Sintesi del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n. 468
Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell’art. 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196

Definizione

Si considerano lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti, compatibilmente con l’equilibrio del locale mercato del lavoro.

Tali attività riguardano:

  1. lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione della durata di 12 mesi, da prorogare al massimo per due periodi di 6 mesi;
  2. lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;
  3. lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
  4. prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali.

È compito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e delle regioni promuovere l’utilizzazione dei lavori socialmente utili come strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo.

Lavori di pubblica utilità

I progetti di lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori della cura della persona; dell’ambiente, il territorio e la natura; dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura; dell recupero e la riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. I progetti di lavori di pubblica utilità prevedono l’impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d’impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto. I progetti sono corredati da dichiarazione scritta documentante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati del progetto di nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate con decreti del Ministro del Lavoro. I soggetti promotori possono modificare, entro 6 mesi dall’avvio del progetto i termini del piano d’impresa, fatti salvi gli impegni occupazionali, per giustificate esigenze. A tal fine i progetti di lavori di pubblica utilità, predisposti dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli enti pubblici economici sono corredati da delibere recanti gli impegni in ordine alle opzioni previste e ai conseguenti stanziamenti di bilancio. I soggetti promotori stipulano, entro 8 mesi dall’avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani d’impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità; l’organismo gestore subentra negli obblighi del promotore stabiliti nel presente decreto; ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. Nel caso in cui non si realizzino le attività alle condizioni e nei termini previsti nel piano d’impresa, il soggetto promotore rimborserà parzialmente le somme a carico del Fondo per l’occupazione; anche l’agenzia di promozione dovrà restituire le somme percepite.

Soggetti promotori dei progetti di lavori socialmente utili

I progetti possono essere promossi dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali e loro consorzi. I progetti promossi dalle cooperative sociali e loro consorzi possono essere approvati se sussistono queste condizioni:

  1. l’attività della cooperativa e delle cooperative facenti parte del consorzio, deve essere stata avviata da almeno 2 anni e deve essere stata assoggettata a revisione;
  2. il numero dei soggetti da impegnare non deve accedere il 30% o il 15% dei lavoratori, dipendenti o soci, rispettivamente per le cooperative di tipo "a" e di tipo "b".
  3. non devono essere state effettuate riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la presentazioni del progetto di lavori socialmente utili;
  4. limitatamente alle cooperative che abbiano già gestito un progetto di lavori socialmente utili, almeno il 50% dei lavoratori impegnati sulla base del precedente progetto deve essere stato assunto ovvero divenuto socio lavoratore.

Per quel che riguarda i lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi e alla realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, i soggetti promotori possono utilizzare, per l’assistenza tecnica e formativa, organismi di comprovata e qualificata competenza nel settore a condizione che siano preventivamente indicati nel progetto presentato.

Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili

  1. Lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
  2. lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
  3. lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a 0 ore;
  4. gruppi di lavoratori in esubero nel contesto di crisi aziendali;
  5. categorie di lavoratori individuate dalla Commissione Regionale per l’Impiego;
  6. persone detenute per le quali sia prevista l’ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.

Per i progetti predisposti dall’Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all’interno degli istituti, possono essere utilizzate, con esclusione di ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera f).

Procedure per l’approvazione dei progetti di lavori socialmente utili

Tali progetti sono presentati alle commissioni regionali per l’impiego competenti, che provvedono all’approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata dalla commissione la carenza delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni riguardanti il progetto. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i criteri di base definiti dal Ministero del Lavoro; segnatamente per gli enti locali, al fine della tempestività degli interventi, spetta alla giunta assumere le deliberazioni in materia di promozioni di progetti. Le commissioni regionali per l’impiego competenti possono stabilire criteri di priorità per l’approvazione dei progetti, tra le quali l’occupazione stabile dei soggetti utilizzati, la partecipazione dell’ente pubblico al finanziamento del progetto, lo svolgimento di attività formative e la presenza di convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani d’impresa sin dall’inizio del progetto. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dal Ministero del Lavoro: queste contengono il piano generale di svolgimento, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per l’approvazione.

Procedure per l’assegnazione dei lavoratori ai progetti

Per tutti i soggetti da assegnare alle attività in esame si tiene conto della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l’attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità. L’assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, a cui compete anche l’assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti previdenziali. L’assegnazione dei lavoratori secondo questi criteri avviene attraverso l’avviamento di un numero di lavoratori pari a 3 volte quello richiesto nel progetto, laddove l’ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto. Per i progetti formulati relativi a crisi aziendali, di settore o di area, l’assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto stesso. Nel caso in cui il promotore sia una cooperativa sociale, l’assegnazione dei lavoratori può avvenire su proposta nominativa. Nel caso di convenzioni, l’organismo gestore, sin dall’inizio del progetto effettua la selezione di idoneità e può altresì richiedere l’assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche maggiormente specializzate. Qualora l’assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie dei lavoratori individuate mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego o detenuti (per i quali sia prevista l’ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento), v’é la possibilità del loro inserimento mirato tramite richiesta nominativa. Non possono comunque essere assegnati ai progetti lavoratori che provengano dalla partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi dalla conclusione del precedente progetto.

Disciplina dell’utilizzo nelle attività

L’utilizzazione dei lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione e la sospensione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Ai lavoratori utilizzati non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di L.800.000, denominato "assegno per i lavori socialmente utili". Tale assegno è erogato dall’INPS previa certificazione delle presenze, secondo le modalità fissate dall’INPS a cura dell’ente utilizzatore. I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere; nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete un importo integrativo. L’assegno è cumulabile con i redditi relativi ad attività di lavoro autonomo di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziata successivamente all’avvio del progetto e con i redditi da lavoro dipendente a tempo determinato parziale, iniziato successivamente all’avvio del progetto, nei limiti di L. 600.000 mensili, opportunamente documentati. L’assegno è, invece, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato con contratto a termine a tempo pieno e con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Le attività di lavoro autonomo o subordinato non devono in ogni caso essere di pregiudizio allo svolgimento delle attività di lavori socialmente utili. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 l’assegno viene rivalutato nella misura dell’80% della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. I soggetti utilizzatori attuano idonee forme assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile presso i terzi. Le attività sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell’impegno, durante i quali viene corrisposto l’assegno, come nel caso di assenze per malattie documentate. Nel caso di assenze per motivi personali, anche se giustificate, l’assegno viene sospeso. Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del progetto, è facoltà dell’utilizzatore richiedere la sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL, mentre alle lavoratrici, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80% dell’importo dell’assegno. I periodi di impegno in queste attività sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

Decadenza

L’ingiustificato rifiuto dell’assegnazione alle attività da parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità. Nei casi in cui i soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di realizzo impartite, o i soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla partecipazione alle attività, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore.

Occupazione dei soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili

Le amministrazioni pubbliche, al fine di occupare stabilmente i lavori impegnati nei l.s.u. al termine dei progetti stessi, dovranno:

·         promuovere la costituzione di apposite società miste che abbiano ad oggetto attività uguali analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40%, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; tale condizione verrà rispettata per un periodo non inferiore ai 60 mesi; inoltre le amministrazioni

·         affidare a terzi scelti con procedure di evidenza pubblica lo svolgimento di attività uguali, analoghe o connesse alle stesse condizioni delle società miste.

Gli enti interessati possono prevedere che le società miste abbiano capitale non inferiore a L. 200.000.000 anche a maggioranza privata e anche sotto forma di cooperative di produzione e lavoro. Gli enti stessi non sono tenuti a procedure di evidenza pubblica nei confronti delle società di capitale anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato fin dall’inizio alla promozione, gestione e realizzazione di tali progetti, nonché nei confronti delle agenzie di promozione e di lavoro.

Per l’affidamento a terzi dello svolgimento di attività uguali, analoghe e connesse a quelle oggetto dei progetti gli enti interessati possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro sia costituita nella misura non inferiore al 40% dei lavoratori già impegnati nei progetti stessi o analoghi ancorché promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30% da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati; queste previsioni hanno carattere transitorio e saranno costituite entro la fine del 1999.

Fondo per l’occupazione

A partire dal primo gennaio 2000, le risorse per il Fondo occupazione sono ripartite a livello regionale.

Le risorse a carico del Fondo per l’occupazione sono utilizzate:

  1. per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per la copertura dei benefici accessori;
  2. per la formazione dei lavoratori nel limite massimo di L. 1.000.000 pro capite;
  3. nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle spese relative all’avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi, ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di L.5.000.000 pro capite per richieste di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
  4. nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative all’assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa, sino ad un limite massimo di L. 500.000 pro capite.

L’erogazione di questi contributi dovrà comunque prevedere un saldo non inferiore al 50% subordinato alla effettiva realizzazione del piano d’impresa.