16.11.00 - delibere estratte dal verbale n. 401

 

Deliberazione: 00/230-7. ANMA - Sciopero magistrati dei TAR

(Seduta del 16.11.2000)

LA COMMISSIONE

su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto la seguente delibera:

PREMESSO

1. che l’ANMA ha proclamato uno sciopero dei magistrati dei TAR per il periodo 2 novembre 2000 – 2 gennaio 2001;

2. che in data 27 ottobre 2000 la Commissione ha indicato all’ANMA, ai sensi dell’art. 13, lett. d), l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000, che la proclamata astensione dalle udienze per due mesi è di durata abnorme, ribadendo così l’orientamento interpretativo già espresso dalla Commissione medesima anche di recente (delibera n. 00/158);

3. che la stessa ANMA ha confermato la proclamata astensione delle udienze per la durata originariamente prevista;

INVITA

l’ANMA ai sensi degli artt. 13, lett. d) e 4. c. 4 ter, legge n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000, a ridurre significativamente la durata della astensione dalle udienze, garantendo in ogni caso i provvedimenti cautelari ed urgenti, che costituiscono prestazioni indispensabili ai sensi dell’art. 1, c. 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, all’ANMA.

 

Deliberazione: 00/231-9.1) Associazione Italiana Armamento Fedarlinea – Cgil/Cisl/Uiltrasporti (pos. 8987)

(Seduta del 16.11.2000)

FATTO: valutazione dell’intesa del 1° agosto 2000 tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e dell’accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;

DELIBERAZIONE: valutazione d’idoneità dell’intesa e dell’accordo del 1° agosto 2000, ai sensi di cui in motivazione;

MOTIVAZIONE: riconosciuta idoneità dell’intesa e dell’accordo;

LA COMMISSIONE

nel procedimento posizione n. 8987 (Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti), ha assunto all’unanimità, su proposta del Prof. Cella, la seguente delibera:

PREMESSO

1- che l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea, con nota del 27 settembre 2000, prot.1219/FM, ha comunicato alla Commissione l’avvenuta stipulazione, in data 1° agosto 2000, di un’intesa tra la medesima e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e di un accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;

2- che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 13, comma1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, con nota del 6 ottobre 2000, prot. 6153, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell’elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere, entro venti giorni, il loro parere sull’intesa e sull’accordo del 1° giugno 2000;

3- che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla Commissione, solo l’Unione Nazionale Consumatori, con nota del 10 ottobre 2000, e l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, con nota del 20 ottobre 2000, prot. 102/2000/CT/tb, esprimendo parere favorevole;

CONSIDERATO

1- che l’intesa del 1° agosto 2000, citato in premessa, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

2- che, in ordine alla mancata previsione, in detta intesa, della durata massima dello sciopero, la Commissione si riserva di valutare, nei singoli casi concreti, eventuali abnormità della durata dell’astensione collettiva dal lavoro;

3- che i servizi minimi essenziali dell’accordo del 1° agosto 2000 risultano idonei a garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;

4- che, in particolare, la deroga, ammessa dal comma 1° dell’art. 13, lettera a), della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000, al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, di cui al medesimo comma, trova giustificazione in considerazione della particolarità del servizio di linea fornito e della necessità del rispetto delle tabelle d’armamento delle navi e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale di navigante e dei passeggeri;

GIUDICA IDONEA

l’intesa del 1° agosto 2000 tra l’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e l’accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, all’Associazione Italiana dell’Armamento di Linea Fedarlinea, alla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed alle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

 

Deliberazione: 00/232-8.8) Lavoratori Socialmente Utili

(Seduta del 16.11.2000)

FATTO: sciopero lavoratori socialmente utili;

DELIBERAZIONE: assoggettamento dei lavoratori socialmente utili alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

MOTIVAZIONE: i lavoratori socialmente utili che svolgono le prestazioni indispensabili di cui alla legge n. 146/1990, sono assoggettati alla disciplina della legge medesima.

LA COMMISSIONE

udita la proposta del Prof. Pinelli, ha adottato all’unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

    1. che sono pervenute numerose comunicazioni di scioperi proclamati da rappresentanze sindacali di "Lavoratori socialmente utili" (l.s.u.) e dai c.d. "Lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità" (l.s.u.);
    2. che nelle predette comunicazioni le amministrazioni interessate, ritenendo che l’astensione dal lavoro proclamata dalle suddette categorie di lavoratori dovesse essere sottoposta alla disciplina prevista dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, hanno chiesto l’intervento di questa Commissione relativamente alla valutazione ex art. 13, comma 1, della citata legge;
    3. che considerata la peculiare natura del rapporto instaurato per effetto della occupazione dei prestatori di lavoro in attività socialmente utili, così come regolata dal decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, questa Commissione, al fine di accertare l’esistenza dei presupposti per un eventuale intervento, ritiene preliminare valutare la riconducibilità di tale materia nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, verificando se, concretamente, la natura del servizio espletato dai suddetti lavoratori sia in grado di incidere sui servizi pubblici essenziali,
    4. che, a tal fine, in data 12 marzo 1999 questa Commissione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di conoscere se l’attività svolta dai lavoratori socialmente utili e dai lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità presso pubbliche amministrazioni rilevi, nell’esperienza concretamente maturata, ai fini della regolare erogazione di servizi e essenziali rientranti nel campo di applicazione della l. n. 146/1990;
    5. che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica con lettera in data 1 aprile 1999 ha interessato tutte le amministrazioni centrali e periferiche coinvolte, al fine di accertare quanto richiesto da questa Commissione;
    6. che in data 5 ottobre 1999 il Ministero del lavoro, rispondendo alla richiesta formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che "le attività di l.s.u. e l.p.u. possono essere espletate limitatamente ai settori previsti dalle norme e specificamente dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 468/1997. Pertanto, non risulta ipotizzabile né legittimo – stante anche la mancanza di una relazione di impiego in qualche modo riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente per la pubblica amministrazione – l’utilizzo di l.s.u. e l.p.u. in servizi pubblici essenziali";
    7. che in data 3 maggio 2000, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica ha rappresentato che "a seguito della circolare del 28 settembre 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, alcune delle amministrazioni interessate hanno comunicato che alle attività istituzionali, rientranti tra le prestazioni considerate indispensabili da assicurare, quindi in costanza di sciopero, sono preposti anche i lavoratori in questione";
    8. che in data 20 luglio 2000, questa Commissione ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del lavoro, al fine di "voler fornire le opportune indicazioni al fine di consentire a questa Commissione la valutazione degli scioperi segnalati dai quali risulta che i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità vengono impiegati dalle amministrazioni nei servizi pubblici essenziali", senza tuttavia ricevere risposta;

CONSIDERATO

    1. che, per orientamento già affermato dalla Commissione con la delibera n. 99/540 del 21.10.1999, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 146/1990, il diritto di sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali deve essere contemperato con i diritti della persona costituzionalmente tutelati, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro degli scioperanti;
    2. che dalla istruttoria compiuta è risultato che in taluni casi i lavoratori socialmente utili svolgono, in via di fatto, prestazioni indispensabili ai fini dell’applicazione della legge n. 146/1990;
    3. che pertanto l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 trovano applicazione nei confronti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori addetti a servizi di pubblica utilità, nei casi in cui essi svolgano prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990;
    4. che in tali ipotesi ad essi si applicano nella specifica materia le norme contenute, oltre che nella legge n. 146/1990, anche nei rispettivi CCNL di settore;

RITIENE

che ai lavoratori socialmente utili, di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 468/1997, impiegati nei servizi pubblici essenziali previsti dalla legge n. 146/1990, sono applicabili le norme di cui alla predetta legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nonché le norme contenute nei rispettivi CCNL di settore;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, al Ministro dell’Interno, al Ministro del Lavoro, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione ed alle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali interessate.