Piani di Inserimento Professionale

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 299/1994 (conv. in L. 451/94);

Decreto Legge 510/1996 (conv. in L. 608/96);

Decreto Legge 4/1998 (conv. in L. 52/98);

Legge 488/1999, art. 63;

Legge 144/1999, art. 66;

Legge Regione Sicilia 30/1997, art. 19;

Legge Regione Sicilia 4/1999, art. 11

Vigenza dal:

1994

fino al:

2000

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Hanno lo scopo di migliorare la formazione e di facilitare l’inserimento professionale dei giovani nelle aree del mezzogiorno e nelle altre aree depresse. I progetti sono realizzati dal Ministero del lavoro d’intesa con le regioni interessate e prevedono periodi di formazione e di esperienze lavorative presso le imprese.

Al termine il datore di lavoro può assumere il giovane con Contratto di Formazione Lavoro.

La partecipazione dei giovani ai progetti non può essere superiore alle 80 ore mensili (100 ore in Sicilia) per un periodo massimo di 12 mesi (l’art. 63, c. 1 della legge n. 488/1999, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali stabilito dalla legge 451/1994, i Piani possano prevedere che lo svolgimento delle relative attività, nel rispetto del limite dell’orario contrattuale nazionale e/o aziendale, possa articolarsi in un periodo non superiore a sei mesi).

L’utilizzazione dei giovani nei progetti non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Particolarmente importante la novità introdotta dalla L. 52/98, che incentiva la mobilità interregionale dei lavoratori coinvolti prevedendo la corresponsione di una indennità aggiuntiva per i giovani che accettano di trasferirsi (cd. piani di gemellaggio).

L’operatività è stata prorogata a tutto il 2000 dall’art. 66 della L. 144/99.

Incentivi:

Ai giovani è corrisposto un sussidio pari a Lit. 7.500 per ogni ora di lavoro (8.000 in Sicilia). La metà del costo dell’indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l’esperienza lavorativa.

Durata massima:

12 mesi; a decorrere dal 1 gennaio 2000 la durata massima è ridotta a 6 mesi.

Istituzione responsabile:

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Giovani tra i 19 e i 32 anni (35 anni per gli iscritti al collocamento da oltre 24 mesi)

 


 

Tirocini formativi e di orientamento

Riferimenti normativi:

Legge 196/1997, art. 18;

Decreto Interministeriale 25/03/1998, n. 142;

Legge 68/1999, art. 13, commi 1, lett. a) e 2;

Vigenza dal:

1998

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Misura rivolta al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori (agenzie per l’impiego ed istituzioni pubbliche e private con finalità di istruzione o formazione) e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

Per i disabili la legge 68/99 prevede che il datore di lavoro che assicura ai soggetti disabili la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione.

Incentivi:

È prevista la possibilità di rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio, a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese del centro-nord.

Durata massima:

Variabile (ma mai superiore a 12 mesi) a seconda della categoria cui appartiene il tirocinante; 12 mesi rinnovabili una sola volta per i disabili

Istituzione responsabile:

I soggetti promotori trasmettono copia della convenzione e di ciascun progetto alla regione ed alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione;

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Soggetti interessati:

Giovani

 



Borse di lavoro

Riferimenti normativi:

Legge 196/1997, art. 26;

Decreto Legislativo 280/1997

Vigenza dal:

1998

fino al:

1999

Ambito territoriale:

regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise; province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo

Descrizione:

Intervento finalizzato ad offrire ai giovani interessati la possibilità di acquisire esperienze professionali mediante l’inserimento temporaneo in impresa, cui potrà seguire l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

L’attività nelle borse di lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

La misura, istituita dalla L. 196/97, è stata resa operativa all’interno del Piano straordinario per l’occupazione nel Sud previsto dal D.Lgs. 280/97: allo scopo di impegnare tutte le risorse messe a disposizione da questo provvedimento l’INPS e poi il Ministero del Lavoro hanno più volte riaperto i termini per la presentazione delle domande (inizialmente prevista per il 27 ottobre 1997). Ne è derivata una autorizzazione in 3 fasi.

I borsisti sono stati inseriti nelle imprese a partire dai primi mesi del 1998.

Incentivi:

Durante il periodo di lavoro i giovani percepiscono un sussidio mensile pari a 800.000 lire.

Durata massima:

12 mesi

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da più di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento

Requisiti per le imprese:

Imprese appartenenti ai settori identificati dai codici D, H, I, J, K della classificazione ISTAT, con un numero di dipendenti compreso tra 2 e 100;

imprese appartenenti al settore G della medesima classificazione, con un numero di dipendenti compreso tra 5 e 100.

 


 

Decentramento servizi pubblici per l’impiego

Riferimenti normativi:

Legge 59/1997, art. 1;

Decreto Legislativo 469/1997;

Decreto Legge 214/1999 (conv. in Legge 263/1999);

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5/8/1999;

Accordo 16 dicembre 1999 della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali

Vigenza dal:

1999

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Il D.Lgs. 469/97 (su delega dell’art. 1 L. 59/97) prevede l’attribuzione alle Regioni delle funzioni in materia di collocamento e quelle in materia di politiche attive del lavoro.

Nell’ambito delle politiche del lavoro sono attribuite alle regioni, in particolare, le competenze in materia di tirocini ed LSU, nonché le iniziative volte all’inserimento e reinserimento delle donne, nonché di disoccupati di lunga durata e di soggetti svantaggiati.

Restano alla competenza dello Stato i compiti di vigilanza, quelli di risoluzioni di controversie individuali, plurime e collettive che abbiano rilevanza pluriregionali, nonché la conduzione del Sistema Informativo Lavoro.

I Servizi Regionali per l’Impiego sono riorganizzati con legge regionale, secondo uno schema che preveda:

- la costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale;

- la costituzione di un organismo istituzionale (composto da rappresentanti della regione, delle province e degli altri enti locali) finalizzato a rendere effettiva l’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;

- l’affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica;

- la gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi per l’impiego tramite strutture denominate “centri per l’impiego”.

Le Regioni a statuto ordinario, con l’eccezione della Calabria, hanno emanato la propria legge di organizzazione dei servizi; i DPCM del 5/8/1999 hanno disposto il trasferimento di risorse umane e strumentali alle regioni; l’Accordo della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali ha individuato gli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego.

 


 

Programmi di Iniziativa Comunitaria: Adapt

Vigenza dal:

1994

fino al:

1999

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Iniziativa comunitaria, per contribuire all’adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali, economici migliorando il funzionamento delle politiche del lavoro, la crescita dell’occupazione, la competitività delle imprese.

Obiettivi dell’iniziativa ADAPT sono: accelerare l’adattamento della forza lavoro, accrescere la competitività, prevenire la disoccupazione migliorando le qualifiche, sviluppando la flessibilità, garantendo una maggiore mobilità professionale.

Obiettivi dell’iniziativa ADAPT BIS (Building the Information Society) sono:

valutare e anticipare gli sviluppi del mercato del lavoro legati alla società dell’informazione

sviluppare, sperimentare strategie di adattamento della forza lavoro alle esigenze della società dell’informazione.

considerare i cambiamenti tecnologici sull’organizzazione del lavoro.

Nell’ambito dell’iniziativa vengono sovvenzionate azioni di:

- formazione, orientamento e consulenza

- anticipazione, promozione dei collegamenti in rete e delle nuove opportunità di lavoro

- adattamento delle strutture e dei sistemi di sostegno

- informazione, diffusione, sensibilizzazione

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo Sociale Europeo e fondi nazionali

 


 

Programmi di Iniziativa Comunitaria: Occupazione

Vigenza dal:

1994

fino al:

1999

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Tale Iniziativa, che costituisce un Programma Comunitario del Fondo Sociale Europeo, si articola in due fasi: il periodo 1995-1997 (I fase) e 1997-1999 (II fase).

Nella I fase Occupazione era suddivisa in tre settori tra loro coordinati: Now, Horizon, Youthstart.

A partire dal 1997, con una Decisione della Commissione dell’8.5.96 (G.U. Commissione Europea 96 C 200/13) ai tre settori ne è stato affiancato un altro, denominato Integra, che nasce da una nuova articolazione di Horizon.

L’Iniziativa persegue quattro obiettivi coordinati, strettamente collegati tra loro.

- migliorare le prospettive di occupazione dei portatori di handicap (Horizon);

- migliorare l’accesso al mercato del lavoro dei gruppi vulnerabili (Integra)

- promuovere le pari opportunità di occupazione per le donne (Now)

- promuovere l’integrazione dei giovani a rischio nel mercato del lavoro (Youthstart)

Ambiti di intervento sono i seguenti:

- formazione, consulenza e orientamento;

- azioni volte a migliorare la qualità della formazione, anche attraverso lo sviluppo di nuove specializzazioni e qualifiche di lavoro;

- azioni finalizzate alla creazione di posti di lavoro, anche mediante l’avvio di imprese e cooperative, in particolare in nuovi bacini di impiego;

- informazione e sensibilizzazione sulle opportunità formative ed occupazionali.

I destinatari delle azioni si dividono in due gruppi:

- gruppi bersaglio: disabili, svantaggiati, donne, giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni appartenenti a categorie svantaggiate;

- agenti di cambiamento ed operatori di sistemi: formatori, consulenti, agenti di sviluppo locale, operatori sociali, operatori dei sistemi di formazione, di orientamento, ecc.

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo Sociale Europeo e fondi nazionali

 


 

Formazione professionale cofinanziata

La formazione professionale è svolta principalmente nell’ambito della politica europea di coesione economica e sociale. All’interno della programmazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea, i Programmi Operativi (regionali e multiregionali) presi in considerazione fanno riferimento sia all’Obiettivo 1 (per le regioni del Mezzogiorno con l’esclusione del Molise e, dal 1996, dell’Abruzzo), che agli obiettivi 3 e 4 (per le regioni del Centro-Nord, con le complementari aggiunte di Molise ed Abruzzo).

Per esigenze di chiarezza e semplicità, si segue la disaggregazione per tipo di beneficiario – a prescindere dall’obiettivo di riferimento – adottata dall’ISFOL in sede di monitoraggio.

Periodo di programmazione:

1994 -1999

Ambito territoriale:

Intero territorio Nazionale

giovani in cerca di prima occupazione

Obiettivi e assi di riferimento:

Obiettivo 1, Asse 7.2

Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca di prima occupazione

Obiettivo 1, Asse 7.5

Mantenimento e allargamento della base occupazionale

Obiettivo 3, Asse 2

Rafforzamento della formazione iniziale e inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

 


 

Formazione professionale cofinanziata

La formazione professionale è svolta principalmente nell’ambito della politica europea di coesione economica e sociale. All’interno della programmazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea, i Programmi Operativi (regionali e multiregionali) presi in considerazione fanno riferimento sia all’Obiettivo 1 (per le regioni del Mezzogiorno con l’esclusione del Molise e, dal 1996, dell’Abruzzo), che agli obiettivi 3 e 4 (per le regioni del Centro-Nord, con le complementari aggiunte di Molise ed Abruzzo).

Per esigenze di chiarezza e semplicità, si segue la disaggregazione per tipo di beneficiario – a prescindere dall’obiettivo di riferimento – adottata dall’ISFOL in sede di monitoraggio.

Periodo di programmazione:

1994 -1999

Ambito territoriale:

Intero territorio Nazionale

disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata

Obiettivi e assi di riferimento:

Obiettivo 1, Asse 7.2

Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca di prima occupazione

Obiettivo 1, Asse 7.5

Mantenimento e allargamento della base occupazionale

Obiettivo 3, Asse 1

Inserimento e reinserimento di disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata

 


 

Apprendistato

Riferimenti normativi:

Codice Civile artt. 2130-2134;

Legge 25/1955; D.P.R. 1668/1956;

Legge 56/1987, art. 21

Legge 196/1997, art. 16;

Decreto Legge 214/1999, conv. in L. 263/99

Decreti Min.Lavoro 8/4/1998 e 20/5/1999 (individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti);

Decreto Min.Lavoro 28/02/2000 (individuazione delle esperienze professionali per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale)

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Rapporto con contenuto misto di formazione e lavoro, in forza del quale l’imprenditore è tenuto ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima.

È prevista la partecipazione dell’apprendista ad attività formative esterne all’azienda, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue.

Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’ impiego.

Le agevolazioni contributive previste non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle  iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte dell’amministrazione pubblica competente.

In caso di trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, i benefici contributivi previsti sono prorogati per un anno.

Incentivi:

La contribuzione è fissata, per l’azienda in misura fissa settimanale (Lit. 5070, compreso il contributo INAIL, per l’anno 2000); per l’apprendista in misura pari a quella stabilita per la generalità dei lavoratori, diminuita di tre punti percentuali (4,54% per il settore agricolo, 5,54% per gli altri).

Durata massima:

Stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Soggetti interessati:

Giovani tra i 16 ed i 24 anni (26 per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2, 28 per gli aventi diritto al collocamento obbligatorio)

 


 





Contratti di formazione e lavoro

Riferimenti normativi:

Legge 836/1984, art. 3;

Legge 407/1990, art. 8

Decreto Legge 299/1994 (conv. in L. 451/94), art. 16;

Legge 196/1997, art. 15;

Vigenza dal:

1984

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a termine, avente duplice contenuto, di lavoro e formazione. Può essere instaurato con lavoratori di età compresa tra i 16 ed i 32 anni, e deve svolto secondo tempi e modalità previste da progetti predisposti dal datore di lavoro o da associazioni di categoria.

I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un livello inferiore a quello di destinazione.

La durata e l’incidenza dell’attività di formazione off the job variano a seconda che il rapporto sia: a) “mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate” (nel qual caso la durata può arrivare ai 24 mesi e la formazione off the job deve essere pari rispettivamente a 80 e 130 ore); b) “mirato ad agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo” (durata massima 12 mesi e attività di formazione pari a 20 ore).

Per poter concludere tale tipo di contratto le aziende non devono avere in corso sospensioni dal lavoro, né aver proceduto a riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti, e devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui CFL siano scaduti nei 24 mesi precedenti.

Sono previste agevolazioni contributive, che nel caso sub b) sono subordinate alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro cd. di tipo a) (“mirato all’acquisizione di professionalità intermedie o elevate”), nelle aree di cui all’obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, i benefici previsti per quel tipo di contratto continuano a trovare applicazione per i successivi dodici mesi.

La Commissione delle Comunità Europee, con decisione dell’11 maggio 1999 ha stabilito che debbono considerarsi contrari alla disciplina comunitaria le agevolazioni previste per i lavoratori che abbiano superato i 25 anni di età (29 se laureati); tali agevolazioni resterebbero quindi lecite solo nel caso in cui rientrino nella regola del “de minimis”, ossia l’importo complessivo di tutti gli interventi effettuati a favore delle imprese che hanno assunto lavoratori per mezzo di un contratto di formazione e lavoro non deve superare il limite di 100.000 Euro su un periodo di tre anni. Contro tale decisione il Ministero del Lavoro ha proposto ricorso presso la Corte di Giustizia.

Incentivi:

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è ridotta del 25% (per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti la riduzione è del 40%) per l’intera durata del contratto. Per le imprese artigiane (ovunque ubicate), per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per quelle in circoscrizioni dall’alto tasso di disoccupazione (determinate con D.Min.Lavoro 31/12/1999), è prevista la contribuzione nella misura fissa dell’apprendistato.

Durata massima:

24 mesi nel caso acquisizione di “professionalità intermedie o elevate”, 12 in quello di “adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo”

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Soggetti interessati:

Giovani tra i 16 ed i 32 anni.

 


 

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato

Sono previsti diversi schemi di incentivazione mediante sgravi contributivi dell’assunzione a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori.

Tutti gli schemi in questione hanno vigenza sull’intero territorio nazionale, sono finanziati dal fondo per l’occupazione e sono di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per usufruire degli sgravi le imprese non devono avere sospensioni dal lavoro in atto, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti.

con contratto di reinserimento

Riferimenti normativi:

Legge 223/1991, art. 20

Incentivi:

Riduzione del 75% sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro. Il datore di lavoro ha facoltà di optare per l’esonero dall’obbligo del versamento delle quote di contribuzione a proprio carico nei limiti del cinquanta per cento della misura di cui al comma 2 per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione e non superiore, in ogni caso, a 72 mesi.

Durata massima:

12, 24, 36 mesi, a seconda della durata della disoccupazione dell’assunto (< 2, tra 2 e 3, > 3 anni)

Soggetti interessati:

Disoccupati di lunga durata

 


 

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato

Sono previsti diversi schemi di incentivazione mediante sgravi contributivi dell’assunzione a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori.

Tutti gli schemi in questione hanno vigenza sull’intero territorio nazionale, sono finanziati dal fondo per l’occupazione e sono di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per usufruire degli sgravi le imprese non devono avere sospensioni dal lavoro in atto, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti.

disoccupati di lunga durata o in CIGS da almeno 24 mesi, o giovani impegnati nelle borse di lavoro

Riferimenti normativi:

Legge 407/1990, art. 8, co. 9;

Legge 223/1991, art. 25, co. 5;

Decreto Min.Lavoro 22/03/1991;

Legge 196/1997, art. 26;

Decreto Legislativo 280/1997, art. 7

Incentivi:

Sgravi contributivi variabili a seconda della tipologia dell’impresa (esonero totale per le imprese artigiane) e dell’ubicazione territoriale (esonero totale per gli imprenditori del sud, riduzione al 50% al centro-nord e per i datori di lavoro non imprenditori su tutto il territorio nazionale)

Durata massima:

36 mesi

Soggetti interessati:

disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro;

beneficiari da almeno 24 mesi del trattamento di CIGS;

giovani già impegnati in borse lavoro

 

 


 

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato

Sono previsti diversi schemi di incentivazione mediante sgravi contributivi dell’assunzione a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori.

Tutti gli schemi in questione hanno vigenza sull’intero territorio nazionale, sono finanziati dal fondo per l’occupazione e sono di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per usufruire degli sgravi le imprese non devono avere sospensioni dal lavoro in atto, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti.

iscritti nelle liste di mobilità

Riferimenti normativi:

Legge 223/1991, art. 8, co. 4

Incentivi:

Al datore di lavoro è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Durata massima:

12 mesi; 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni; 36 mesi in aree depresse (identificate ai sensi dell’art. 7, co. 6 L. 223/91).

Soggetti interessati:

- lavoratori licenziati per licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione di attività o lavoro;

- lavoratori che, alla cessazione del periodo di CIG, l’impresa non abbia la possibilità di reimpiegare.

 


 

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato

Sono previsti diversi schemi di incentivazione mediante sgravi contributivi dell’assunzione a tempo indeterminato di particolari categorie di lavoratori.

Tutti gli schemi in questione hanno vigenza sull’intero territorio nazionale, sono finanziati dal fondo per l’occupazione e sono di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per usufruire degli sgravi le imprese non devono avere sospensioni dal lavoro in atto, né aver proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti.

lavoratori provenienti da imprese
con interventi di CIGS da almeno 6 mesi

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 148/1993 (conv. in L. 236/1993), art. 4, co. 3

Incentivi:

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di dodici mesi. Al datore di lavoro è concesso, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità di CIGS che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Durata massima:

9 mesi se il lavoratore assunto ha meno di 50 anni; 21 mesi se il lavoratore assunto ha 50 anni e oltre; 33 mesi se il lavoratore ha 50 anni e oltre, nelle aree del mezzogiorno ovvero in quelle ad alto tasso di disoccupazione.

Soggetti interessati:

lavoratori che hanno beneficiato della CIGS per almeno tre mesi e che provengano da imprese che, al momento dell’assunzione, siano beneficiarie dell’intervento di integrazione salariale straordinaria da almeno 6 mesi

 


 

Contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato LSU e agli LSU che intraprendono attività autonoma

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 468/1997, art. 12;

Decreto Interministeriale 21/05/1998

Vigenza dal:

1999

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici che assumono a tempo pieno e indeterminato i lavoratori socialmente utili, spetta un incentivo pari a 18 milioni procapite, cumulabile con altri incentivi all’assunzione nei limiti della normativa comunitaria.

L’incentivo spetta anche alle società miste o private affidatarie di attività uguali, analoghe o connesse a quelle oggetto di programmi di lavori socialmente utili (di cui all’art. 10 D.Lgs. 468/1997), in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori di cui sopra, nonché alle cooperative che abbiano stipulato con gli enti interessati le convenzioni di cui al medesimo art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, limitatamente ai lavoratori impegnati come soci lavoratori.

Il medesimo incentivo spetta ai lavoratori socialmente utili che dimostrino di aver avviato forme di autoimpiego o di microimprenditorialità (a prescindere dai casi in cui tale autoimpiego sia stato finanziato con prestito d’onore).

Incentivi:

Incentivo pari a 18 milioni per ogni lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato; per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e parziale, il contributo viene attribuito in misura proporzionalmente ridotta.

Istituzione responsabile:

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

 


 

Contributo in forma capitaria per unità locali operanti nel Mezzogiorno

Riferimenti normativi:

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 17-18, come modificato dalla Legge n. 448/98, art. 3, comma 4;

Vigenza dal:

1997

fino al:

2001

Ambito territoriale:

regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna

Descrizione:

Si tratta di un contributo a favore delle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall’articolo 27, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30), ed operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

A tali imprese è concesso, a decorrere dal periodo di paga dal 1 dicembre 1997 fino al 31 dicembre 2001, un contributo, sotto forma capitaria, per i lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua nell’anno solare precedente.

Il contributo spetta altresì, fermo restando il requisito retributivo anzidetto, per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all’assunzione.

Il contributo è corrisposto mediante conguaglio di ogni quota con i contributi mensilmente dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS, fino a concorrenza dell’importo contributivo riferito a ciascun lavoratore interessato.

Incentivi:

Contributo in forma capitaria nella misura di lire 1.600.000 fino al 31 dicembre 1998; lire 1.400.000 fino al 31 dicembre 1999; lire 1.150.000 fino al 31 dicembre 2000; lire 1.050.000 fino al 31 dicembre 2001.

Istituzione responsabile:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 


 

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio totale triennale

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 3, co. 5 e 6

Vigenza dal:

1999

fino al:

2001

Ambito territoriale:

Mezzogiorno

Descrizione:

Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e 2001 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna è riconosciuto lo sgravio contributivo per un periodo di tre anni.

Il beneficio è riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.

Nelle regioni Abruzzo e Molise tali disposizioni si applicano limitatamente ai nuovi assunti nell’anno 1999. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili, in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (credito d’imposta).

Incentivi:

Per il datore di lavoro è previsto lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Durata massima:

3 anni

Istituzione responsabile:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 


 

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio totale annuale

Riferimenti normativi:

Legge 2 maggio 1976, n. 183, art.14;

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 21;

Circolare INPS 16/6/1998, n. 129

Vigenza dal:

1997

fino al:

2000

Ambito territoriale:

Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise

Descrizione:

Per i nuovi assunti successivamente al 30 novembre 1997 e al 30 novembre 1998 ad incremento, rispettivamente, delle unità effettivamente occupate alle stesse date, nelle imprese già beneficiarie dello sgravio contributivo generale, operanti nelle regioni sopra citate, è riconosciuto lo sgravio in misura totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore.

Incentivi:

Sgravio totale dei contributi dovuti all’INPS a carico dei datori di lavoro.

Durata massima:

1 anno

Istituzione responsabile:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Soggetti interessati:

Imprese (industriali ed artigiane) già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall’art. 27, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 66 (conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30)

 


 

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: code di altri sgravi contributivi

Oltre allo sgravio triennale di cui alla L. 448/98 e a quello annuale fatto rivivere dalla L. 449/97 (art. 4, co. 21), molte imprese usufruiscono ancora di code relative a sgravi la cui vigenza è ormai cessata da tempo; ciò a causa della lunghezza del periodo coperto dall’agevolazione, o in conseguenza di sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto ammissibili a tali sgravi categorie di imprese a suo tempo escluse.

Le assunzioni cui si riferiscono sono state quindi effettuate durante il periodo di vigenza delle rispettive norme, anche se le mancate entrate si registrano adesso.

sgravio decennale ex L. 183/1976, art. 18

Lo sgravio, la cui operatività si è conclusa al 30/11/1991, continua a produrre i suoi effetti per i lavoratori assunti fino a quella data e per dieci anni: di conseguenza vi saranno potenziali code fino al 30/11/2001.

sgravio ex L. 1089/1968, art. 18

Dal 31 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1973, era concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all’INPS dalle aziende industriali che impiegavano più di trentacinque dipendenti nel Mezzogiorno.

Lo sgravio ha ancora delle code in conseguenza delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4837/94 e della Corte Costituzionale n. 497/1990, che, stabilendo la irrilevanza delle norme che regolano l’inquadramento previdenziale ai fini dell’ammissione agli sgravi contributivi previsti per le aziende che operano nel Mezzogiorno, hanno di fatto esteso lo sgravio alle imprese di produzione e prestazione di servizi, in quanto, ai fini di tale disciplina, dovevano essere applicati i criteri di qualificazione delle attività imprendi-toriali contenuti nell’art. 2195 c.c.

sgravio ex L. 151/93, art. 1, co. 3

Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 è corrisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo.

 


 

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: code di altri sgravi contributivi

Oltre allo sgravio triennale di cui alla L. 448/98 e a quello annuale fatto rivivere dalla L. 449/97 (art. 4, co. 21), molte imprese usufruiscono ancora di code relative a sgravi la cui vigenza è ormai cessata da tempo; ciò a causa della lunghezza del periodo coperto dall’agevolazione, o in conseguenza di sentenze della Corte Costituzionale che hanno ritenuto ammissibili a tali sgravi categorie di imprese a suo tempo escluse.

Le assunzioni cui si riferiscono sono state quindi effettuate durante il periodo di vigenza delle rispettive norme, anche se le mancate entrate si registrano adesso.

sgravio decennale ex L. 183/1976, art. 18

Lo sgravio, la cui operatività si è conclusa al 30/11/1991, continua a produrre i suoi effetti per i lavoratori assunti fino a quella data e per dieci anni: di conseguenza vi saranno potenziali code fino al 30/11/2001.

sgravio ex L. 1089/1968, art. 18

Dal 31 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1973, era concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti all’INPS dalle aziende industriali che impiegavano più di trentacinque dipendenti nel Mezzogiorno.

Lo sgravio ha ancora delle code in conseguenza delle sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4837/94 e della Corte Costituzionale n. 497/1990, che, stabilendo la irrilevanza delle norme che regolano l’inquadramento previdenziale ai fini dell’ammissione agli sgravi contributivi previsti per le aziende che operano nel Mezzogiorno, hanno di fatto esteso lo sgravio alle imprese di produzione e prestazione di servizi, in quanto, ai fini di tale disciplina, dovevano essere applicati i criteri di qualificazione delle attività imprendi-toriali contenuti nell’art. 2195 c.c.

sgravio ex L. 151/93, art. 1, co. 3

Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261/1991 è corrisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo.

 


 

Assunzioni agevolate nelle PMI operanti nelle zone ob. 1: credito d’imposta

Riferimenti normativi:

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, co. 1-12, come modif. dalla Legge 144/1999, art. 21;

L. 23 Dicembre 1998, n. 448, art. 3, co.4;

Decreto Min.Finanze 3/8/1998, n. 311

Vigenza dal:

1998

fino al:

2000

Ambito territoriale:

Mezzogiorno

Descrizione:

Alle piccole e medie imprese che dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 assumono nuovi dipendenti è concesso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito di imposta per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato.

Le imprese devono operare in aree comunque situate nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni, e in quelli per i quali la Commissione delle Comunità europee ha riconosciuto la necessità di intervento con decisione n. 836 dell’11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997.

Le agevolazioni si applicano a condizione che l’impresa realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato ed il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato; i nuovi dipendenti, inoltre, debbono essere iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruire della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.

Incentivi:

Credito di imposta per un importo pari a 10 milioni di lire per il primo nuovo dipendente ed a 8 milioni di lire per ciascuno dei successivi. Il credito di imposta non può comunque superare l’importo complessivo di lire 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi d’imposta successivi alla prima assunzione.

Durata massima:

3 anni

Istituzione responsabile:

Ministero delle Finanze

Soggetti interessati:

Iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o fruire della cassa integrazione guadagni nei territori di cui all’obiettivo 1

Requisiti per le imprese:

Piccole e medie imprese

 


 

Assunzioni agevolate nelle PMI operanti in aree depresse confinanti con territori ob. 1: credito d’imposta

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 4, come modificato dall’art. 50 della legge 488/1999

Vigenza dal:

1999

fino al:

2001

Ambito territoriale:

aree in crisi occupazionale

Descrizione:

Alle piccole e medie imprese, che dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi.

Il credito di imposta è aumentato (fino a 3 milioni annui) per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un’invalidità superiore al 65 per cento.

Le agevolazioni si applicano a condizione che l’impresa realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato ed il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato

La norma non è ancora immediatamente operativa: si attende infatti un Decreto di attuazione, che identifichi i territori destinatari degli aiuti.

Incentivi:

Credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi (ma l’importo complessivo non può superare i 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima assunzione).

Il credito di imposta è pari a tre milioni di lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato che abbia un’invalidità superiore al 65 per cento

Istituzione responsabile:

Ministero delle Finanze

Requisiti per le imprese:

Piccole e medie imprese

 


 

Sgravi per i lavoratori con meno di 32 anni che avviano l’attività autonoma

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 3, co. 9

Vigenza dal:

1999

fino al:

2000

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

I soggetti di età inferiore a 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali, nel periodo dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, beneficiano, per i tre anni successivi all’iscrizione, di uno sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

Incentivi:

Sgravio del 50% dell’aliquota contributiva vigente

Durata massima:

3 anni

Istituzione responsabile:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Soggetti interessati:

I soggetti di età inferiore a 32 anni che avviano una attività di lavoro autonomo

 


 

Accordi tra le parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori

Riferimenti normativi:

Legge 53/2000, art. 6, co. 4

Vigenza dal:

 

2000

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la quota del Fondo per l’occupazione destinata al finanziamento di tali iniziative, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Istituzione responsabile:

Regioni

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

 

 


 

Assunzioni agevolate di disabili

Riferimenti normativi:

Legge 68/1999, art. 13, commi 1, lett. a) e 2;

Decreto Min. Lavoro 13 gennaio 2000, n.91

Vigenza dal:

1999

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Attraverso convenzioni con i datori di lavoro, i competenti uffici regionali possono concedere ai datori di lavoro privati facilitazioni e sgravi di entità variabile a seconda del grado di disabilità dei lavoratori assunti, in relazione a programmi che sono diretti all’assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento, di donne, o che presentano particolari aspetti di stabilità o innovatività (cfr. art. 6 DM 91/2000).

Le agevolazioni sono previste sia a favore dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni di soggetti disabili in quanto tenuti dalla legge, sia a quelli che a tali assunzioni non sono tenuti.

I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale (per il 2000 i termini sono anticipati di un mese).

Incentivi:

Fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi per i lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;

fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 50 %, per la durata massima di cinque anni, per ogni lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 % e il 79 %;

rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche.

Durata massima:

8 anni

Istituzione responsabile:

Regioni;

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, ripartito annualmente su base regionale

Soggetti interessati:

Disabili

 


 

Assegni ai nuclei famigliari con almeno 3 figli minori

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 65;

Decreto Min.Solidarietà Sociale 306/1999

Vigenza dal:

 

1999

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Con effetto dal 1 gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ad un determinato ammontare (calcolato secondo l’indicatore della situazione economica (ISE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109) è concesso un assegno, erogato dai comuni, in misura variabile in funzione del reddito familiare.

L’assegno non costituisce reddito a fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall’INPS.

Incentivi:

Assegno (variabile in funzione del reddito familiare) di importo massimo pari a 200.000 lire mensili per 13 mensilità.

Istituzione responsabile:

Comuni;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Solidarietà Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Soggetti interessati:

Nuclei familiari a basso reddito, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni

 


 

Assunzioni obbligatorie per i disabili (quote di riserva)

Riferimenti normativi:

Legge 68/1999 (che abroga e sostituisce la legge 2 aprile 1968, n. 482)

Vigenza dal:

1968

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

In base alle nuove norme contenute nella legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (solo in caso di nuove assunzioni).

Istituzione responsabile:

Regioni

Soggetti interessati:

Disabili, come identificati dall’art. 1 L. 68/1999

 


 

Assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o congedo parentale

Riferimenti normativi:

Legge 53/2000, art. 10

Vigenza dal:

 

2000

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Nelle aziende con meno di venti dipendenti, il datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa (ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 1204/1971) ha diritto ad uno sgravio contributivo del 50%, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Incentivi:

Sgravio contributivo del 50%

 


 

Azioni positive per le pari opportunità

Riferimenti normativi:

Legge 125/1991;

Decreto Interministeriale 22 luglio 1991;

Decreto Interministeriale 28 settembre 1991;

Decreto Interministeriale 10 ottobre 1997

Vigenza dal:

 

1991

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Le imprese, i loro consorzi, le associazioni sindacali i Centri di formazione professionale, il “Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra uomo e donna” stimolano azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della parità.

I soggetti che adottano progetti di azioni positive possono richiedere (entro il 30 novembre di ogni anno) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione degli stessi.

L’attuazione dei progetti deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell’accesso al beneficio.

Incentivi:

Finanziamento di progetti specifici

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro

Soggetti interessati:

Donne

 


 

Indennità di mobilità corrisposta anticipatamente per nuove imprese o lavoro autonomo

Riferimenti normativi:

Legge 223/1991, art. 7, co. 5

Legge 133/99, art. 15

Vigenza dal:

 

1991

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

I lavoratori in mobilità che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperative possono ottenere la corresponsione anticipata dell’indennità, detraendone il numero di mensilità già godute. L’indennità di mobilità è da considerarsi non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative.

Istituzione responsabile:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Soggetti interessati:

Soggetti iscritti nelle liste di mobilità

 


 

Congedi parentali

Riferimenti normativi:

Legge 1204/1971, art. 7;

Legge 903/1977;

Legge 53/2000, artt. 10 e ss.

Vigenza dal:

 

1971

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Le lavoratrici madri hanno facoltà – dopo il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio – di astenersi dal lavoro per un periodo di 6 mesi nel primo anno di vita del bambino, nonché, nei primi 3 anni di vita dello stesso, per malattia. Per tali periodi si ha diritto ad una indennità (a carico dell’INPS) pari al 30% della retribuzione.

Il medesimo diritto (già esteso ai padri in alternativa alle madri), è ora previsto – dalla legge sui congedi parentali – anche per i padri (fino ad un massimo di 10 mesi cumulativi), ed anche se l’altro genitore non lavora o non ne ha diritto.

L’indennità del 30% sarà poi concessa anche oltre i 3 anni del bambino (e fino agli 8) per i soggetti con reddito basso (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria).

In entrambi i casi è prevista la contribuzione figurativa.

Incentivi:

Indennità pari al 30% della retribuzione per i primi 3 anni di vita del bambino (8 anni in caso di reddito basso).

Contribuzione figurativa.

Istituzione responsabile:

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

 


 

Contratti d’area

Riferimenti normativi:

Legge 662/1996, art. 2, co. 203;

Delibera C.I.P.E. 21/03/1997;

Delibera C.I.P.E. 09/06/1999

Vigenza dal:

 

1997

 

Ambito territoriale:

Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)

Descrizione:

Strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell’ambito di aree interessate da gravi crisi occupazionali.

Elementi integranti del contratto sono, inoltre, accordi tra le parti sociali in materia di mercato del lavoro e accordi fra le amministrazioni per la semplificazione delle procedure.

Il contratto può essere attivato in presenza della disponibilità di aree attrezzate per insediamenti produttivi, progetti di investimento per una pluralità di iniziative imprenditoriali, un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte delle UE.

Con le nuove regole, definite dal CIPE con la delibera del 9 giugno 1999, sarà consentito solo il finanziamento di protocolli aggiuntivi a contratti d’area già stipulati o comunque in corso di istruttoria bancaria.

Istituzione responsabile:

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Fonte del Finanziamento:

Risorse destinate dal CIPE, e risorse comunitarie.

 


 

Contratti di programma

Riferimenti normativi:

Legge 662/1996, art. 2, co. 203;

Legge 196/1997, art. 25, co. 3

Vigenza dal:

 

1997

 

Ambito territoriale:

Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)

Descrizione:

Contratto, stipulato tra l’amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata.

Con tali contratti vengono finanziati specifici progetti imprenditoriali caratterizzati da un alto grado di innovazione degli interventi e dalla creazione di occupazione aggiuntiva.

La legge Treu (196/97, art. 25) ha esteso l’ambito di applicazione agli interventi nel settore turistico.

Istituzione responsabile:

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Sviluppo Italia

 


 

Contratti di riallineamento retributivo

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 510/1996 (conv. in Legge 608/1996), art. 5, modif. dalla L. 196/1997, art. 23, co. 1 e dalla L. 448/1998, art. 75;

Legge 196/1997, art. 23, co. 2;

Legge 488/1999, art. 63, co. 3

Vigenza dal:

1997

fino al:

31/12/2000

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Alle piccole e medie imprese che non corrispondono ai lavoratori i livelli salariali previsti dai CCNL viene offerta l’opportunità di accedere ad un programma graduale di riallineamento incentivato.

A tale scopo le imprese debbono recepire accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o comunque organizzativamente collegate con le associazioni ed organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali accordi provinciali debbono prevedere in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento è stato prorogato al 31 dicembre 2000 dalla legge finanziaria per il 2000 (L. 448/99), che ha anche previsto la possibilità per il Ministero del Lavoro di concedere agevolazioni allo scopo di incentivare la stipula degli accordi e la stabilizzazione dei posti di lavoro. È in corso, a tal proposito, una trattativa con la Commissione delle Comunità Europee, che dovrà verificare la compatibilità dello schema agevolativo prescelto con la disciplina comunitaria in tema di aiuti all’occupazione.

Incentivi:

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale può, con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo.

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

 


 

Contratti di solidarietà

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 726/1984 (conv. in L. 863/84)

Vigenza dal:

 

1984

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Si tratta di contratti aziendali che stabiliscono riduzioni dell’orario di lavoro al fine di evitare riduzioni di personale (solidarietà interna o difensiva) o di consentire nuove assunzioni (solidarietà esterna o espansiva).

Sono previste agevolazioni sia per i lavoratori, che per i datori di lavoro: per i lavoratori è prevista una indennità ad integrazione della parte di salario perduto, a carico della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; per i datori di lavoro una riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Un recente schema regolamento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, ed in attesa di registrazione da parte della Corte dei Conti, semplifica il procedimento di concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

Incentivi:

Per i lavoratori la diminuzione di retribuzione viene recuperata per il 50% attraverso la CIG.

Nel caso di contratti di solidarietà esterna, il datore di lavoro ha diritto ad un contributo pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo per il primo anno, ridotto al 10% ed al 5% per i due anni successivi. In alternativa può fruire, per i lavoratori assunti che abbiano un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni, della contribuzione in misura fissa prevista per gli apprendisti; nel caso in cui l’azienda ha diritto agli sgravi di oneri sociali previsti per il Mezzogiorno, ha diritto ad un contributo pari al 30% della retribuzione.

Durata massima:

24 mesi

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

Fonte del Finanziamento:

Le agevolazioni per i datori di lavoro sono a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria; quelle dei lavoratori sono a carico della CIG; le proroghe sono a carico del Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Disoccupati e lavoratori a rischio

 


 

Misure a sostegno della flessibilità di orario

Riferimenti normativi:

Legge 53/2000, art. 9

Decreto Interministeriale da emanare

Vigenza dal:

 

2000

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Sono previsti contributi (di cui almeno il 50% destinato ad imprese fino a cinquanta dipendenti) in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le pari opportunità.

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Lavoratori con figli

 

 


 

IG Students

Riferimenti normativi:

D.Min. Lavoro 22/9/1999

Vigenza dal:

 

1998

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

È un programma di formazione permanente nell’ambito di una più ampia esperienza europea denominata “Young Enterprise Europe”. Scopo del programma è favorire il raccordo tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, far emergere vocazioni, sviluppare competenze, costruire le premesse culturali, ma anche professionali, perché tra i giovani si sviluppi il senso dell’autonomia personale e dell’alternativa lavorativa.

La partecipazione al programma è riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione come “elemento valutabile” ai fini della maturazione dei crediti scolastici e/o formativi, validi come punteggi aggiuntivi in sede di esame di maturità.

Entro il primo semestre 2000 la Fondazione IG Students – che gestisce il progetto – ha in programma la costituzione di 20 società, operative in altrettante regioni italiane, il cui capitale sociale sarà ceduto progressivamente, sino ad un massimo del 49%, ad istituzioni locali pubbliche e private. Le società gestiranno il programma a livello regionale, mentre la Fondazione manterrà le funzioni di progettazione, pianificazione e controllo

Istituzione responsabile:

Fondazione IG students, promossa dalla IG SpA, controllata dal Ministero del Tesoro, opera sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo Sociale Europeo e contributi privati

Soggetti interessati:

Studenti del penultimo anno delle scuole medie superiori e studenti universitari di età non superiore a 24 anni

 


 

Formazione professionale cofinanziata

La formazione professionale è svolta principalmente nell’ambito della politica europea di coesione economica e sociale. All’interno della programmazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea, i Programmi Operativi (regionali e multiregionali) presi in considerazione fanno riferimento sia all’Obiettivo 1 (per le regioni del Mezzogiorno con l’esclusione del Molise e, dal 1996, dell’Abruzzo), che agli obiettivi 3 e 4 (per le regioni del Centro-Nord, con le complementari aggiunte di Molise ed Abruzzo).

Per esigenze di chiarezza e semplicità, si segue la disaggregazione per tipo di beneficiario – a prescindere dall’obiettivo di riferimento – adottata dall’ISFOL in sede di monitoraggio.

Periodo di programmazione:

1994 -1999

Ambito territoriale:

Intero territorio Nazionale

donne

Obiettivi e assi di riferimento:

Obiettivo 1, Asse 7.2

Inserimento e reinserimento di persone alla ricerca di prima occupazione

Obiettivo 3, Asse 4

Promozione della parità di opportunità per uomini e donne nel mercato del lavoro

 

 


 

Formazione professionale cofinanziata

La formazione professionale è svolta principalmente nell’ambito della politica europea di coesione economica e sociale. All’interno della programmazione dei fondi strutturali dell’Unione Europea, i Programmi Operativi (regionali e multiregionali) presi in considerazione fanno riferimento sia all’Obiettivo 1 (per le regioni del Mezzogiorno con l’esclusione del Molise e, dal 1996, dell’Abruzzo), che agli obiettivi 3 e 4 (per le regioni del Centro-Nord, con le complementari aggiunte di Molise ed Abruzzo).

Per esigenze di chiarezza e semplicità, si segue la disaggregazione per tipo di beneficiario – a prescindere dall’obiettivo di riferimento – adottata dall’ISFOL in sede di monitoraggio.

Periodo di programmazione:

1994 -1999

Ambito territoriale:

Intero territorio Nazionale

occupati (formazione continua)

Obiettivi e assi di riferimento:

Obiettivo 1, Asse 7.4

Rafforzamento dei sistemi di formazione e impiego

Obiettivo 1, Asse 7.5

Mantenimento e allargamento della base occupazionale

Obiettivo 3, Asse 5

Rafforzamento dei sistemi di formazione e impiego

Obiettivo 4, Asse 1

Anticipazione e attività di supporto alla programmazione

Obiettivo 4, Asse 4

Assistenza tecnica

 


 

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

Riferimenti normativi:

Legge 144/1999, art. 69;

Accordo in data 2 marzo 2000 della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali (valutazione e certificazione dei percorsi di IFTS previsti dai progetti pilota 1998/99)

Vigenza dal:

1999

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Nell’ambito del sistema formativo superiore (FIS) è stato istituito un nuovo percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), destinato a persone, diplomate e non, che intendono qualificarsi e specializzarsi.

Al termine dei corsi viene rilasciato un certificato di specializzazione valido su tutto il territorio nazionale, ma è possibile ottenere anche il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti per coloro che intendessero successivamente continuare gli studi all’Università.

La finalità dei corsi IFTS è quella di formare quadri intermedi quali: tecnici, professionisti d’azienda, operatori qualificati, rapidamente inseribili nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nelle professioni, in un sistema in linea con gli standard europei.

I corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore sono programmati secondo standard nazionali da ciascuna Regione sulla base di fabbisogni locali, hanno una durata che va da 2 a 4 semestri (da 1.200 a 2.400 ore), prevedono lunghi stage realizzati direttamente in azienda, e la metà delle lezioni è tenuta da esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.

Sono progettati e realizzati da Università, da centri di formazione professionale, da scuole superiori e da aziende, associati tra loro.

Il Comitato Nazionale di concertazione interistituzionale e dialogo con le parti sociali emana le linee guida per l’attuazione del sistema formativo integrato.

Istituzione responsabile:

Ministero della Pubblica Istruzione;

Comitato Nazionale di concertazione interistituzionale e dialogo con le parti sociali

 


 

Incentivi alle attività produttive

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 415/1992 (conv. in L. 488/1992);

Decreto Legislativo 123/1998;

Decreto Min.Industria 20 ottobre 1995, n. 527, modificato ed integrato da Decreto Min.Industria 31 luglio 1997, n. 319;

Decreto Min.Industria 9 marzo 2000, n. 133

Vigenza dal:

 

1993

 

Ambito territoriale:

Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)

Descrizione:

Incentivi diretti alla promozione degli investimenti nelle aree depresse del Mezzogiorno.

La concessione dei finanziamenti avviene a seguito di procedura concorsuale, a seguito della quale viene stilata una graduatoria: la posizione in graduatoria viene determinata per mezzo di un metodo multicriteria, uno dei cui parametri è rappresentato dal numero occupati attivati dall’iniziativa.

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono realizzare investimenti nelle aree obiettivo 1, 2 e 5b e in quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alle deroghe di cui all’art. 92.3 lett. a) e c) del Trattato CE.

Almeno il 50% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria è riservato alle PMI.

Il D.M. 133/2000 modifica il regolamento sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Incentivi:

La misura dell’agevolazione varia a seconda del territorio ove è effettuato e del tipo di impresa (piccola o grande) beneficiaria, da un minimo del 10% fino ad un massimo del 50%.

Istituzione responsabile:

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

Requisiti per le imprese:

Tutte le imprese che intendono realizzare investimenti nelle aree obiettivo 1, 2 e 5b

 


 

Incentivi alla imprenditorialità giovanile

Riferimenti normativi:

Legge 95/1995 (che sostituisce la L. 44/1986);

Legge 236/1993, art. 1-bis;

Legge 135/1997

Vigenza dal:

 

1986

 

Ambito territoriale:

Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)

Descrizione:

Incentivi alla creazione di impresa rivolti ai giovani. Gli incentivi sono rivolti alle società composte in massima parte di giovani tra i 18 e i 30 anni, ovvero in toto da giovani tra i 18 ed i 36 anni. Le società, al momento della presentazione della domanda, non devono avere iniziato l’attività.

Per accedere ai finanziamenti è necessario che il progetto d’impresa presentato sia approvato dalla Imprenditorialità Giovanile SpA..

Per la predisposizione di tale piano la IG SpA mette a disposizione un servizio gratuito di accompagnamento alla progettazione, articolato in incontri di formazione e colloqui personalizzati.

Le agevolazioni riguardano diversi settori: la L. 95/95 si riferisce ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi alle imprese, la L. 135/97 al settore dell’agricoltura; la L. 236/93 alle imprese di servizi nei settori espressamente indicati.

Incentivi:

Sono previsti finanziamenti sia per le spese di investimento che per quelle di gestione, sotto forma di contributi in conto capitale, ovvero di mutui agevolati. L’importo varia in funzione della zona di provenienza.

Istituzione responsabile:

Imprenditorialità Giovanile SpA (Sviluppo Italia)

Soggetti interessati:

Società composte in massima parte di giovani tra i 18 e i 30 anni, ovvero in toto da giovani tra i 18 ed i 36 anni; giovani di età compresa tra 18 e 36 anni, in possesso della qualifica di imprenditori agricoli, residenti nelle aree depresse

 


 

Incentivi alla imprenditorialità femminile

Riferimenti normativi:

Legge 215/1992

Vigenza dal:

 

1992

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Incentivi volti a favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile, mediante la concessione di contributi in conto capitale delle spese per impianti ed attrezzature e delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi.

I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni possono richiedere, in luogo dei contributi previsti, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta.

Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari

Incentivi:

Contributo in conto capitale, fino al 50% delle spese per impianti ed attrezzature (60% per i soggetti che operano nelle aree obiettivo 1 e 2); contributo fino al 30% delle spese per l’acquisto di servizi destinati ad aumento di produttività, innovazione organizzativa, sviluppo di sistemi di qualità.

Istituzione responsabile:

Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

Fonte del Finanziamento:

Fondo Nazionale per lo Sviluppo dell’imprenditoria femminile

Soggetti interessati:

Società costituite e gestite in massima parte da donne; soggetti che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per lo più a donne

 


 

Incentivi per la ricerca scientifica

Riferimenti normativi:

Legge 449/97, art. 5;

Decreto MURST 22/7/1998;

Legge 196/1997, art. 14;

Decreto MURST 5/8/1999;

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297

Vigenza dal:

 

1998

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Allo scopo di incentivarne l’attività di ricerca, alle piccole e medie imprese è concesso un credito d’imposta in relazione a:

a) ogni nuova assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all’estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca;

b) ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università, consorzi e centri interuniversitari, enti pubblici e istituzioni di ricerca, nonché degli importi per assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nel caso il relativo programma di ricerca sia concordato con l’istituzione in questione.

Il virtù dell’art. 14 della legge Treu (196/1997), gli enti pubblici di ricerca possono, in via sperimentale, nell’ambito di attività per il trasferimento tecnologico, assegnare in distacco temporaneo (per un periodo non superiore a quattro anni) ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca presso piccole e medie imprese (nonché presso consorzi e società consortili tra le stesse). L’assegnazione comporta il mantenimento del rapporto di lavoro con l’ente assegnante, con l’annesso trattamento economico e contributivo, e l’impresa corrisponde un compenso aggiuntivo. L’ente di ricerca può assumere un nuovo lavoratore in sostituzione per 4 anni usufruendo a sua volta dei benefici previsti dalla normativa.

L’intera materia degli incentivi alla ricerca è ora disciplinata dal D.Lgs. 297/1999 che rimanda ad un decreto del MURST l’identificazione delle attività finanziabili, tra cui anche interventi di sostegno all’occupazione nella ricerca industriale.

Incentivi:

Il credito d’imposta relativo per le nuove assunzioni è pari a 15 milioni di lire per ogni ricercatore assunto, fino ad un massimo di 60 milioni per ogni impresa;

quello per i contratti di ricerca (o per assunzione dell’onere di borse di studio) è pari al 60% dell’importo.

Istituzione responsabile:

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica

Fonte del Finanziamento:

Fondo per la ricerca scientifica

Soggetti interessati:

Titolari di dottorato di ricerca, di un titolo di formazione post-laurea; laureati con esperienza di ricerca

Requisiti per le imprese:

Piccole e medie imprese (come definite ai sensi della disciplina comunitaria vigente per gli aiuti di Stato), imprese artigiane, consorzi e società consortili tra le suddette imprese, altre imprese qualora residuino risorse una volta soddisfatte le categorie precedenti.

 


 

Incentivi per i contratti a tempo parziale

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 61/2000, art. 5;

Decreto Min.Lavoro 12/04/2000

Vigenza dal:

 

18/06/2000

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Il DM 12/04/2000 – di attuazione dell’art. 5 del D.Lgs 61/2000 – prevede una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (18 giugno 2000) ed entro il 30 giugno 2000.

Il beneficio è riconosciuto anche per i contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

I contratti a tempo parziale in relazione ai quali i datori di lavoro possono beneficiare degli incentivi non devono superare i valori percentuali stabiliti in misura variabile in relazione alla dimensione dell’impresa (20% per la fascia fino a 250 addetti; 10% per la fascia compresa tra 251 e 1000 addetti; 2% per la fascia superiore a 1000 addetti).

Per accedere agli incentivi i datori di lavoro devono presentare apposita domanda alla sede provinciale INPS competente per territorio.

In caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale, l’Istituto ammette ai benefici secondo l’ordine dei seguenti criteri di priorità: data di presentazione o invio della domanda; contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni; contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conviventi

Incentivi:

Riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari a:

- 7 punti percentuali in caso di orario di lavoro settimanale compreso tra le 20 ore e le 24 ore;

- 10 punti percentuali in caso di orario di lavoro settimanale compreso tra le 24 ore e le 28 ore;

- 13 punti percentuali in caso di orario di lavoro settimanale compreso tra le 28 e le 32 ore

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

 


INDICE ANALITICO

 

Le politiche monitorate

 

Misura

Pilastro

Linea Guida

Class. LMP

Scheda descrittiva (pg.)

Dati finanziari

Soggetti coinvolti (pg.)

Decentramento servizi pubblici per l'impiego

I

1, 2

0

si

no

si

Borse di lavoro

I

1, 2

2

si

si

si

Piani di Inserimento Professionale

I

1, 2

2

si

si

si

Tirocini formativi e di orientamento

I

1, 2

2

si

no

si

Programmi di Iniziativa Comunitaria: Adapt

I

18

2

si

si

si

Programmi di Iniziativa Comunitaria: Occupazione

I

1, 9, 18, 20

2

si

si

si

Formazione professionale cofinanziata per giovani in cerca di prima occupazione

I

1

2

si

si

si

Formazione professionale cofinanziata per disoccupati di lunga durata o esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata

I

2

2

si

si

si

Formazione professionale cofinanziata per persone svantaggiate

I

9

2

si

si

si

Apprendistato

I

1

2

si

si

si

Contratti di formazione e lavoro

I

1

2

si

si

si

Trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratto di Apprendistato

I

1

4

si

si

si

Trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratto di Formazione e Lavoro

I

1

4

si

si

si

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato con contratto di reinserimento

I

4

4

si

si

si

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato: disoccupati di lunga durata o in CIGS da almeno 24 mesi, o giovani impegnati nelle borse di lavoro

I

4

4

si

si

si

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato: iscritti nelle liste di mobilità

I

4

4

si

si

si

Sgravi contributivi a seguito di assunzione agevolata a tempo indeterminato: lavoratori provenienti da imprese con interventi di CIGS da almeno 6 mesi

I

4

4

si

si

si

Contributo ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato LSU e agli LSU che intraprendono attività autonoma

I

4, 11

4, 7

si

si

no

Contributo in forma capitaria per unità locali operanti nel Mezzogiorno

I

4

4

si

si

si

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio totale triennale

I

4

4

si

si

no

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio totale annuale

I

4

4

si

si

no

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio decennale

I

4

4

si

si

no

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio ex L. 1089/1968

I

4

4

si

si

no

Incentivi alle assunzioni nel Mezzogiorno: sgravio ex L. 151/93

I

4

4

si

si

no

Assunzioni agevolate nelle unità locali operanti nelle zone ob. 1 a beneficio delle PMI: credito d’imposta

I

4

4

si

si

si

Assunzioni agevolate nelle unità locali operanti in aree depresse confinanti con territori ob. 1 a beneficio delle PMI: credito d’imposta

I

4

4

si

si

no

Sgravio per i datori di lavoro agricoli operanti nel Mezzogiorno

I

4

4

no

si

no

Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali di tipo a)

I

9

5

si

si

si

Assunzioni agevolate di disabili

I

9

5

si

si

no

Assunzioni obbligatorie per i disabili (quote di riserva)

I

9

5

si

no

si

Lavori socialmente utili/Lavori di pubblica utilità

I

1, 2

6

si

si

si

Società miste per il collocamento di ex LSU

I

1

6

si

no

si

Obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni

I

7

ac

si

no

no

Azioni contro la dispersione scolastica

I

7

ac

si

si

no

Studio di lingue straniere

I

7

ac

si

si

si

Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

I

8

ac

si

si

si

Piano Nazionale Educazione Adulti

I

7

ac

si

si

si

Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche (Pstd)

I

8

ac

si

si

si

Reddito minimo di inserimento: sperimentazione

I

4, 9

ac

si

si

si

Sportello unico per le attività produttive

II

10

ac

si

no

si

Formazione dei funzionari delle Amministrazioni Pubbliche

II

10

ac

no

si

si

IG Students

II

11

ac

si

si

si

Incentivi alla imprenditorialità giovanile

II

11

7

si

si

si

Prestito d'onore

II

11

7

si

si

si

Sgravi per i lavoratori autonomi con meno di 32 anni che avviano l'attività

II

11

7

si

si

 

no

Indennità di mobilità corrisposta anticipatamente per nuove imprese o lavoro autonomo

II

11

7

si

si

no

Cooperative sociali

II

12

ac

no

no

si

Patti territoriali

II

12

ac

si

si

si

Contratti d'area

II

12

ac

si

si

si

Contratti di programma

II

12

ac

si

si

no

Politiche di promozione diretta e sostegno agli investimenti

 

12

Ac

no

no

si

Incentivi alle attività produttive

II

12

ac

si

si

si

Contratti di riallineamento retributivo

II

12

ac

si

si

si

Incentivi per la ricerca scientifica

II

13

ac

si

si

si

Assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o congedo parentale

III

16

4

si

no

no

 

 

Misure a sostegno della flessibilità di orario

III

16

ac

si

si

no

 

 

Incentivi per i contratti a tempo parziale

III

16

ac

si

si

no

Formazione professionale cofinanziata per soggetti occupati

III

18

2, ac

si

si

si

Formazione continua ex L. 236/93

III

18

2, ac

no

si

no

Accordi tra le parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori

III

18

ac

si

si

no

 

 

Contratti di solidarietà

III

16

3, 4

si

si

si

Formazione militari di leva

III

18

ac

no

si

si

Formazione professionale cofinanziata per donne con difficoltà di inserimento

IV

19

2

si

si

si

Incentivi alla imprenditorialità femminile

IV

19

7

si

si

si

Azioni positive per le pari opportunità

IV

19

ac

si

si

si

Organismi di parità e rappresentanza femminile nelle istituzioni

 

19

ac

no

no

si

Osservatorio Donna

 

19

ac

no

no

si

Assegni ai nuclei famigliari con almeno 3 figli minori

IV

21

ac

si

si

no

Congedi parentali

IV

21

ac

si

si

no

Prestazioni maternità per madri che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità

IV

21

ac

si

si

no

 

 


 


Lavori socialmente utili/Lavori di pubblica utilità

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 468/1997;

Decreto Legge 390/1999 (abrogato ex art. 62, co. 6, L. , che però fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di esso);

D.Lgs. 81/2000 (su delega dell’art. 45 della Legge 144/1999)

Vigenza dal:

1991

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Progetti aventi per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di soggetti svantaggiati.

Soggetti promotori possono essere amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica e cooperative sociale (e loro consorzi).

Soggetti utilizzabili sono: disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di mobilità, lavoratori sospesi dal lavoro in CIGS, categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego.

I “lavori di pubblica utilità” si collocano all’interno della categoria dei LSU, caratterizzandosi per il fatto di essere mirati alla creazione di occupazione nei settori della cura della persona, dell’ambiente, del territorio e della natura, dello sviluppo rurale, montano e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Essi prevedono l’impegno dei soggetti promotori a realizzare nuove attività stabili nel tempo e devono, a tal fine, contenere un piano d’impresa relativo alle attività che si intendono promuovere alla fine del progetto.

In entrambi i casi l’utilizzazione dei lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento o mobilità.

Il decentramento istituzionale in materia di mercato e di politiche del lavoro ha attribuito la competenza in materia di lavori socialmente utili alle regioni (D.Lgs. 469/97, art. 2, co. 2), determinando la necessità di un adeguamento dell’istituto dei LSU.

In attesa degli interventi normativi regionali in materia, il D.Lgs. 81/2000 prevede unicamente la possibilità di continuare i progetti già approvati.

Incentivi:

Per i giovani che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, sussidio mensile di lire 850.000. In caso di rinnovo, per il secondo periodo di sei mesi il 50% dell’indennità è corrisposto dal soggetto utilizzatore.

Per gli enti che hanno presentato i progetti: contributo per le spese per l’assistenza tecnica-progettuale fornita dalle agenzie di promozione di lavoro e di impresa (max 500.000 - solo per i LPU); contributo per le spese per l’acquisto delle attrezzature necessarie (max 5.000.000); contributo per le spese di formazione dei lavoratori utilizzati (max 1.000.000 pro capite).

Durata massima:

a decorrere dal 1 maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi

Istituzione responsabile:

INPS per l’erogazione del sussidio;

Commissione Regionale per l’impiego per l’approvazione dei progetti;

Italia Lavoro presta assistenza tecnica alle Regioni, alle Province e agli Enti promotori di progetti di lavori socialmente utili, finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Disoccupati di lunga durata; lavoratori a rischio

Requisiti per le imprese:

Amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica e cooperative sociale (e loro consorzi)

 

 


 

Obbligo di frequenza ad attività formative fino a 18 anni

Riferimenti normativi:

Legge 144/1999, art. 68;

Decreto Min. Lavoro 5 agosto 1999,  n. 302

Vigenza dal:

2000

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, è progressivamente istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;

b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;

c) nell’esercizio dell’apprendistato.

I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

Istituzione responsabile:

Ministero della Pubblica Istruzione;

Regioni

 


 

Patti territoriali

Riferimenti normativi:

Legge 662/1996, art. 2, co. 203;

Delibera C.I.P.E. 21/03/1997;

Programma Operativo Multiregionale: Sviluppo Locale

Vigenza dal:

 

1997

 

Ambito territoriale:

Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)

Descrizione:

Accordi, promossi da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativi all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale. Possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, ma le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivati nelle aree depresse (obiettivi 1, 2, 5b).

Lo scopo del patto non è il semplice finanziamento degli interventi, quanto piuttosto la messa in moto, a seguito dell’attivazione delle iniziative concertate, di un processo virtuoso di sviluppo, anche indipendentemente dalla concessione dei finanziamenti pubblici.

Alcuni patti – i cosiddetti Patti comunitari per l’occupazione – sono posti in essere nell’ambito della politica europea di coesione e sviluppo e quindi cofinanziati con i fondi strutturali delle Comunità Europee.

Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative di investimento. Alcuni di questi protocolli – di carattere formativo – hanno dato luogo ai cd. patti formativi territoriali.

Una recente delibera CIPE ha modificato, semplificandole, le modalità di attivazione dei patti, consentendo una accelerazione della sottoscrizione e dell’erogazione dei finanziamenti.

Incentivi:

Le risorse destinate dal CIPE non possono superare i 100 miliardi di lire. Al finanziamento del medesimo patto possono concorrere, in aggiunta a risorse private, anche ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Istituzione responsabile:

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica

Fonte del Finanziamento:

Risorse destinate dal CIPE, ed ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.

 


 

Prestito d’onore

Riferimenti normativi:

Decreto Legge 510/1996 (conv. in L. 608/96), art. 9 septies;

Legge 144/1999, art. 4, co. 19;

Decreto Ministero del Tesoro 8/11/1996, n. 591;

Decreto Interministeriale 21/5/1998

Vigenza dal:

 

1996

 

Ambito territoriale:

Aree depresse (Mezzogiorno e Centro-Nord)

Descrizione:

Strumento volto alla promozione del lavoro autonomo nelle zone depresse, come mezzo per la creazione del proprio posto di lavoro. Le iniziative possono riguardare qualsiasi settore, ad esclusione di quelli indicati dalle Decisioni della Commissione UE (es. trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e silvicoli).

I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell’idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione.

Il decreto interministeriale 21/5/1998 considera come soggetti ammissibili a tale agevolazione i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili per più di 12 mesi, in relazione alle cui istanze l’istruttoria viene effettuata con protocollo separato rispetto alle istanze degli altri aventi diritto, per poter effettuare rendiconti specifici e più frequenti nel tempo. Sono previste norme tendenti ad agevolare la partecipazione alle attività formative previste da parte dei soggetti che continuano a svolgere i lavori socialmente utili.

Incentivi:

Gli investimenti sono finanziabili al 100%: il 60% (max 30 milioni) in forma di contributo a fondo perduto, il 40% (max 20 milioni) come prestito agevolato, da restituite in 5 rate annuali.

Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto (max 10 milioni) per le spese sostenute nel primo anno di attività.

Viene infine fornito un servizio di assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

Istituzione responsabile:

Imprenditorialità Giovanile SpA (Sviluppo Italia)

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Disoccupati residenti nelle aree depresse

 


 

Piano Nazionale Educazione Adulti

Riferimenti normativi:

Legge 440/1997;

Legge 59/1997, art. 21, co. 10;

Accordo in data 2 marzo 2000 della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali (riorganizzazione ed al potenziamento dell’educazione degli adulti)

Vigenza dal:

1997

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

I Centri Territoriali per l’istruzione degli adulti sono istituiti presso le istituzioni scolastiche della fascia dell’obbligo.

Sotto l’aspetto funzionale i Centri Territoriali Permanenti sono luogo di concertazione, di lettura dei bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta.

I Centri svolgono attività di accoglienza, ascolto e orientamento; alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione professionale; apprendimento della lingua e dei linguaggi; sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale; acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale; rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.

Al termine delle attività è previsto, per quanto riguarda l’istruzione, il rilascio di titoli legali e attestazioni dei crediti formativi acquisiti.

L’accesso ai Centri Territoriali è gratuito.  Viene data precedenza a coloro che richiedono il conseguimento del titolo di studio (licenza elementare o media).

I corsi d’istruzione finalizzati al conseguimento di titolo di studio hanno durata di almeno 200 giorni di calendario scolastico come previsto per i corsi ordinari (corsi lunghi); le altre attività formative, di alfabetizzazione o di istruzione possono avere organizzazione modulare con durata (normalmente definita in ore) rapportata ai contenuti programmati (corsi brevi).

Istituzione responsabile:

Ministero della Pubblica Istruzione

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi;

Fondi comunitari

 


 

Prestazioni maternità per madri che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 66;

Decreto Min.Solidarietà Sociale 306/1999

Vigenza dal:

 

1999

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

La normativa prevede la tutela delle madri cittadine italiane residenti che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità.

Qualora appartengano a nuclei familiari con reddito basso (non superiori ai valori dell’indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti), è loro concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L’assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1 luglio 2000. L’assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto.

Incentivi:

Assegno pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità, per i parti successivi al 1/7/1999; 300.000 mensili per i parti successivi al 1/7/2000

Durata massima:

5 mesi

Istituzione responsabile:

Comuni;

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Affari Sociali

Fonte del Finanziamento:

Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

Soggetti interessati:

Madri con basso reddito che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità

 


 

Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche (Pstd)

Riferimenti normativi:

Direttiva Min. Pubblica Istruzione 318/1995;

Direttiva Min. Pubblica Istruzione 147/1997;

Decreto Min. Pubblica Istruzione 293/1998

Vigenza dal:

1995

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Si tratta di un programma su vasta scala che coinvolge l’intero sistema scolastico italiano, basato su un forte investimento pubblico.

Il programma ha fissato tre grandi categorie di obiettivi:

a) promuovere negli studenti la padronanza della multimedialità sia come capacità di comprendere e usare i diversi strumenti, sia come adozione di nuovi stili cognitivi nello studio, nell’indagine, nella comunicazione e nella progettazione;

b) migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento e la stessa organizzazione della didattica sia per quanto riguarda le singole discipline sia per l’acquisizione di abilità di tipo generale;

c) migliorare la professionalità degli insegnanti non solo attraverso la formazione, ma anche fornendo strumenti e servizi per il loro lavoro quotidiano.

Istituzione responsabile:

Ministero della Pubblica Istruzione

Fonte del Finanziamento:

Min.Pubblica Istruzione (capitolo 1292) - Finanziamenti CIPE

 


 

Reddito minimo di inserimento: sperimentazione

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 237/1998

Vigenza dal:

1998

fino al:

31/12/2000

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

È una misura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

Esso è costituito da interventi volti a perseguire l’integrazione sociale e l’autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

I soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito non superiore alla soglia di povertà (stabilita in lire 1.500.000 mensili per una persona che vive sola, e determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al D.Lgs. in presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone) e privi di patrimonio; hanno priorità le persone con a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità.

La sperimentazione è stata avviata in 39 comuni.

Incentivi:

Il trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di lire 1.500.000 mensili per l’anno 1998, 1.510.000 mensili per l’anno 1999 e 1.520.000 mensili per l’anno 2000 e il reddito mensile percepito.

Istituzione responsabile:

Comuni;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Solidarietà Sociale

Fonte del Finanziamento:

Fondo per le politiche sociali (per una quota non inferiore al 90%);

a carico dei comuni che effettuano la sperimentazione la restante parte

Soggetti interessati:

Persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale

 


 

Sgravio contributivo totale per i lavoratori svantaggiati impiegati nelle cooperative sociali di tipo a)

Riferimenti normativi:

Legge 381/1991

Vigenza dal:

1991

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Le cooperative sociali si distinguono in due tipologie:

a) quelle che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) quelle che attraverso le più diverse tipologie di attività (agricole, industriali, commerciali o di servizi) sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% del totale dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa).

Entrambi i tipi godono di particolari agevolazioni fiscali, che vanno ad aggiungersi a quelle previste in relazione alla specifica attività svolta dalla cooperativa.

Le cooperative di tipo b) godono di uno sgravio contributivo totale in relazione ai lavoratori svantaggiati.

Incentivi:

Le cooperative sociali di lavoratori svantaggiati beneficiano, limitatamente ai lavoratori svantaggiati, dello sgravio totale dei contributi per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale.

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Soggetti interessati:

Invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

 


 

Società miste per il collocamento di ex LSU

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 468/1997, art. 10;

Decreto Legislativo 81/2000, art. 6

Vigenza dal:

1997

fino al:

31/12/2001

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Per creare uno sbocco occupazionale a tempo indeterminato ai lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, le amministrazioni pubbliche, al momento della progettazione dei lavori stessi devono deliberare che, in continuità con i progetti medesimi promuoveranno la costituzione di apposite società miste (anche a maggioranza privata) che abbiano ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti in questione.

In alternativa lo svolgimento di tali attività può essere affidata, mediante procedure di evidenza pubblica, a soggetti totalmente privati.

In entrambi i casi la forza lavoro occupata deve essere inizialmente costituita, in misura non inferiore al 40%, dai lavoratori già impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, e nella misura non superiore al 30%, da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.

In virtù dell’art. 6 D.Lgs. 81/2000 tali disposizioni troveranno applicazione fino al 31/12/2001.

Incentivi:

Le società miste usufruiscono dei normali sgravi previsti in relazione alle diverse categorie di lavoratori assunti ed alla collocazione geografica della attività svolta; usufruiscono inoltre - entro i limiti del cd. “de minimis” - dell’incentivo (di 18 milioni) previsto dal D.Min.Lavoro 21/5/1998 in relazione all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori socialmente utili.

Istituzione responsabile:

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Italia Lavoro

Fonte del Finanziamento:

Fondo per l’Occupazione

Soggetti interessati:

Soggetti che hanno partecipato per almeno 12 mesi a progetti di lavori socialmente utili.

 


 

Sportello unico per le attività produttive

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 112/1998, art. 24;

D.P.R. 447/1998;

circolare PCM 07/07/1999

Vigenza dal:

1998

 

 

Ambito territoriale:

Intero territorio nazionale

Descrizione:

Ogni comune esercita (singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali) le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi (ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie) assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento.

Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

Il Formez, su incarico del Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha ideato e sviluppato il Progetto “SI” – Sportello Impresa – che affiancherà gli enti locali nell’impianto degli Sportelli Unici per le attività produttive per il prossimo triennio.

Il 12 maggio 2000 il Consiglio dei Ministri ha approvato un action plan, il cui obiettivo è la diffusione entro l’anno degli sportelli unici su tutto il territorio nazionale ed elevarne l’organizzazione e la qualità del lavoro.

Istituzione responsabile:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica