contributiva; non è chiaro però che cosa si
verifica nel caso in cui tale onere risulti inferiore a 18 milioni.
Dopo essersi soffermato sulle varie tipologie di incentivazione previste
all'articolo 7, il senatore Manzi osserva che dalla lettura del comma 15 si
evince che il contributo di 18 milioni di lire, di cui al comma 1, spetta solo
alle società miste e alle cooperative costituite prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo, mentre nessun limite temporale è posto per la
corresponsione dello stesso contributo a favore delle imprese: non è chiaro il
motivo di tale disparità di trattamento.
Ricordati brevemente i contenuti degli articoli 8, 9 e 10, il senatore Manzi
richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza circa le modalità e i
tempi della transizione dal regime di proroghe, da ultimo attuato con il
decreto legge n. 390 e la legge finanziaria del 2000, alla nuova disciplina,
prevista dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, con
decorrenza dal 1° maggio 2000. Più nello specifico, fa presente che la
previsione di accollare, in caso di proroga di ulteriori sei mesi dei progetti,
il cinquanta per cento degli oneri a carico dell'ente utilizzatore pone
problemi non indifferenti, che potrebbero essere rimossi sopprimendo o
rimodulando detto contributo, in una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per
cento. Occorre inoltre meglio precisare, rivedendo alcuni aspetti della norma,
gli incentivi previsti dall'articolo 7 e rivolti all'occupazione stabile dei
lavoratori già impegnati nei progetti per lavori socialmente utili.
In conclusione, il senatore Manzi sottolinea la grande attesa che vi è nei
confronti del provvedimento in titolo da parte dei soggetti impiegati nei
lavori socialmente utili e degli enti utilizzatori e ritiene pertanto
necessario pervenire, nel termine previsto dalla legge di delegazione, alla
definizione di misure realmente utili ed efficaci.
Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PERUZZOTTI deplora l'assenza del rappresentante del Governo, considerata la rilevanza del provvedimento e la puntualità dei rilievi mossi tanto nella relazione introduttiva quanto nell'intervento del senatore Manzi, il quale ha posto specifici interrogativi, che richiedono una precisa risposta da parte dell'Esecutivo.
Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver chiesto al Presidente chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dell'esame, osserva che la presenza di un rappresentante del Governo è necessaria non soltanto per motivi di carattere formale, ma anche e soprattutto per fornire chiarimenti sull'andamento della contrattazione in materia di lavori socialmente utili, dato che risulta che in questi giorni siano state concluse numerose convenzioni con enti locali. Sulla questione, il livello di attenzione è comunque molto alto, come dimostra la richiesta di audizioni rivolta da alcune associazioni alla Presidenza della Commissione. Infatti, la posizione dei lavoratori impegnati nei progetti per lavori socialmente utili è estremamente difficile, non tanto nelle aree del Nord, dove il pensionamento anticipato può costituire una soluzione per la maggior parte dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, quanto per il Mezzogiorno, rispetto al quale il provvedimento all'esame delinea oneri insostenibili a carico degli enti locali, in una situazione socialmente assai precaria e che le autorità locali difficilmente riescono a governare. Vi sono poi voci, relative alla imminente decisione di nuove proroghe per i lavori socialmente utili, sulle quali sarebbe estremamente opportuno fare chiarezza. Si tratta di questioni di estrema delicatezza, per le quali sarebbe necessario un atteggiamento di apertura che non si riscontra invece nel Governo, di regola poco sensibile nei confronti delle indicazioni e dei suggerimenti che emergono dai pareri espressi dalle Commissioni della Camera e del Senato.
Il senatore DUVA, nell'associarsi alla richiesta formulata dai senatori Peruzzotti e Russo Spena, sottolinea la necessità di una partecipazione attiva del Governo alla discussione parlamentare su un provvedimento di grande rilevanza sociale. Proprio l'esigenza di rispettare comunque i termini assegnati per l'espressione del parere giustifica la prosecuzione dell'esame nella seduta odierna, anche in assenza del rappresentante del Governo. Egli peraltro non condivide la valutazione pessimistica del senatore Russo Spena sulla scarsa propensione dell'Esecutivo ad accogliere i rilievi posti in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo e di regolamento: in passato, infatti, l'attività consultiva svolta dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato ha prodotto effetti chiaramente rilevabili dalla lettura del testo definitivo dei provvedimenti adottati.
Il PRESIDENTE rileva che proprio in considerazione della rilevanza delle materie trattate nel provvedimento in titolo ha ritenuto necessario procedere nell'esame anche nel corso della seduta odierna, malgrado la temporanea indisponibilità del relatore. Quanto alla presenza del Governo, peraltro non obbligatoria per la sede consultiva in corso, fa presente che il Sottosegretario competente aveva fatto sapere di non poter partecipare alla seduta odierna per altri improrogabili impegni politici precedentemente assunti. Nel seguito dell'esame, comunque, il Governo potrà certamente assicurare una presenza più assidua e rispondere ai quesiti posti. Per quanto riguarda le modalità di prosecuzione del dibattito, sulle quali ha chiesto chiarimenti il senatore Russo Spena, ricorda che il termine assegnato per l'espressione del parere scadrà il 3 febbraio. Fino ad oggi è pervenuta solo una richiesta di audizione da parte di un'organizzazione sindacale di base: come è prassi ormai costante della Commissione, in relazione alla limitatezza dei tempi disponibili, sembra preferibile non procedere ad audizioni, ma conferire al relatore un mandato ad acquisire proposte e suggerimenti dai soggetti che chiedono di essere ascoltati e a riferire poi alla Commissione stessa.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di nomina
del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e
scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (n. 139)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame e rinvio)
Il relatore DUVA riferisce sulla proposta di nomina del
professor Andrea Camilleri alla carica di Presidente dell'ente in titolo,
illustrando il profilo curriculare allegato alla proposta del Governo e
sottolineandone l'adeguatezza in rapporto alle funzioni da espletare.
In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole al Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Il senatore LAURO rileva come sia opportuno acquisire, prima
che la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, lo statuto dell'ente in
titolo, così da valutare se la persona proposta dal Governo, al di là della sua
statura culturale, oggetto di generale riconoscimento, sia la più idonea allo
svolgimento delle funzioni proprie della presidenza di un ente previdenziale.
Vi è inoltre qualche ragione per dubitare che nel caso in specie, considerati i
suoi gravosi concomitanti impegni, il professor Camilleri sia nelle migliori
condizioni per esercitare in modo sufficientemente assiduo le competenze che si
intende affidargli.
Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi sul rinvio della votazione, al fine di consentire l'acquisizione dello statuto dell'ente in titolo.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del
lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate
nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva
sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico
e privato della Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'indagine)
Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità che i senatori che hanno manifestato l'intenzione di partecipare al dibattito si rendano effettivamente disponibili ad intervenire, così da consentire di avviare a conclusione l'indagine. Rinvia quindi il seguito della procedura informativa in titolo.
La seduta termina alle ore 16,10.
Commissione Lavoro
Senato 3 febbraio 2000
Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore PELELLA, nel ringraziare preliminarmente il presidente Smuraglia per aver svolto le funzioni di relatore sul provvedimento durante la sua assenza, fa presente di aver seguito il dibattito svoltosi nei giorni scorsi in Commissione attraverso i resoconti parlamentari, e di aver anche preso contezza dei termini del confronto politico in atto sulle tematiche in considerazione, e segnatamente delle dichiarazioni al riguardo effettuate dai responsabili politici del Ministero del lavoro attraverso gli organi di informazione.
Esprime poi apprezzamento per il contributo di riflessione assicurato nella presente occasione dai senatori che sono intervenuti, tanto se appartenenti allo schieramento di maggioranza come se dai ranghi delle opposizioni, rilevando come si sia fatta strada in modo pressoché generale la convinzione che è in atto un processo destinato a determinare il superamento dell'esperienza dei lavori socialmente utili. E' auspicabile che ciò avvenga garantendo agli interessati opportunità occupazionali più stabili, obiettivo che andrà perseguito con modalità di ragionevole gradualismo, tenuto conto della complessità delle implicazioni sociali e della scarsa propensione finora manifestata dall'imprenditoria privata rispetto ad un impegno diretto nei progetti, pur in presenza di rilevanti incentivi.
Alcuni spunti del dibattito sembrano meritevoli di specifico approfondimento, anche ai fini dell'individuazione di proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo. Ciò vale, in particolare, per il richiamo all'insostenibilità per gli enti locali dell'onere corrispondente al 50 per cento degli assegni e sussidi spettanti ai lavoratori impegnati in attività di LSU o di lavori di pubblica utilità, almeno nei termini indicati dal testo in esame.
Meritevole di attenzione è anche la sollecitazione manifestata nel senso di una individuazione di tipologie di attività innovative, con riferimento in particolare agli interventi di recupero del dissesto idrogeologico, come pure alla raccolta differenziata, in ordine alla quale sono in corso significative esperienze presso numerose realtà territoriali del Mezzogiorno. Si tratta però di definire i nuovi, più ampi settori di intervento in base ad una ricognizione delle esigenze effettivamente presenti, e non secondo una logica estemporanea.
Qualche interrogativo può essere inoltre formulato intorno al ruolo che il provvedimento prefigura per la società "Italia lavoro".
Va inoltre considerato, con riferimento all'articolo 4, che la previsione di un limite temporale uniforme per l'intero territorio nazionale per la copertura degli interventi, prima integrale e successivamente limitata al 50 per cento, può rappresentare un improprio elemento di rigidità, laddove sarebbe preferibile modulare l'applicazione del meccanismo a seconda delle condizioni esistenti nelle varie aree del paese.
Appare inoltre opportuna la soppressione dell'articolo 6, comma 2, che prevede la possibilità per le amministrazioni di affidare ai soggetti impegnati in attività di lavori socialmente utili incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche per non determinare improprie aspettative di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.
All'articolo 7, comma 2, andrebbe specificato che in caso di part time verticale il riferimento orario dovrà essere calcolato su base mensile, se non annuale.
All'articolo 10, il termine del 31 dicembre 1999, in ordine al possesso dei requisiti per l'ammissione alla contribuzione volontaria, andrebbe differito di dodici mesi.
Si segnala inoltre l'opportunità di integrare lo schema di decreto legislativo con specifiche disposizioni per il personale A.T.A. impegnato in attività di pubblica utilità e di lavori socialmente utili. Infatti, essendo stato disposto con decreto interministeriale n. 184 del 1999 il trasferimento di tale personale dagli enti locali allo Stato, per molti lavoratori sussiste il rischio dell'interruzione delle attività nei lavori socialmente utili in caso di mancata stabilizzazione dei progetti alla cui realizzazione erano impegnati. E' necessario, pertanto, adottare soluzioni che consentano la prosecuzione dei progetti, pur nella nuova situazione determinatasi, considerate le implicazioni di ordine sociale del problema, ed anche la necessità di assicurare la continuità delle attività svolte da tale personale, essenziali per la funzionalità delle amministrazioni interessate.
Ritiene con ciò di aver illustrato il seguente schema di parere e si riserva di integrarne il testo con le considerazioni e le proposte svolte nel corso del suo intervento:
"La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che
–il provvedimento in titolo, emanato nei termini temporali di cui alla legge n. 144 del 1999, appare, nel suo complesso rispondente ai principi e ai criteri della delega, nonché alle finalità ed alle esigenze che ispirarono il decreto legislativo n. 468 del 1997, di cui lo schema all’esame costituisce, in larga parte, coerente proseguimento e sviluppo sul piano normativo, nel senso della messa a punto ed adozione di misure, in larga parte di politica attiva del lavoro, tendenti a chiudere la stagione dei lavori socialmente utili ed a favorire in vario modo forme diverse di reimpiego dei soggetti già impegnati in tali attività; e nel senso delle misure di carattere previdenziale, di cui al predetto decreto legislativo n. 468 del 1997, concorrenti a perseguire le medesime finalità di svuotamento dell'ampia platea dei soggetti impegnati nei progetti, relativamente a quelli in possesso di specifici requisiti;
valutato che
–gran parte di tale platea - circa 124.000 unità - appare concentrata nel Mezzogiorno ed in modo particolare in Regioni quali Campania, Sicilia, Puglia e Calabria;
–solo nella prima di queste regioni il numero degli addetti a lavori socialmente utili ammonta circa a 32.000 unità;
–difficile è stato, per gli enti locali delle aree interessate e particolarmente per quelli campani, il governo di un siffatto fenomeno economico e sociale che ha, spesso, prodotto tensioni, agitazioni e disagi;
considerato che:
–per quanto detto più difficile ed imprevedibile negli esiti si mostra, per le aree innanzi menzionate, la realizzazione degli obiettivi che ispirano sia il decreto legislativo n. 468 del 1997 sia lo schema all’esame;
–a ciò ha concorso e concorre il ruolo essenzialmente unico e centrale svolto dagli enti locali di questi territori in materia di lavori socialmente utili e di soluzioni imprenditoriali ed istituzionali da adottare per il loro superamento, essendosi rivelato assente o del tutto inconsistente in tal senso il contributo della imprenditorialità privata;
–utile sarebbe stato poter disporre di più precise informazioni sugli effetti delle misure di reimpiego più innovative introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 468 del 1997, sul ruolo svolto dalle Regioni e dagli enti locali in materia;
–parimenti utile sarebbe poter disporre di precise informazioni circa lo stato di attuazione degli adempimenti normativi spettanti alle Regioni alla luce del decreto legislativo n. 469 del 1997. A tale proposito va solo ricordata l'importanza e le funzioni assegnate alle commissioni regionali tripartite anche in materia di lavori socialmente utili;
ritenuto che:
–in conseguenza delle considerazioni innanzi svolte e dallo stesso esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, determinante e centrale sarà il ruolo degli enti locali, soprattutto quelli del Mezzogiorno, per quanto attiene alla prosecuzione dei progetti per lavori socialmente utili e alla loro trasformazione lavorative più stabili;
–il provvedimento in oggetto comporta, in qualche sua norma, e in particolare all'articolo 4, impegni finanziari notevoli per gli enti locali, con il reale pericolo che si manifestino, in molti di essi, inerzia e disimpegno in materia;
–su tale punto, il provvedimento va perciò seriamente riconsiderato e corretto;
tutto ciò considerato, esprime sullo schema di decreto legislativo in titolo parere favorevole, raccomandando l'accoglimento delle osservazioni e delle proposte di modifica di seguito riportate, che la Commissione ritiene essenziali perché il provvedimento persegua i fini che si propone:
Articolo 2
Andrebbe chiarito, relativamente al comma 1, se le disposizioni del decreto in esame debbano intendersi applicabili anche ai soggetti impegnati in attività di pubblica utilità, ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, che, come è noto, ha disciplinato un piano straordinario di intervento per i giovani inoccupati del Mezzogiorno. Si valuta opportuno sopprimere la lettera e) del comma 2, poiché il suo mantenimento comporterebbe l’esclusione dall'ambito di applicazione della nuova normativa dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili promossi ed autofinanziati da regioni e province. Ciò sembrerebbe in contrasto con lo stesso decreto legislativo n. 468 del 1997, che contemplava tali soggetti tra i destinatari della norma.
Articolo 4
La disciplina della prestazione in attività socialmente utili soprattutto così come fissata al comma 2, appare chiaramente di più difficile applicazione per quelle aree del paese e conseguentemente per quegli enti locali dove più rilevante è la presenza di soggetti impegnati in lavori socialmente utili. I criteri di cofinanziamento individuati per gli enti locali che volessero prorogare di ulteriori sei mesi le attività di lavori socialmente utili comporterebbero seri rischi per le loro finanze ed il conseguente disimpegno degli stessi non solo da tali attività ma anche, ed è ciò che più interessa, dallo svolgere un ruolo attivo nella ricerca di misure e di interventi sul terreno del reimpiego dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in attività lavorative più stabili. La qual cosa sembra essere la finalità vera ed essenziale del decreto in esame.
Di qui l'esigenza di rimodulare, nei tempi e nell'ammontare, l'intervento finanziario degli enti utilizzatori di cui all'articolo 4.
Pertanto si propone una diversa formulazione del comma 2:
"La durata delle prestazioni, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rimodulabile per un ulteriore periodo di sei mesi, salvo diversa determinazione adottata dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 468/97. Per il primo periodo di rinnovo l'Ente utilizzatore concorrerà a finanziare con proprie risorse il 20 per cento dell'ammontare dell'assegno. In caso di ulteriori rinnovi detta percentuale aumenterà di un ulteriore 10 per cento per ciascun semestre fino ad un massimo del 50 per cento dell'ammontare dell'assegno".
Si propone altresì di aggiungere all'articolo il seguente comma:
"Le commissioni regionali tripartite potranno deliberare ulteriori criteri per il cofinanziamento delle attività di cui all'articolo 3".
Ciò è ritenuto utile al fine di rendere modulabile la percentuale a carico di quei comuni che presentano oggettive difficoltà finanziarie.
Articolo 5
Si valuta opportuno sopprimere, alla lettera J) del comma 1 il riferimento all'articolo 7, dato che tale articolo disciplina l’incentivazione di nuove assunzioni presso datori di lavoro privati ed enti pubblici economici, e non è realistico pensare che gli enti utilizzatori possano sostituirsi a tali soggetti nella predeterminazione delle diverse tipologie di rapporto di lavoro da instaurare con le persone già utilizzate nei lavori socialmente utili.
Parimenti, al fine di consentire alla commissione regionale tripartita lo svolgimento di un ruolo attivo si propone di formulare diversamente il comma 3, nel senso che l’ente utilizzatore deve inviare la delibera entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all’organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, e che i predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera dovrebbe acquistare esecutività. (Qualora il precedente progetto attenga ad attività in ambito di lavori di pubblica utilità e la delibera riconfermi gli obiettivi occupazionali, la stessa dovrebbe considerarsi automaticamente approvata.) Si ritiene altresì necessario aggiungere, alla fine del primo periodo del comma 4, la previsione che il rimanente 50 per cento sarà anticipato dai soggetti utilizzatori; ciò al fine di evitare che ritardi dell’ente utilizzatore possano risultare penalizzanti per i lavoratori.
Articolo 6
Si è fatto innanzi riferimento agli scarsissimi effetti occupazionali prodotti dall’articolo 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 che detta norme in materia di assunzioni presso le imprese concessionarie di lavori pubblici. Si condivide pertanto la scelta di estendere, al comma 4, anche ai committenti privati le disposizioni di cui al suddetto articolo 8 ma si sottolinea l’esigenza che la riserva di assunzione in esso contemplata assuma carattere fortemente obbligatorio. Si propone pertanto di sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: "I committenti pubblici, nonché i committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici, devono stabilire nei capitolati d’appalto per la realizzazione di opere pubbliche, le modalità per una riserva obbligatoria di assunzioni nominative tra i lavoratori di cui all’articolo 1, in possesso delle qualifiche richieste, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento, del numero medio di giornate lavorative oggetto dell’appalto medesimo".
Parimenti, si giudica utile ai fini occupazionali rendere effettiva la riserva del 30 per cento per l’assunzione delle qualifiche soggette a concorso. Perciò si propone di aggiungere, dopo il comma 4, il seguente: "La riserva del 30 per cento di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche, è estesa anche ai concorsi pubblici, qualora per questi ultimi sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai lavori socialmente utili. In corso di assunzione unica vale la riserva.".
Articolo 7
E’ necessario disciplinare in modo coerente, evitando quindi rischi di parzialità, quanto fissato dal comma 9. La cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente utili, infatti, appare avvenire con criteri sostanzialmente identici (almeno sul piano temporale) sia che si tratti di soggetti assunti a tempo indeterminato che di soggetti assunti a tempo determinato o con contratti di fornitura di lavoro temporaneo. La cancellazione dagli elenchi delle attività socialmente utili dovrebbe avere, in tali ultimi due casi, durata pari alla durata dei contratti qualora la scadenza degli stessi sia antecedente alla fine del periodo per il quale il lavoratore ha diritto al percepimento dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1. Quindi alla scadenza dei predetti contratti, il soggetto dovrebbe essere reinserito nelle attività di lavori socialmente utili per il residuo periodo dell’attività cui era originariamente destinato.
Si rileva altresì che un problema di siffatta natura si pone anche sul terreno delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 9.
Il riconoscimento del ruolo che le società miste e le cooperative fra lavoratori possono avere e in alcuni casi stanno avendo sul piano dello sbocco occupazionale per soggetti impiegati in lavori socialmente utili deve essere ribadito anche attraverso la eliminazione di vistose contraddizioni quale quella contenuta nel comma 15. Nello stesso, infatti, si pongono, in alternativa, così almeno appare, incentivi di diverso ammontare.
Di qui l’opportunità di eliminare l’ultimo periodo di tale comma.
Al fine di eliminare disparità nei processi di reimpiego fra lavoratori impegnati in lavori socialmente utili con sussidio a carico degli enti locali ed altri con sussidio a carico del fondo per l’occupazione si suggerisce di inserire all’articolo 7 il seguente comma aggiuntivo: "Nei limiti delle risorse del Fondo per l’occupazione gli incentivi di cui al presente articolo sono applicabili anche nel caso di stabilizzazione dei soggetti impegnati ai sensi del decreto legislativo n. 468 del 1997 in progetti di lavori socialmente utili finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione, qualora tali soggetti abbiano maturato dodici mesi di permanenza in attività progettuali debitamente certificate dall’ente utilizzatore che dovrà produrre gli estremi della delibera della competente commissione regionale per l'impiego a suo tempo adottata".
Articolo 8
La quota di risorse del fondo per l'occupazione destinata al pagamento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30 aprile 2001, si dovrà intendere rivista conseguentemente alla modifica dell'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto in titolo.
Articolo 9
Si suggerisce una più precisa formulazione della lettera a) del comma 1: "rifiutino l'assunzione in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza e comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici di linea"; si suggerisce altresì la soppressione, alla stessa lettera a) del comma 1, dei riferimenti ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo. Tali commi, infatti, attengono agli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile e più precisamente per contratti a tempo determinato, per fornitura di lavoro temporaneo, per collaborazione coordinata e continuativa. Ciò in quanto, soprattutto per le prime due tipologie contrattuali, non sussiste garanzia alcuna di rientro fra i riservatari e in attività di lavori socialmente utili, né è fatto salvo il diritto di opzione per chi è inserito in progetti di stabilizzazione.
Appare altresì opportuno inserire, dopo il comma 1, il seguente: "I soggetti di cui al comma 1 decadono, per il corrispondente periodo, dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili e di lavori di pubblica utilità qualora rifiutino offerte di lavoro di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del presente decreto legislativo, alle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1, e compatibili con l'impegno in lavori socialmente utili o di pubblica utilità".
Infine, si suggerisce l'inserimento nell'ambito della disciplina sanzionatoria, di uno specifico riferimento anche ai casi di rifiuto di partecipazione ad iniziative promosse da Italia lavoro spa nell'ambito delle attività svolte ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 21 maggio 1998."
In conclusione, il senatore Pelella propone di allegare le osservazioni dell
Commissione Lavoro
Camera 1 febbraio 2000
Schema di decreto
legislativo recante integrazione della disciplina dei lavori socialmente utili.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 26 gennaio 2000.
Il sottosegretario Raffaele MORESE sottolinea che il Governo ha predisposto lo schema di decreto legislativo nei termini stabiliti dal legislatore, non solo per doveroso ossequio alla volontà del Parlamento,
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ma anche per
garantire al più presto certezze ai soggetti chiamati a promuovere i lavori socialmente
utili e ai lavoratori in essi impegnati: gli uni e gli altri potranno ora
contare su un quadro normativo che assicura reciproci vantaggi e tutele.
A suo modo di vedere, la strumentazione individuata dal Governo consentirà di
trovare una diversa e più stabile collocazione lavorativa per tutte le persone
sinora impegnate nei lavori socialmente utili secondo un percorso che dovrebbe
concludersi nel maggio del 2001. Precisa, peraltro, che significativi passi in
questa direzione sono già stati compiuti sulla base della legislazione vigente.
Nella scorsa seduta ha avuto modo di chiarire, infatti, che ben 10 mila
lavoratori che partecipavano a progetti finanziati a carico del Fondo per
l'occupazione hanno potuto usufruire delle misure di accompagnamento alla
pensione contenute nel decreto legislativo n. 468 del 1997, mentre altri 20
mila sono stati collocati presso società miste, cooperative o strutture
collegate agli enti promotori.
Allo stato, il fenomeno dei lavori socialmente utili si addensa nel Mezzogiorno,
intrecciandosi con il più generale problema della disoccupazione meridionale.
Di fronte alla complessità della situazione, il Governo ritiene di dover
proporre nuove misure, ancor più orientate verso il definitivo superamento
dell'esperienza dei lavori socialmente utili. Deve essere chiaro che in questa
materia non vi saranno più proroghe o rinvii.
Per conseguire questo obiettivo, viene potenziata in primo luogo la convenienza
per gli enti territoriali a fornire servizi ai cittadini attraverso, ad
esempio, società miste delle quali entrino a far parte soci privati e che
offrano occupazione ai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili, mentre
l'estensione del novero delle attività socialmente utili a settori nei quali è
possibile l'applicazione di tariffe dovrebbe garantire un mercato alle società
miste.
In secondo luogo, viene incentivata la fuoriuscita dei lavoratori socialmente
utili verso attività produttive del settore privato: a questo obiettivo vanno
ascritte le disposizioni che prevedono incentivi per l'assunzione dei
lavoratori in questione con contratti a tempo parziale o di lavoro interinale,
ovvero la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa. Queste
ultime previsioni necessitano naturalmente di un adeguato livello di vigilanza
per evitare qualunque forma di abuso.
Sottolinea invece che il Governo non ha ritenuto opportuno prorogare gli
incentivi per l'accompagnamento alla pensione: lo schema di decreto consente
solo la presentazione delle relative domande a coloro i quali abbiano già
maturato i requisiti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del
1997.
Il regime sanzionatorio è stato rafforzato per testimoniare della serietà delle
misure poste in essere.
Al deputato Michielon risponde che il decreto legislativo individua un termine
finale per i lavori socialmente utili nel 1o maggio 2001. A suo modo
di vedere, tuttavia, ciò che conta non è l'indicazione di una data ma la
credibilità dell'intervento che viene proposto.
Precisa che lo schema di decreto legislativo si rivolge unicamente ai progetti
di lavori socialmente utili finanziati a carico del Fondo per l'occupazione: le
disposizioni in esame, quindi, non si applicano né ai progetti speciali dei
comuni di Napoli e Palermo, né alle altre iniziative a valere su diverse forme
di finanziamento.
Riguardo alle obiezioni mosse alle disposizioni dell'articolo 6, comma 4,
ricorda che la riserva di assunzione in favore dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili che può essere stabilita nei capitolati di appalto è un
vincolo che le imprese possono liberamente accettare o rifiutare e che comporta
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie.
In merito all'articolo 7 dello schema di decreto ricorda che la stipula di una
collaborazione coordinata e continuativa con lavoratori socialmente utili
comporta l'erogazione a favore dell'impresa di una somma a titolo di
contribuzione previdenziale; l'obiettivo della norma pertanto è
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quello di rafforzare
la tutela previdenziale dei lavoratori. La proposta emersa dal dibattito di
limitare questa disposizione ai lavoratori con qualifiche più elevate potrebbe
invece provocare ingiuste discriminazioni.
Al deputato Cangemi fa osservare che un sistema di servizi pubblici si può
tutelare meglio se gli enti locali dispongono di una rete che coniughi il
perseguimento degli interessi collettivi con modalità di azione di stampo
privatistico, senza che ciò determini di per sé un peggioramento della qualità
del lavoro. Naturalmente occorre che l'ente locale compia una verifica sul
soggetto appaltatore dei servizi; ad esempio non darebbe alcun affidamento
un'impresa che fosse disponibile ad assumere lavoratori socialmente utili
esclusivamente con contratti a tempo parziale.
Reputa che le osservazioni formulate dal deputato Cordoni in merito alle norme
dello schema di decreto che si riferiscono alle società miste siano meritevoli
di un adeguato approfondimento; esse potranno portare a modifiche del testo.
Aggiunge di rispettare ma non condividere lo scetticismo del deputato Pampo
riguardo alla serietà delle società miste. A questo proposito ricorda che alla
società «Italia Lavoro» sono state impartite direttive volte ad assicurare che
le società miste dispongano di fonti di finanziamento ulteriori rispetto ai
trasferimenti pubblici e che nella compagine sociale sia sempre presente almeno
un partner privato. Le società sinora
costituite, comunque, danno adeguate garanzie di serietà.
Il Governo non è contrario ad estendere le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 1, dello schema di decreto anche alle pubbliche amministrazioni: le
obiezioni in proposito sono semmai giunte dal versante parlamentare.
Rispondendo ad un quesito del deputato Stanisci, precisa che per i progetti di
ambito interregionale o nazionale si registrano situazioni diversificate.
L'esperienza dei lavori socialmente utili è in via di superamento nelle
amministrazioni della protezione civile, del lavoro e dell'ambiente. Le
iniziative assunte nel settore dei beni culturali rappresentano poi un modello
da imitare, poiché hanno condotto alla collocazione di 1.800 lavoratori senza
assunzioni presso il Ministero, fatti salvi 300 contratti a tempo determinato;
i restanti lavoratori sono confluiti in società miste o in consorzi con privati
che operano nel settore della sicurezza dei musei.
L'INPS è l'unico ente che abbia bandito un concorso per l'assunzione di
lavoratori socialmente utili, ma l'eccezione è giustificata dalla qualifica
professionale particolarmente alta dei lavoratori stessi. Le assunzioni presso
il Ministero della giustizia si giustificano, invece, con la situazione di
emergenza di quel settore, che è stata sancita anche dal Parlamento.
In definitiva i problemi maggiori si registrano nella scuola e
nell'amministrazione finanziaria. Per quest'ultima occorre individuare una
alternativa, al di fuori del Ministero delle finanze, ad un progetto
straordinario ormai in esaurimento che riguardava lo smaltimento di arretrati
catastali.
È stata creata una task force dai
Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione e del lavoro per quantificare
il fabbisogno di personale nella scuola, aggiuntivo rispetto alle già previste
immissioni nelle qualifiche ausiliarie. Una prima ricognizione, attualmente in
corso di verifica, ha indicato un fabbisogno di 12 mila unità. Non v'è dubbio
comunque che occorrano ulteriori risorse per stabilizzare, entro la scadenza di
aprile 2000, l'occupazione dei lavoratori sinora occupati nella scuola. In tal
modo sarà possibile collocare i lavoratori eccedenti presso società miste o
cooperative.
Molti degli intervenuti si sono soffermati sulla disposizione dell'articolo 4,
comma 2, che pone il 50 per cento dell'onere relativo all'assegno per i lavori
socialmente utili a carico dell'ente utilizzatore.
Fa presente che l'obiettivo perseguito non è affatto quello di liberare risorse
da destinare al finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali: se la
misura
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contenuta nello
schema di decreto determinerà risparmi, questi saranno naturalmente utilizzati
per altre finalità, ma le due linee di intervento sono nettamente distinte. Lo
scopo della disposizione in esame è quello di promuovere una effettiva volontà
di superamento dei lavori socialmente utili da parte degli enti utilizzatori.
Non v'è dubbio tuttavia che in determinati contesti l'attribuire un onere a
carico dell'ente utilizzatore può risultare una scelta controproducente.
Pertanto la norma in questione sarà modificata nel senso di prevedere che il 50
per cento dell'assegno a carico del Fondo per l'occupazione venga erogato anche
in assenza della corresponsione della parte a carico dell'ente utilizzatore.
In secondo luogo è allo studio la possibilità di istituire un tavolo di
concertazione che consenta di ottimizzare le risorse stanziabili dalle regioni
o provenienti dai fondi comunitari.
Afferma poi di essere personalmente favorevole ad ampliare il termine di 4 mesi
stabilito dall'articolo 7, comma 13 e ribadisce comunque l'intenzione del
Governo di non abbandonare nessun lavoratore al suo destino.
In conclusione si dichiara persuaso che le disposizioni contenute nello schema
di decreto legislativo siano in grado di determinare realmente la conclusione
dell'esperienza dei lavori socialmente utili.
Osvaldo SCRIVANI (DS-U), relatore, giudica esaurienti le risposte fornite dal rappresentante del Governo. Conferma il giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto, ma condivide alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito, che troveranno spazio adeguato nella sua proposta di parere.
Renzo INNOCENTI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte di parere è fissato per oggi, alle ore 19. Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, mercoledì 2 febbraio.
Sui lavori della Commissione.
Renzo INNOCENTI, presidente, in attuazione di quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 27 gennaio scorso, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge n. 259-B in materia di sostegno alla maternità per le ore 12 di domani, mercoledì 2 febbraio.
La Commissione concorda.
Commissione Lavoro
camera 26 gennaio 2000
Schema di decreto
legislativo recante integrazione della disciplina dei lavori socialmente utili
(Seguito dell'esame e rinvio)
La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 gennaio 2000.
Luca CANGEMI (misto-RC-PRO) premette che durante la
discussione relativa alla legge delega n. 144 del 1999 era stata espressa da
parte della sua componente una posizione nettamente contraria alla politica del
Governo relativa al mercato del lavoro e, in particolare, agli ammortizzatori
sociali e ai lavori socialmente utili.
La posizione del Governo non può essere condivisa riguardo all'utilizzo dei
progetti di lavori socialmente utili in funzione di una diminuzione
dell'utilizzo di personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni. In
pratica, i lavori socialmente utili vengono utilizzati come strumento di
precarizzazione dei rapporti di lavoro.
Conseguentemente, la sua componente cercherà, coerentemente con la posizione
espressa in sede di legge delega, di contrastare la politica del Governo.
Relativamente all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto si dichiara
contrario alla disposizione che pone a carico degli enti utilizzatori, in caso
di rinnovo dei progetti, il 50 per cento dell'onere finanziario. Non si tiene
in considerazione
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la situazione degli
enti dissestati, numerosi soprattutto nel Mezzogiorno, che sicuramente non
disporranno delle risorse indispensabili alla proroga dei progetti, con
comprensibili disagi per coloro che ne traggono l'unica fonte di sostentamento.
Sarebbe opportuno, sempre relativamente alla stessa disposizione, sostituire la
data di decorrenza, fissata al 1o maggio 2000, con la data del 1o
dicembre 2000, in conformità a quanto proposto dalla Conferenza unificata
Stato-regioni.
Soffermandosi sull'articolo 7, si dichiara favorevole alla proposta di
emendamento della Conferenza Stato-regioni relativamente all'estensione della
«dote» di 18 milioni di lire anche alle amministrazioni pubbliche, nel caso di
assunzione di lavoratori socialmente utili. Infatti, non vede perché tale forma
di incentivo debba essere riservata agli imprenditori e agli enti pubblici
economici.
Disapprova l'estensione degli incentivi a rapporti di lavoro troppo flessibili,
come i contratti di lavoro a termine e interinali, proponendo inoltre di porre
vincoli più rigidi per la concessione di agevolazioni per le assunzioni a tempo
parziale.
Considera eccessivamente gravosa per i soggetti interessati la disciplina
sanzionatoria di cui all'articolo 9: sul punto sarebbe opportuno confermare la
normativa vigente. Si potrebbe verificare, infatti, il risultato paradossale
per cui un lavoratore socialmente utile, per non decadere dall'inserimento
nelle liste, sarebbe costretto ad accettare addirittura un lavoro con una
remunerazione inferiore all'indennità precedentemente percepita.
Chiede, infine, al rappresentante del Governo un chiarimento sulla situazione
dei circa 20 mila lavoratori socialmente utili impiegati come personale
ausiliario nelle scuole; in particolare, sarebbe importante conoscere la
percentuale di soggetti che si prevede di collocare stabilmente.
Elena Emma CORDONI (DS-U) premette che la problematica
inerente i lavoratori socialmente utili è multiforme e notevolmente complessa.
Gli aspetti da considerare sono diversi, per esempio, a seconda del livello di
qualifica dei lavoratori e della loro dislocazione geografica. È quindi
necessario disporre di notizie dettagliate per poter predisporre dei piani di
azione efficaci.
L'articolo 6 del provvedimento in esame ripropone, prorogandone l'applicazione
fino al 31 dicembre 2001, le misure volte alla creazione di opportunità
occupazionali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997.
Tali strumenti, pur teoricamente apprezzabili, alla prova dei fatti si sono
rivelati di difficile operatività. Infatti, a causa dei conflitti sorti tra
gruppi di lavoratori socialmente utili per accedere a tali misure, consistenti
nella promozione della costituzione di apposite società miste o
nell'affidamento con procedure di evidenza pubblica dello svolgimento di
attività uguali o analoghe a quelle già oggetto di progetti di lavori
socialmente utili, gli enti utilizzatori hanno preferito agire con molta
cautela o non agire affatto.
Ciò dovrebbe far riflettere sull'opportunità di intervenire su tali strumenti
volti alla creazione di opportunità occupazionali traendo insegnamento dalle
difficoltà sorte nell'esperienza concreta, introducendo opportuni correttivi.
Confida che l'attribuzione della gestione di una parte delle risorse del fondo
per l'occupazione alle regioni e agli enti locali possa rendere ancora più
efficaci le politiche attive per il lavoro.
Relativamente all'articolo 7, invita la Commissione ed il Governo ad una
riflessione approfondita sull'opportunità di estendere gli incentivi anche per
l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da
parte della pubblica amministrazione.
De iure condito è dubbia la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
ricorrere a tali forme contrattuali, anche perché potrebbe incorrersi nella
violazione del principio costituzionale per cui i pubblici impiegati vanno
selezionati tramite concorso pubblico.
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Fedele PAMPO (AN)
afferma che lo schema di decreto legislativo è un ennesimo esempio della
mancanza di adeguata progettualità da parte dell'Esecutivo. Fa riferimento, per
suffragare la sua tesi, al decreto-legge n. 390 del 1999 che, con una contorta
e bizantina disposizione inserita in sede di legge finanziaria, è stato
abrogato, facendo salvi gli effetti temporaneamente prodotti.
Per quanto riguarda l'articolo 6 mette in evidenza la scarsa riuscita delle
misure volte alla creazione di nuove opportunità occupazionali previste
dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997. Nella maggior parte
dei casi, allo scadere delle convenzioni con le amministrazioni interessate, le
società di capitale e le cooperative di produzione e lavoro coinvolte sono state
poste in liquidazione. Ciò a dimostrazione della necessità di cambiare
sostanzialmente le modalità di intervento, predisponendo più efficaci strumenti
normativi.
Ritiene dannoso e controproducente porre il 50 per cento dell'onere per il
rinnovo dei progetti a carico degli enti utilizzatori, soprattutto alla luce
della riduzione del 25 per cento negli ultimi anni dei trasferimenti erariali
agli enti locali. Il risultato sarà la paralisi della realizzazione dei
progetti di lavori socialmente utili, con evidenti problemi per i soggetti che
rinvengono in essi l'unica fonte di reddito. Ma il Governo, con il solito
atteggiamento demagogico e fraudolento, tenta di nascondere la realtà delle
cose.
Un'altra conseguenza di tale disposizione sarà quella di indurre gli enti
locali ad aumentare ulteriormente le tariffe e le tasse, con prevedibili disagi
per i cittadini.
Soffermandosi sulla questione relativa al personale ATA, da trasferire dallo
Stato agli enti locali, afferma di essere al corrente dell'emanazione di una
circolare da parte del Ministero della pubblica istruzione che obbliga i
dirigenti scolastici ad utilizzare in via prioritaria, per le rispettive
esigenze, tale personale. Tuttavia, qualche perplessità scaturisce dal fatto
che tale direttiva fissa come termine ultimo di vigenza il 30 giugno 2000. Non
si comprende il senso e l'utilità di porre un termine all'applicazione di una
normativa che dovrebbe essere permanente.
In conclusione, è evidente che la politica perseguita dal Governo si è rivelata
incapace di collocare stabilmente i soggetti partecipanti ai progetti di lavori
socialmente utili.
Elena Emma CORDONI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se il provvedimento in esame riguardi anche i progetti di lavori di pubblica utilità avviati nelle città di Napoli e Palermo e di fornire informazioni organiche e dettagliate sul numero e la tipologia di lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili.
Renzo INNOCENTI, presidente, chiede al rappresentante del Governo informazioni più dettagliate sui soggetti utilizzati per lavori di pubblica utilità in base agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.
Il sottosegretario Raffaele MORESE spiega che, in base ad
un'indagine fatta dall'INPS in collaborazione con «Italia Lavoro», emerge una
riduzione di circa 30 mila unità di lavoratori socialmente utili partecipanti a
progetti finanziati con il fondo per l'occupazione. Il dato, quindi, non
riguarda i lavoratori socialmente utili delle città di Napoli e Palermo e tutti
gli altri soggetti utilizzati nell'ambito di progetti il cui onere finanziario
è sostenuto dagli enti locali.
Una parte del risultato positivo di cui sopra è da attribuire all'operatività
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997, recante agevolazioni
per la contribuzione volontaria, che ha permesso la fuoruscita di circa 10 mila
unità dal circuito dei lavori socialmente utili.
A ciò è da aggiungere il risultato positivo conseguito tramite il mancato
rinnovo o, in ogni caso, il rapido esaurimento delle esperienze di lavori
socialmente
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utili da parte di
alcune regioni, specie del Nord, che hanno predisposto politiche idonee a
collocare stabilmente i lavoratori socialmente utili, utilizzando le risorse
«risparmiate».
Per quanto riguarda invece la problematica inerente il personale A.T.A.,
afferma che la complessità è determinata dall'intrecciarsi della questione del
trasferimento del personale di ruolo dallo Stato agli enti locali con l'altra
riguardante l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili per mansioni
ausiliarie nella scuola.
Si comprende facilmente che, a volte, il personale di ruolo trova difficoltà ad
essere ricollocato poiché gli enti locali hanno fatto ricorso temporaneamente,
nelle more del trasferimento, a lavoratori socialmente utili per svolgere le
medesime mansioni. L'incardinamento del personale di ruolo presuppone, quindi,
che venga trovata una soluzione occupazionale per i lavoratori socialmente
utili attualmente utilizzati dagli enti locali, i quali, tuttavia, non hanno
generalmente una qualifica professionale elevata.
Tuttavia, tramite programmi attivati sulla base di convenzioni tra il Ministero
del lavoro e le regioni, si prevede di poter occupare stabilmente in tempi
brevi circa 8 mila soggetti utilizzati con mansioni ATA.
Rosa STANISCI (DS-U) chiede al rappresentante del Governo di inviare al più presto la documentazione riguardante il monitoraggio dei progetti nazionali di lavori socialmente utili.
Nessun altro chiedendo di intervenire Renzo INNOCENTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Sui lavori della Commissione.
Renzo INNOCENTI, presidente, comunica che, con lettera del 25 gennaio 2000, il prescritto numero di deputati del gruppo di forza Italia ha chiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del Regolamento, la remissione in Assemblea del progetto di legge C. 4923 (Ex deportati nei campi di sterminio e lavoratori del sottosuolo) assegnato alla Commissione in sede legislativa.
La Commissione potrà esaminare il citato progetto di legge
in sede referente, subordinatamente alla sua effettiva assegnazione.
Avverte, altresì, che i rappresentanti dei gruppi del Polo hanno chiesto che la
Commissione sia sconvocata alle ore 16, allorché in Assemblea proseguirà
l'esame del disegno di legge in materia di parità di accesso ai mezzi di
informazione. Ritiene di dover accogliere tale richiesta.
La Commissione prende atto.
Commissione Lavoro
camera 25 gennaio 2000
Schema di decreto
legislativo recante integrazione della disciplina dei lavori socialmente utili.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
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Osvaldo SCRIVANI
(DS-U), relatore, premette che lo
schema di decreto legislativo, oltre ad essere rispettoso dei principi e
criteri direttivi della delega, presenta un impianto politicamente
apprezzabile, dal momento che, non solo coinvolge maggiormente le regioni e gli
enti locali nelle politiche attive per il lavoro, ma introduce i presupposti
per un rapido superamento dell'esperienza dei lavoratori socialmente utili
tramite la creazione di posti di lavoro stabili.
Passa quindi ad illustrare l'articolato normativo.
L'articolo 1 permette ai soggetti promotori di lavori socialmente utili di
continuarne l'esercizio, anche per attività diverse da quelle originariamente
previste nei progetti, purché esse rientrino in quelle di cui al successivo
articolo 3.
L'articolo 2 prevede la definizione di «soggetti utilizzati» a cui si applica
il provvedimento. Essi sono rappresentati dai lavoratori impegnati in attività
di lavori socialmente utili e che abbiano maturato un'anzianità di almeno
dodici mesi nel periodo 1o gennaio 1998-31 dicembre 1999.
L'articolo 3 contiene, in dettaglio, le attività a cui si applica il
provvedimento, fra le quali sono ora compresi anche i servizi tecnici integrati
delle pubbliche amministrazioni, i trasporti e la connessa logistica. Inoltre,
viene concessa alle regioni la possibilità di individuare altre attività
funzionali all'inserimento professionale dei lavoratori utilizzati; infine, le
province possono integrare l'elenco delle attività aggiuntive individuate dalle
regioni, secondo le esigenze del locale mercato del lavoro.
L'articolo 4 contiene una novità di particolare rilevanza. Difatti, nel caso di
rinnovo dell'utilizzo di lavoratori socialmente utili, il 50 per cento
dell'onere è a carico dell'ente utilizzatore, anziché del fondo per
l'occupazione, al fine di creare una cointeressenza dell'ente stesso.
L'articolo 5 si sofferma sulle procedure per la prosecuzione o il mutamento
dell'attività da parte degli enti utilizzatori.
L'articolo 6 contiene misure volte alla creazione di nuove opportunità
occupazionali, prorogando fino al 31 dicembre 2001 le disposizioni
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997. Si tratta della
possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere la costituzione di
apposite società miste, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita in una misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori già
impegnati in progetti di lavori socialmente utili.
Il comma 2 attribuisce alle amministrazioni pubbliche la potestà di instaurare
con i soggetti coinvolti in progetti di lavori socialmente utili rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Infine il comma 4 estende ai soggetti privati che usufruiscono di finanziamenti
pubblici la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 21 maggio
1998, concernente una riserva obbligatoria di assunzioni nominative in favore
di lavoratori socialmente utili.
L'articolo 7 si sofferma sugli incentivi volti alla creazione di occupazione
stabile. Non solo viene modificata la disciplina relativa alle agevolazioni per
le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti impegnati nei lavori
socialmente utili, ma si estendono gli incentivi alle ipotesi di assunzione a
termine, prevedendo in tal caso la riduzione della contribuzione a carico del
datore equiparandola a quella dovuta per gli apprendisti.
Si precisa che i benefici sono subordinati alla cancellazione dei soggetti
dagli elenchi delle attività socialmente utili nonché al corretto assolvimento
da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi.
L'articolo 8 disciplina la regionalizzazione del fondo per l'occupazione,
prevedendo in particolare che le risorse trasferite alle regioni passono essere
impiegate anche per l'attuazione di politiche attive per l'impiego tramite
convenzioni tra il Ministero del lavoro e le regioni stesse.
L'articolo 9 prevede le sanzioni per i soggetti coinvolti in lavori socialmente
utili che rifiutino una assunzione ai sensi
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del precedente
articolo 7 o rifiutino la partecipazione ai corsi di formazione o l'avviamento
a selezione. In particolare le sanzioni consistono nell'esclusione dall'ambito
di applicazione dei progetti di lavori socialmente utili nonché da ogni altro
beneficio previsto dal provvedimento.
Infine l'articolo 10 si sofferma sulle disposizioni transitorie e finali
fissando, tra l'altro, un termine ulteriore per la presentazione della domanda
di prosecuzione volontaria della contribuzione, ai sensi dell'articolo 12,
comma 5, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
Il sottosegretario Raffaele MORESE si riserva di intervenire in sede di replica.
Mauro MICHIELON (LFNIP) ricorda che, al contrario di quanto
affermato dal relatore, in realtà il Governo non ha mostrato affatto
tempestività nell'esercizio della delega relativa alla riforma degli
ammortizzatori sociali, dal momento che essa doveva essere esercitata entro il
31 dicembre 1999. È stata necessaria un'apposita disposizione di legge per
differire tale termine al 30 aprile 2000.
Ritiene che il testo in esame non faccia che riproporre disposizioni già
contenuti in precedenti provvedimenti. L'unica novità positiva potrebbe essere
l'eventuale esaurimento dell'esperienza dei lavori socialmente utili entro il
2001. Tuttavia lamenta il fatto che ciò non venga stabilito esplicitamente nel
provvedimento.
Lamenta la scarsa organicità del testo che, tra l'altro, dimentica i progetti
di lavori socialmente utili relativi alle città di Palermo e Napoli. Non si
comprende quale disciplina vada ad essi applicata.
Soffermandosi sull'articolo 2, comma 3, sottolinea che l'obbligo di presentare
un'autocertificazione da parte dei lavoratori socialmente utili, per continuare
ad essere utilizzati nell'attuazione dei progetti, dimostra l'inesistenza di un
censimento dettagliato sui soggetti coinvolti, a conferma della scarsa serietà
e competenza dell'Esecutivo. Infatti non si comprende come si possa predisporre
un'efficace politica attiva del lavoro senza avere un quadro preciso dei
progetti dei lavori socialmente utili.
Lamenta, inoltre, il fatto che i soggetti coinvolti possano transitare da un
ente utilizzatore ad un altro, come si desume dall'obbligo di presentare
un'autocertificazione attestante l'indicazione dei lavori socialmente utili o
di pubblica utilità in cui essi siano stati precedentemente impegnati.
Quindi, relativamente all'articolo 3, comma 2, chiede chiarimenti al relatore
sull'interpretazione della disposizione, ritenendola oscura e contorta.
Ritiene che l'articolo 4 crei una disparità di trattamento tra i soggetti
rientranti nella disciplina del provvedimento in esame e quelli, invece,
coinvolti in progetti relativi alle città di Napoli e di Palermo. Mentre per i
primi è previsto una retribuzione mensile di 850 mila lire, per gli altri il
trattamento ammonta a 940 mila lire.
La disposizione dell'articolo 6, comma 4, estendendo la previsione
dell'articolo 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 anche ai
committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici, produrrà una
inevitabile e deleteria distorsione della concorrenza.
L'estensione fino al 2001 dell'obbligo di assunzione nominativa di soggetti
coinvolti in lavori socialmente utili in una percentuale compresa tra il 5 e il
10 per cento entra in contraddizione con la proclamata intenzione di esaurirne
al più presto l'esperienza.
Relativamente al comma 1 dell'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2001
le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997,
ritiene che le convenzioni di durata non superiore a 60 mesi che le
amministrazioni pubbliche possono instaurare con società di capitale e
cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la forza lavoro occupata sia
costituita, in una misura non inferiore al 40 per cento, da lavoratori già
impegnati in progetti di lavori socialmente utili, lungi dal favorire la
creazione di iniziative
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salde e durevoli,
produrranno esclusivamente uno sperpero di risorse pubbliche.
Infine chiede al rappresentante del Governo di chiarire se la nuova disciplina
riguardi anche i lavoratori socialmente utili impiegati dal Ministero dei beni
culturali.
Alfredo STRAMBI (comunista) giudica positivamente l'impianto
del provvedimento, rispettoso dei principi e criteri direttivi della delega. Il
Governo, in ottemperanza alle sue promesse, ha predisposto un testo volto al
superamento dell'esperienza dei lavori socialmente utili, che non garantiscono
sicurezza e dignità al lavoratore, nella direzione, invece, della creazione di
posti di lavoro stabili, anche nelle pubbliche amministrazioni.
Manifesta tuttavia perplessità su singole disposizioni. Non approva, per
esempio, il comma 2 dell'articolo 4, che pone a carico degli enti utilizzatori
il 50 per cento degli oneri, nel caso di rinnovo dell'utilizzazione di
lavoratori socialmente utili.
L'intenzione sarebbe quella di responsabilizzare maggiormente gli enti
utilizzatori, in modo che i progetti predisposti siano effettivamente utili
alla comunità e non abbiano una mera funzione assistenziale. In realtà c'è il
rischio di produrre risultati indesiderati e paradossali. Ciò si
verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui gli enti utilizzatori non
disponessero delle risorse necessarie per il rinnovo o, in ogni caso, non
volessero contribuire agli oneri. Mancherebbe ai soggetti coinvolti l'unica
fonte di sostentamento per essi e per le loro famiglie, con effetti
indesiderati sul piano sociale.
Del resto tale è anche la posizione della Conferenza unificata Stato-regioni
che nel suo parere presenta all'uopo un apposito emendamento con cui chiede che
il 50 per cento degli oneri non sia corrisposto dall'ente utilizzatore, ma sia
regolato ricorrendo a strumenti finanziari concordati in sede di convenzioni
regionali.
Le sue preoccupazioni sarebbero comprovate da notizie apparse sulla stampa,
secondo cui 500 miliardi dei 1.500 necessari per la riforma degli
ammortizzatori sociali si vorrebbero reperire con la misura in esame.
Soffermandosi sull'articolo 7, ritiene deprecabile l'estensione delle
agevolazioni anche al datore di lavoro che assuma a termine. In tal modo si
rende sempre meno conveniente l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, soprattutto se si considera tale misura