LEGGE 10 febbraio 2000, n. 30

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

                              


 Art. 1.

          (Sistema educativo di istruzione e di formazione)

   1.   Il  sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  e' finalizzato  alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel  rispetto  dei  ritmi  dell'eta'  evolutiva,  delle  differenze e dell'identita'  di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e  genitori,  in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  secondo i princi'pi sanciti dalla Costituzione  e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La  Repubblica  assicura  a  tutti  pari  opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e  le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le  scelte  personali,  adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel  mondo  del  lavoro  anche  con  riguardo alle specifiche realta' territoriali.

   2.  Il  sistema  educativo  di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia,  nel  ciclo  primario,  che assume la denominazione di scuola  di  base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di  scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo  le  modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e

dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

   3.  L'obbligo  scolastico  inizia  al  sesto  anno  e  termina  al quindicesimo anno di eta'.

   4.   L'obbligo   di  frequenza  di  attivita'  formative  fino  al

compimento  del  diciottesimo  anno  di  eta'  si realizza secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

   5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione  delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

   6.  Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta,   nel   rispetto   delle   norme   statutarie,  disciplinano l'attuazione  dell'elevamento  dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi  integrati  di  istruzione  e  formazione, ferma restando la responsabilita' delle istituzioni scolastiche.

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto

          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana, approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:

              -  La  legge  24  giugno 1997, n. 196, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  luglio  1997,  n.  154, supplemento ordinario,   reca   "Norme   in   materia   di   promozione dell'occupazione".

              -  La  legge  17  maggio 1999, n. 144, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  22  maggio  1999,  n. 118, supplemento ordinario,  reca "Misure in materia di investimenti, delega al  Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e   della   normativa   che   disciplina  l'INAIL,  nonche' disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali". Si riporta  l'art.  68  della  predetta  legge:      "Art.  68  (Obbligo di frequenza di attivita' formative). - 1. Al fine di  potenziare  la  crescita  culturale e professionale dei giovani,  ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda   l'adempimento   e   l'assolvimento  dell'obbligo dell'istruzione,    e'   progressivarnente   istituito,   a decorrere  dall'anno  1999-2000,  l'obbligo di frequenza di attivita'  formative  fino  al  compimento del diciottesimo anno  di eta'. Tale obbligo puo' essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:

                a) nel sistema di istruzione scolastica;

                b)  nel  sistema  della  formazione  professionale di competenza regionale;

                c) nell'esercizio dell'apprendistato.

   2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1 si intende comunque

   assolto  con  il  conseguimento  di  un  diploma  di scuola

   secondaria  superiore  o di una qualifica professionale. Le competenze  certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione  scolastica,  professionale e dell'apprendistato costituiscono  crediti  per  il  passaggio  da  un  sistema all'altro.

              3.  I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.

              4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:

a) a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del

decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i

seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire

430  miliardi  per  il  2000  e  fino a lire 590 miliardi a

decorrere dall'anno 2001;

b) a  carico  del Fondo di cui all'art. 4 della legge

18 dicembre  1997,  n. 440, per i seguenti importi: lire 30

miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001

e  fino  a  lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A

decorrere  dall'anno  2000,  per  la  finalita' di cui alla

legge  18  dicembre  1997,  n.  440,  si  provvede ai sensi

dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni.

5.  Con  regolamento  da adottare, entro sei mesi dalla data  di  pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,  su  proposta  dei  Ministri  del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  previo parere  delle  competenti  commissioni parlamentari e della conferenza   unificata   di   cui  al  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale,

sono  stabiliti  i  tempi  e le modalita' di attuazione del

presente  articolo, anche con riferimento alle funzioni dei

servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le

relazioni  tra  l'obbligo  di  istruzione  e  l'obbligo  di

formazione,  nonche'  i  criteri coordinati ed integrati di

riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro

certificazione  e  di  ripartizione delle risorse di cui al

comma  4 tra le diverse iniziative attraverso le quali puo'

essere  assolto  l'obbligo  di  cui  al  comma 1. In attesa

dell'emanazione  del  predetto regolamento, il Ministro del

lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con proprio decreto

destina  nell'ambito  delle  risorse  di  cui  al  comma 4,

lettera  a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno

1999,   per   le  attivita'  di  formazione  nell'esercizio

dell'apprendistato  anche se svolte oltre il compimento del

diciottesimo  anno  di  eta',  secondo  le modalita' di cui

all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette

risorse  possono  essere  altresi' destinate al sostegno ed

 alla  valorizzazione  di  progetti sperimentali in atto, di

 formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la

 compatibilita'  con  le  disposizioni previste dall'art. 16

 della  citata  legge n. 196 del 1997. Alle finalita' di cui

 ai  commi  1  e  2  la  regione Valle d'Aosta e le province

 autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono, in relazione alle  competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate    in    materia   di   istruzione,   formazione professionale  e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi  statuti  speciali  e  dalle  relative  norme di attuazione.  Per  l'esercizio di tali competenze e funzioni le  risorse  dei  fondi  di  cui  al comma 4 sono assegnate direttamente  alla  regione  Valle  d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".

            -  La  legge  5 febbraio  1992, n. 104, come modificata dalla  legge 28 gennaio 1999, n. 17, reca "Legge quadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle persone handicappate".

 

                               Art. 2.

                       (Scuola dell'infanzia)

   1.  La  scuola  dell'infanzia,  di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e   delle  bambine  di  eta'  compresa  tra  i  tre  e  i  sei  anni, promuovendone    le    potenzialita'   di   autonomia,   creativita', apprendimento  e  operando  per  assicurare una effettiva eguaglianza delle   opportunita'   educative;   nel   rispetto  dell'orientamento educativo  dei  genitori,  concorre  alla  formazione  integrate  dei bambini e delle bambine.

   2.   La   Repubblica  assicura  la  generalizzazione  dell'offerta formativa  di  cui  al  comma  1  e garantisce a tutti i bambini e le bambine,  in eta' compresa tra i tre e i sei anni, la possibilita' di frequentare la scuola dell'infanzia.

   3.  La  scuola  dell'infanzia,  nella  sua autonomia e unitarieta' didattica  e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con  il  complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

 

                               Art. 3.

                          (Scuola di base)

   1.   La  scuola  di  base  ha  la  durata  di  sette  anni  ed  e' caratterizzata  da  un  percorso  educativo  unitario e articolato in rapporto  alle  esigenze  di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

   2.  La  scuola  di  base,  attraverso  un progressivo sviluppo del curricolo  mediante  il  graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalita':

    a)  acquisizione  e sviluppo delle conoscenze e delle abilita' di base;

    b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

    c)  potenziamento  delle  capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

    d) educazione ai princi'pi fondamentali della convivenza civile;

    e)  consolidamento  dei  saperi  di base, anche in relazione alla evoluzione   sociale,   culturale   e   scientifica   della   realta' contemporanea;

    f)   sviluppo  delle  competenze  e  delle  capacita'  di  scelta individuali  atte  a  consentire  scelte  fondate sulla pari dignita' delle opzioni culturali successive.

   3.  Le  articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma  del  regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

   4.  La  scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

          Nota all'art. 3:

              -  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Regolamento recante norme in materia  di   autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art.   21   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59"  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 10 agosto 1999,          152/L, supplemento ordinario.

 

                               Art. 4.

                         (Scuola secondaria)

   1.  La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle  aree  classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica   e   musicale.   Essa  ha  la  finalita'  di  consolidare, riorganizzare  ed  accrescere  le capacita' e le competenze acquisite nel  ciclo  primario,  di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile  degli  studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di

responsabilita',  e  di  offrire loro conoscenze e capacita' adeguate all'accesso    all'istruzione    superiore    universitaria   e   non universitaria  ovvero  all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area  e'  ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del  numero  di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

   2.  La  scuola  secondaria  si  realizza negli attuali istituti di istruzione  secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

   3.  Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo  e  l'obbligo  di un rigoroso svolgimento del relativo curricolo,  e'  garantita  la  possibilita'  di  passare da un modulo all'altro   anche   di   aree   e   di  indirizzi  diversi,  mediante l'attivazione   di   apposite   iniziative   didattiche   finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

   4.  Nel  corso  del  secondo  anno,  se  richiesto  dai genitori e previsto   nei   piani   dell'offerta   formativa  delle  istituzioni scolastiche,  sono  realizzate  attivita' complementari e iniziative formative  per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realta'   sociali,   culturali,   produttive  e  professionali.  Tali attivita'  e  iniziative  si  attuano  anche in convenzione con altri

istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni,  sulla  base  di  un  accordo  quadro tra il ministero della pubblica  istruzione,  il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

   5.  A  conclusione  del  periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma  3 dell'articolo 1, e' rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

   6.   Negli   ultimi   tre   anni,  ferme  restando  le  discipline obbligatorie,  esercitazioni  pratiche,  esperienze formative e stage possono  essere  realizzati  in  Italia  o all'estero anche con brevi periodi   di   inserimento   nelle   realta'  culturali,  produttive, professionali  e  dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni  collegamenti  con  il  sistema  dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'universita'.

   7.  La  frequenza  positiva  di  qualsiasi  segmento  della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo  che  puo' essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli  studi  eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da

un  indirizzo  di  studi  all'altro  o  nel passaggio alla  formazione professionale.  Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione  professionale  comporta  l'acquisizione  di  crediti  che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

   8.  Al  termine  della  scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame  di  Stato  di  cui  alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

          Nota all'art. 4:

              -   La   legge   10 dicembre   1997,  n.  425, recante "Disposizioni   per   la   riforma  degli  esami  di  Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria superiore", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1997, n. 289.

                 

             Art. 5.

 (Istruzione e formazione tecnica superiore,            educazione degli adulti e formazione continua)

   1.  L'istruzione  e formazione tecnica superiore e' disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

   2.  Le  iniziative  di  educazione  degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

   3.   La   formazione  continua  si  realizza  nel  rispetto  delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

          Note all'art. 5:

          -  Si  riporta il testo dell'art. 69 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144: "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -

1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica,  sentita  la  conferenza  unificata  di cui al decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le  modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi

che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro

certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,

comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112.

2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi

dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che

garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla

base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della

pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale

e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e

tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto

legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le parti sociali

mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.

Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono

universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di

ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale

accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno

1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro

associati anche in forma consortile.

3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di

cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono

programmabili  a  valere  sul fondo di cui all'art. 4 della

legge  18  dicembre  1997, n. 440, nei limiti delle risorse

preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica

istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo

dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di

bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse

pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente

articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di

Trento e di Bolzano provedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli   statuti   speciali   e   dalle  relative  norme  di attuazione: a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma  e  la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale".

  -  Il  testo  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta

Ufficiale  n.  92  del  21  aprile 1998), con le correzioni

indicate  nell'avviso  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale

21 maggio  1998,  n.  116, reca "Conferimento di funzioni e

compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli

enti  locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo

1997,  n.  59".      -  Per  quanto  concerne  la  legge n.

196/1997 v. nelle note all'art. 1.

 

                               Art. 6.

              (Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

   1.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di

progressiva  attuazione  della  riforma.  Le  Camere  adottano, entro

quaranta  cinque  giorni  dalla  trasmissione,  una deliberazione che

contiene  indirizzi  specificamente  riferiti  alle singole parti del

programma. Il programma e' corredato da una relazione che ne dimostra

la  fattibilita' nonche' la congruita' dei mezzi individuati rispetto

agli  obiettivi,  compresa  la  valutazione  degli eventuali maggiori

oneri  finanziari  o  delle  eventuali  riduzioni  di  spesa  ai fini

dell'applicazione  delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma

comprende,  tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del

personale   docente,  finalizzato  anche  alla  valorizzazione  delle

specifiche  professionalita'  maturate,  nonche'  alla  sua eventuale

riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di

istituto  con  modalita' tali da consentire l'attuazione dei piani di

offerta  formativa  da parte delle singole istituzioni scolastiche; i

criteri  generali  per la riorganizzazione dei curricoli della scuola

di  base  e  della  scuola  secondaria,  ivi  compresi  quelli per la

valorizzazione  dello  studio  delle  lingue  e  per  l'impiego delle

tecnologie    didattiche;    un   piano   per   l'adeguamento   delle

infrastrutture.

   2.  Il  programma  di  cui  al comma 1 indica tempi e modalita' di

attuazione  della  presente  legge. L'operativita' di tale programma,

ove  questo  rilevi oneri aggiuntivi, e' subordinata all'approvazione

dello  specifico  provvedimento legislativo recante l'indicazione dei

mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

   3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della

riforma  sono  riutilizzate  con  modalita'  e  criteri  indicati nel

programma  di  cui  al  comma  1,  anche ai fini della istituzione di

periodi  sabbatici  volti  alla  qualificazione  degli  insegnanti in

servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

   4.  Disposizioni  correttive  di quelle contenute nel programma di

cui  al  comma  1  possono  essere  emanate  durante  la  progressiva

attuazione del programma stesso.

   5.  L'effettiva  attuazione della presente legge e' verificata dal

Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua

entrata  in  vigore,  sulla base di una apposita relazione presentata

dal Ministro della pubblica istruzione.

   6.  All'attuazione  della  presente  legge si provvede, sulla base

delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare

a  norma  dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400, in conformita' agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al

programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge.

Sugli  schemi  di regolamento e' acquisito il parere delle competenti

Commissioni  parlamentari,  che si pronunciano sulla loro conformita'

agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi

quarantacinque  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni, i

regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca

una  ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per

il  passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui

all'articolo  8  del  regolamento  emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei

curricoli,  si  provvede con le modalita' di cui all'articolo 205 del

testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di

istruzione,  relative  alle  scuole di ogni ordine e grado, approvato

con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

   7.  Il  personale  docente  in  servizio,  alla data di entrata in

vigore    delle    disposizioni    regolamentari   che   disciplinano

l'organizzazione   dei   settori   di  appartenenza,  ha  diritto  al

mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si

realizza  tenendo  conto  in  via  prioritaria delle richieste, degli

interessi, dei titoli e delle professionalita' di ciascuno.

   8.   I  titoli  universitari  ed  i  curricoli  richiesti  per  il

reclutamento  degli insegnanti della scuola di base sono individuati,

anche  in  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della

legge  19  novembre  1990, n. 341, con regolamento del Ministro della

pubblica  istruzione  di  concerto con il Ministro dell'universita' e

della  ricerca  scientifica  e tecnologica, adottato sulla base degli

indirizzi  generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di

cui al comma 1.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare  come  legge  dello  Stato.        Data  a  Roma,  addi' 10

febbraio 2000

                               CIAMPI

                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio

                                  dei Ministri

                                  Berlinguer, Ministro della pubblica

                                  istruzione

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 3952):

              Presentato  dal  Ministro  della  pubblica istruzione e

          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica

          (Berlinguer) il 4 luglio 1997.

              Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura),  in  sede

          referente,  il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni

          I, III, V, XI, XII e XIV.

              Esaminato  dalla  VII  commissione il 24 febbraio 1998;

          l'11,  12, 19, 25, 31 marzo 1998; il 28, 29 aprile 1998; il

          13  maggio  1998;  il  27 aprile 1999; il 2, 15, 17, 22, 23

          giugno 1999; il 7, 13, 14, 15, 20, 22 luglio 1999.

              Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1999 (atto n.

          4  -  280  -  1653 - 2493-bis - 3390 - 3883 - 3952 - 4397 -

          4416 - 4552/A - relatore on. Napoli).

              Esaminato  in aula il 23 luglio 1999; il 14, 15, 16, 21

          settembre  1999  ed  approvato  il  22 settembre 1999 in un

          testo unificato con atti n. 4 (iniziativa popolare); n. 280

          (on.  Russo  Jervolino;  n.  1653  (on. Sanza ed altri); n.

          2493-bis  (on.  Orlando); n. 3390 (on. Casini ed altri); n.

          3883  (on.  Errigo); n. 4397 (on. Napoli ed altri); n. 4416

          (on. Berlusconi ed altri); n. 4552 (on. Bianchi Clerici).

          Senato della Repubblica (atto n. 4216):

              Assegnato  alla  7a  commissione  (Istruzione), in sede

          referente,   il   24   settembre  1999,  con  pareri  delle

          commissioni 1a, 2a, 3a, 5a, 10a, 11a, 12a, della giunta per

          gli  affari  delle  Comunita'  europeee e della commissione

          parlamentare per le questioni regionali.

              Esaminato  dalla  7a commissione il 5, 27 ottobre 1999;

          il  4,  10,  11, 23, 24, 25 novembre 1999; il 9, 10, 14, 15

          dicembre 1999; l'11, 12, 18, 19, 20 gennaio 2000.

              Esaminato  in  aula  il  25, 26, 27 gennaio 2000; il 1o

          febbraio 2000 ed approvato il 2 febbraio 2000.

          Note all'art. 6:

              -  Il  testo  del  comma  2 dell'art. 17 della legge 23

          agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di

          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei

          Ministri"   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  12

          settembre  1988,  n.  214,  supplemento  ordinario,  e'  il

          seguente:

              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il

          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la

          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta

          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'

          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali

          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle

          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle

          norme regolamentari".

              -  Si  riporta  il testo dell'art. 8 del citato decreto

          del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999, n. 275:

              "Art.  8  (Definizione dei curricoli). - 1. Il Ministro

          della  pubblica  istruzione, previo parere delle competenti

          commissioni  parlamentari  sulle  linee  e  sugli indirizzi

          generali,  definisce  a  norma  dell'art.  205  del decreto

          legislativo  16  aprile  1994, n. 297, sentito il Consiglio

          nazionale  della  pubblica istruzione, per i diversi tipi e

          indirizzi di studio:

                a) gli obiettivi generali del processo formativo;

                b)  gli obiettivi specifici di apprendimento relativi

          alle competenze degli alunni;

                c) le  discipline e le attivita' costituenti la quota

          nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;

                d) l'orario   obbligatorio  annuale  complessivo  dei

          curricoli  comprensivo della quota nazionale obbligatoria e

          della   quota   obbligatoria   riservata  alle  istituzioni

          scolastiche;

                e) i limiti di flessibilita' temporale per realizzare

          compensazioni   tra  discipline  e  attivita'  della  quota

          nazionale del curricolo;

                f) gli standard relativi alla qualita' del servizio;

                g) gli  indirizzi generali circa la valutazione degli

          alunni,   il   riconoscimento  dei  crediti  e  dei  debiti

          formativi;

                h) i   criteri   generali  per  l'organizzazione  dei

          percorsi  formativi  finalizzati  all'educazione permanente

          degli  adulti,  anche  a  distanza,  da attuare nel sistema

          integrato  di  istruzione,  formazione,  lavoro, sentita la

          conferenza unificata.

              2.  Le  istituzioni  scolastiche determinano, nel piano

          dell'offerta  formativa  il  curricolo  obbligatorio  per i

          propri alunni in modo da integrare, a norma del comma 1, la

          quota  definita  a  livello  nazionale  con  la  quota loro

          riservata  che  comprende  le  discipline e le attivita' da

          esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo

          le   istituzioni   scolastiche   precisano   le  scelte  di

          flessibilita' previste dal comma 1, lettera e).

              3.   Nell'integrazione   tra  la  quota  nazionale  del

          curricolo  e  quella  riservata alle scuole e' garantito il

          carattere   unitario   del  sistema  di  istruzione  ed  e'

          valorizzato  il  pluralismo  culturale  e territoriale, nel

          rispetto  delle diverse finalita' della scuola dell'obbligo

          e della scuola secondaria superiore.

              4.  La  determinazione  del curricolo tiene conto delle

          diverse   esigenze  formative  degli  alunni  concretamente

          rilevate,  della necessita' di garantire efficaci azioni di

          continuita'  e  di  orientamento,  delle  esigenze  e delle

          attese  espresse  dalle  famiglie,  dagli  enti locali, dai

          contesti  sociali,  culturali  ed economici del territorio.

          Agli  studenti  e  alle  famiglie  possono  essere  offerte

          possibilita' di opzione.

              5.  Il  curricolo della singola istituzione scolastica,

          definito  anche  attraverso  una  integrazione  tra sistemi

          formativi  sulla  base di accordi con le regioni e gli enti

          locali  negli  ambiti previsti dagli articoli 138 e 139 del

          decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 112, puo' essere

          personalizzato  in  relazione ad azioni, progetti o accordi

          internazionali.

              6.   L'adozione   di  nuove  scelte  curricolari  o  la

          variazione  di  scelte  gia'  effettuate  deve tenere conto

          delle  attese  degli  studenti e delle famiglie in rapporto

          alla conclusione del corso di studi prescelto".

              -   Il  testo  dell'art.  205  del  testo  unico  delle

          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,

          relative  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con

          decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (pubblicato nel

          supplemento  ordinario n. 79 alla Gazzetta Ufficiale del 19

          maggio  1994)  e  con  le modifiche apportate dall'art. 26,

          comma  15,  della  legge  23  dicembre  1998, n. 448, e' il

          seguente:      "Art.  205  (Regolamenti).  -  1. Con propri

          decreti   da   adottarsi   secondo  la  procedura  prevista

          dall'art.  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

          400, il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu'

          regolamenti  per  l'esecuzione  delle disposizioni relative

          agli  scrutini  ed  agli  esami. Il Ministro della pubblica

          istruzione  determina annualmente, con propria ordinanza le

          modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi.

              2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la

          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della

          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del

          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il

          relativo  quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione in

          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i

          quali  essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di

          specializzazione  di  durata annuale negli istituti tecnici

          ad  indirizzo  agrario  e di corsi di perfezionamento negli

          istituti  tecnici  ad indirizzo industriale, sempreche' sia

          possibile  far  fronte  alla  relativa  spesa  con  i fondi

          disponibili  nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto

          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono definiti i

          programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti

          professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3.

              2-bis.   Per   ottimizzare   le   risorse   disponibili

          nell'ambito  della  programmazione  regionale  dell'offerta

          formativa    integrata    fra   istruzione   e   formazione

          professionale  di  cui all'art. 138 del decreto legislativo

          31 marzo  1998,  n.  112,  i  corsi  di  specializzazione e

          perfezionamento di cui al comma 2, possono essere istituiti

          in  tutti  gli  istituti di istruzione secondaria superiore

          nell'ambito delle attuali disponibilita' di bilancio.

              3.  Per  gli  istituti  aventi finalita' ed ordinamento

          speciali   gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie  di

          insegnamento,   con   il   relativo   quadro  orario,  sono

          determinati   con   il   decreto  che  provvede  alla  loro

          istituzione.

              4.  Il  Ministro  della pubblica istruzione stabilisce,

          con  proprio  decreto, la validita' dei titoli di maturita'

          conseguiti  negli  istituti  professionali  che non abbiano

          analogo indirizzo negli istituti tecnici.

              5.  Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la

          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della

          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del

          tesoro,   sono  dettate  norme  per  il  funzionamento  dei

          convitti  nazionali, degli educandati femminili dello Stato

          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la

          definizione  delle  modalita'  con  le  quali  il personale

          docente  delle  scuole  e  degli istituti annessi partecipa

          allo  svolgimento  di  particolari  attivita'  formative da

          realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa.

              6.  Fino  all'emanazione delle norme di cui al presente

          articolo restano ferme le disposizioni vigenti".

              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 3 della legge 19

          novembre  1940,  n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti

          didattici    universitari"   (pubblicata   nella   Gazzetta

          Ufficiale  23  novembre  1990,  n.  274),  e'  il seguente:

              "2.  Uno  specifico  corso di laurea, articolato in due

          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e

          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della

          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle

          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea

          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo

          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di

          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola

          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la

          formazione culturale e professionale degli insegnanti della

          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai

          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di

          istitutore  o istitutrice nelle istituzioni educative dello

          Stato.   I  concorsi  hanno  funzione  abilitante.  Ai  due

          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti

          interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono

          utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i

          professori ed i ricercatori di tutte le facoita' presso cui

          le necessarie competenze sono disponibili".