DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO,
IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Decreto
Interministeriale n. 184
Roma, 23 luglio 1999
VISTO l'art. 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124
che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli Enti Locali allo
Stato con i relativi oneri:
VISTO l'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59 concernente l'attribuzione dell'autonomia didattica ed
organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli
istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella
generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni
scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;
VISTO il testo unico delle leggi in
materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 ed, in particolare, l'art. 548, nonché la tabella n. 3, costituente parte
integrante dello stesso decreto;
VISTE le ordinanze ministeriali 22
luglio 1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447 concernenti la determinazioni degli
organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado;
VISTO il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
Enti locali;
CONSIDERATO, in particolare, che
l'articolo 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del
personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di
entrata in vigore della legge (25/5/99), avviene secondo modalità e tempi da
stabilire con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con
i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e per
la funzione pubblica, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(A.N.C.I.),l' Unione Province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione Nazionale Comuni,
Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.)
CONSIDERATO che il trasferimento
avviene nei ruoli dei personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche
funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri
dei predetti profili;
CONSIDERATO che il comma 2
dell'art.8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che
non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale di
optare per la permanenza nell'ente locale di appartenenza, comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/99;
RITENUTO opportuno fornire gli
elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e
profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL
per il personale ATA statale;
CONSIDERATO che, per effetto del
combinato disposto dei commi I, IV e V dell'art.8 della legge 3/5/1999, n.124 citata, sono
abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale ATA da parte
degli Enti Locali e che lo Stato dovrà assumere le funzioni in precedenza
assicurate dagli Enti medesimi;
CONSIDERATO, in particolare, che, al
fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della
norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti
statali a favore degli Enti Locali in misura pari alle spese comunque sostenute
dagli stessi Enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento
del personale;
CONSIDERATO, conseguentemente, che
personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al II comma del
medesimo art.8 non può che essere "personale-funzione", da intendersi
correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione
nominativa;
CONSIDERATO, altresì, che l'Ente
locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti)
che, pur non transitando nel ruoli statali, costituisce uno degli elementi
necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per
effetto del citato articolo 8 della legge
124/99;
CONSIDERATO, altresì, che in alcune
realtà l'Ente locale ha assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle
scuole mediante la stipula di contratti di appalto;
CONSIDERATO, conseguentemente, che
lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle
tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo,
supplenti e contratti);
INFORMATE le organizzazioni
sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti
Scuola ed Enti Locali;
ACQUISITO il concerto dei Ministri
dell'Interno, dei Tesoro, Bilancio Programmazione Economica e per la Funzione
Pubblica;
SENTITI l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI), l'Unione Province Italiane (UPI) nonché l'Unione
Nazionale Comuni, Comunità ed Enti montani (UNCEM);
VISTO il parere della Conferenza
Stato città e Autonomie Locali, pronunciato nella seduta dei 22 luglio 1999;
DECRETA
Art.
1
Il personale ATA di ruolo dipendente dagli Enti Locali e in servizio, alla data
del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento
di funzioni e compiti demandati per legge agli Enti Locali, in sostituzione
dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.
Art. 2
Il trasferimento dagli Enti Locali allo Stato delle funzioni e del personale
ATA, di cui al precedente art. 1, è disciplinato nei termini e con le modalità
di cui agli articoli seguenti.
Art. 3
Gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell'esercizio finanziario 1999,
alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e Regioni e
Autonomie locali , del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto
dell'art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124. Con successivi decreti, anche
collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di specifica certificazione
rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio,
a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale
trasferito.
Con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con
i Ministri dell'Interno, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica e per la Funzione Pubblica verranno definiti i criteri di
inquadramento, nell'ambito del Comparto Scuola, finalizzati all'allineamento
degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto
medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti
accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché
dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata
presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese
di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei
comparti Scuola ed Enti Locali, al sensi dell'art. 34 del D.L.vo n. 29/1993 e
dell'art. 47 della L. n. 428/1990. Gli inquadramenti individuali verranno
realizzati con decreti disposti dal Provveditori agli Studi.
Art. 4
Per l'a.s. 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione
organica già degli Enti locali, sono conferiti, dagli Enti stessi per la durata
necessaria. Gli Enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31.12.
1999.
Dal 1 gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità della
prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai
Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli interessati,
adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla
scadenza.
Dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite
dai competenti capi d'istituto. A tal fine, limitatamente alle figure
professionali già degli Enti Locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti
alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della
inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli
Enti medesimi entro il 31.8.1999.
Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si
provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA Enti Locali
all'analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato.
Art. 5
A decorrere dal 1 gennaio 2000, Il personale di ruolo alla data del 25.5.1999
presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nel
ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello
di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999. G.U. Serie
Generale n. 109, del 9.6.1999.)
E' parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il
personale di ruolo assunto dagli Enti Locali successivamente alla data predetta
entro e non oltre il 31/12/1999, in sostituzione del personale di cui al comma
precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di
organico vacanti, a seguito dell'espletamento di procedure di reclutamento
indette prima del 25.5.1999.
Art. 6
In considerazione del fatto che le categorie dei CCNL - comparto Enti Locali
(31 marzo 1999) comprendono, nella generalità una pluralità di profili - che,
comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali - la
corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili
formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli
stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali
operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire
personale ATA era demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello
Stato.
Per il personale dipendente dagli Enti Locali, ai fini del trasferimento nei
ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra
profili degli Enti Locali e quelli statali (allegato A)
che fa parte integrante del presente decreto.
Il personale degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25
maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99, la cui qualifica
o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi -
non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per
la permanenza nell'ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l'ente locale di
appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza,
sulla base di quanto indicato nel presente decreto.
Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare
l'opzione entro 30 giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente
art. 3.
Art. 7
Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente
decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti
attribuiti, purché previsti nel profilo statale.
Art. 8
Al personale già dipendente dagli Enti Locali e trasferito allo Stato, verrà
riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio
occupata nell'a.s. 1998-99. In caso di indisponibilità del posto si provvederà,
per l'anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti
decentrati.
Art. 9
Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali alla data del
24.5.1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la
quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo
dell'assunzione di personale dipendente.
Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli Enti Locali
competenti stipuleranno, entro il 31.12.1999, apposite convenzioni che
individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza
ai requisiti di cui al comma precedente, potranno essere frazionati in
corrispondenza dì singole istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni
impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato
subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i soggetti
imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei
progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano
in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25.5.1999, anche se
rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per
legge all'Ente Locale in sostituzione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1°
gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in
imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al III e IV comma del presente articolo, si applicano le
provvidenze previste dall'art.12 del D.L.vo 1/12/1997,n.468 e dall'art. 45,
VIII comma, della legge 17/5/1999,n. 144 ai fini delle nomine a tempo
indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attività svolta.
Art.10
Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in
ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di servizio
alla data del 25/5/1999.
Art. 11
Al fine di consentire alle autorità scolastiche locali l'adozione dei
provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già assicurate
dagli Enti Locali, viene effettuata d'intesa con gli Enti stessi una
rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire.
La rilevazione riguarderà anche l'utilizzo di risorse umane in lavori
socialmente utili e di pubblica utilità.
Al fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente
decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei
Ministeri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del
Lavoro e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché dell'UPI, dell'ANCI
e dell'UNCEM, coordinata dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministro della Pubblica
Istruzione
di concerto con:
Il Ministro dell'Interno
Il Ministro del Tesoro, Bilancio e
Programmazione Economica
Il Ministro per la Funzione Pubblica
Tabella
esemplificativa dei profili Stato - ATA Enti Locali
|
Personale ATA Scuole |
Personale
ATA Enti Locali |
|
Assistente
Amm.vo |
Qualifiche
e profili professionali della Categoria B per i quali è previsto lo
svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio: Collaboratore
professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amm.vo
terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore
professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale
scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore
amm.vo, Esecutore amm.vo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore,
Operatore amministrativo. Qualifiche e profili professionali della categoria
C, per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad
esempio: Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore Amni.vo, Istruttore
amministrativo contabile, Istruttore informatico, Assistente di segreteria,
Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto,
Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore
di biblioteca. |
|
Assistente
tecnico |
Qualifiche
e profili professionali della categoria B per i quali è previsto svolgimento
di mansioni corrispondenti, quali ad esempio: Assistente tecnico, Aiutante tecnico,
Collaboratore professionale nautico, Collaboratore professionale nostromo,
Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico
scolastico, Capo bidello, Magazziniere, Aiutante di laboratorio |
|
Responsabile
amministrativo |
Qualifiche
e profili professionali della categoria D, per i quali è previsto svolgimento
di mansioni corrispondenti quali, ad esempio: Segretario ragioniere economo,
Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici,
Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario ammi.vo
contabile, istruttore direttivo ammi.vo, Istruttore direttivo contabile,
Istruttore direttivo ammi.vo contabile |
|
Direttore
dei servizi generali e amm.vi (profilo istituito con decorrenza 1.9.2000, nel
quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi). |
|
|
Personale A.T.A. scuole |
Personale
ATA enti locali |
|
Personale
ATA Scuole |
Personale
ATA Enti Locali |
|
Assistente
Amm.vo |
Qualifiche
e profili professionali della Categoria B per i quali è previsto lo
svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad esempio: Collaboratore
professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amm.vo
terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore
professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale
scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore
amm.vo, Esecutore amm.vo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore,
Operatore amministrativo. Qualifiche e profili professionali della categoria
C, per i quali è previsto lo svolgimento di mansioni corrispondenti quali ad
esempio: Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore Amni.vo, Istruttore
amministrativo contabile, Istruttore informatico, Assistente di segreteria,
Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto,
Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore
di biblioteca. |
|
Assistente
tecnico |
Qualifiche
e profili professionali della categoria B per i quali è previsto svolgimento
di mansioni corrispondenti, quali ad esempio: Assistente tecnico, Aiutante tecnico,
Collaboratore professionale nautico, Collaboratore professionale nostromo,
Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico
scolastico, Capo bidello, Magazziniere, Aiutante di laboratorio |
|
Responsabile
amministrativo |
Qualifiche
e profili professionali della categoria D, per i quali è previsto svolgimento
di mansioni corrispondenti quali, ad esempio: Segretario ragioniere economo,
Segretario scolastico, Direttore scuole, Funzionario servizi scolastici,
Funzionario amministrativo, Funzionario contabile, Funzionario ammi.vo
contabile, istruttore direttivo ammi.vo, Istruttore direttivo contabile,
Istruttore direttivo ammi.vo contabile |
|
Direttore
dei servizi generali e amm.vi (profilo istituito con decorrenza 1.9.2000, nel
quale confluiranno, dalla medesima data i responsabili amministrativi). |
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Personale A.T.A. scuole |
Personale
ATA enti locali |