Decreto ministeriale n. 201
del 10 agosto 2000
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI E I PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare
l'articolo 40, comma 4, con il quale è stata contemplata, al fine del
raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso articolo, la
revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti
di educazione;
TENUTO CONTO della prescrizione contenuta nello stesso comma 4 del
citato articolo 40, relativamente all'esigenza di evitare duplicazione di
competenze fra aree e profili professionali;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTI gli articoli 1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive
modificazioni;
VISTO il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330, con il quale,
in applicazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449,
è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola
alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998,
n.233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione
degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativo al
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 con
il quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è
stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, e, in particolare, l'articolo 8 che
prevede il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di
ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;
VISTO il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n.184, con il quale, in
applicazione della legge 3 maggio 1999, n.124, sono stati disciplinati modalità
e tempi relativi al trasferimento dagli Enti locali allo Stato del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario;
TENUTO CONTO del contingente del personale degli Enti locali avente
titolo a transitare nei ruoli dello Stato;
VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997
n.447, concernenti la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola;
VISTI i decreti ministeriali 24 luglio 1998, n.331 e 6 agosto 1999,
n.200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti la
riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i criteri
per la determinazione degli organici del personale della scuola;
VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto scuola ed il contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo
comparto, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n.59;
VISTA la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, concernente la
disciplina dei lavori socialmente utili;
CONSIDERATO, inoltre,
- che talune regioni non hanno predisposto, entro i termini previsti, i
piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche cui attribuire
l'autonomia amministrativa, didattica e organizzativa;
- che il lasso di tempo intercorrente tra la definizione dei piani di
dimensionamento delle regioni e le procedure relative alla determinazione degli
organici di diritto e alla mobilità del personale non è tale da consentire
l'esatta valutazione degli effetti derivanti da nuove configurazioni di
determinazione delle piante organiche;
- che, al contempo, risulta indifferibile definire, in tempo utile per
la determinazione degli organici di diritto per l'anno scolastico 2000/2001, i
criteri ed i parametri per computare le dotazioni organiche delle istituzioni
scolastiche con personale scolastico transitato dagli enti locali allo Stato
per effetto della legge 3 maggio 1999, n.124;
- che sono ancora in corso di definizione, con i dicasteri interessati
ed i rappresentanti delle province e degli enti locali, le procedure e le
modalità di utilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori
socialmente utili nell'ambito di interesse delle scuole statali, ovvero di
conferma dei contratti di appalto stipulati dagli stessi enti locali
relativamente a servizi di competenza delle istituzioni scolastiche;
- che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 10 febbraio
2000, n.30, recante norme in materia di riordino dei cicli dell'istruzione, il
Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma quinquennale di
progressiva attuazione della riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali
modificazioni all'attuale configurazione delle istituzioni scolastiche;
- che il regolamento previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300, concernente anche la riforma dell'organizzazione degli uffici centrali e
periferici del Ministero della pubblica istruzione, contempla la graduale
devoluzione di competenze dai provveditorati agli studi alle istituzioni
scolastiche;
- che tale trasferimento di attribuzioni, nonché la riorganizzazione
degli uffici scolastici provinciali, è stato previsto con gradualità e, nella
fase iniziale sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori
regionali, al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni
apportate;
- che la dotazione organica aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'articolo 53 del contratto integrativo nazionale di
comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che consentano, nella
misura più ampia possibile, la stabilità degli organici di istituto;
RILEVATO, pertanto, che gli eventi e le situazioni innanzi enunciate si
frappongono, per la loro indeterminatezza, a una stabile e duratura definizione
con effetto dall'anno scolastico 2000/2001, dei parametri e criteri di
determinazione degli organici di cui al presente decreto;
RITENUTA, quindi, l'esigenza che la rideterminazione degli stessi
organici debba essere attuata con la necessaria gradualità al fine di
consentire la verifica degli effetti prodotti, con particolare riferimento agli
elementi non ancora definiti;
CONSULTATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto
collettivo nazionale del comparto scuola;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute
del 18 e del 26 luglio 2000;
RAVVISATA l'opportunità di aderire alle condizioni contenute nei
suddetti pareri relativamente:
- alla necessità che l'efficacia del decreto non sia limitata all'anno
scolastico 2000/2001, ma sia protratta per un anno ulteriore o per il tempo
necessario a garantire la gradualità della determinazione degli organici e la
correlativa necessaria azione di verifica e di monitoraggio, in relazione
all'esito degli eventi innanzi posti come condizione sospensiva;
- all'esigenza di contemplare ipotesi di utilizzazione, da disciplinare
in sede provinciale, qualora il personale trasferito dagli enti locali allo
Stato per effetto della legge 124/99, ovvero in servizio nelle scuole in quanto
adibito a lavori socialmente utili o per contratti con enti pubblici, soggetti
privati o cooperative e, comunque, estraneo all'Amministrazione, risulti
assegnato alle istituzioni scolastiche in entità preponderante rispetto al
personale di ruolo dello stesso istituto ovvero al numero dei posti della
dotazione organica della medesima scuola al fine di assicurare maggiore
efficacia alla gestione delle risorse umane;
- alla possibilità di garantire, nella fase di adeguamento dell'organico
di diritto alla situazione di fatto, le opportune perequazioni territoriali;
RITENUTO altresì di dover accogliere l'invito di procedere alla
riformulazione dell'articolo 4, armonizzandolo con il vigente contratto
collettivo nazionale integrativo di comparto, ferme restando sia l'esigenza di
evitare duplicazioni di competenze a norma dell'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, che di valorizzare gli elementi innovativi del presente decreto;
RITENUTO inoltre che l'indicazione concernente l'adozione di modalità
per la disciplina delle graduatorie degli aspiranti ad assunzioni non può
trovare allocazione nel presente provvedimento, data la diversità di tale
materia rispetto al contesto relativo alla determinazione degli organici;
DECRETA
articolo 1
(premesse)
1.1 Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione
pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di
cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di quelli
indicati dall'articolo 2 e successivi del presente decreto.
1.2 Il presente provvedimento, la cui efficacia è da intendersi estesa
non oltre l'anno scolastico in cui si saranno compiutamente concretizzati gli
eventi enunciati in premessa, deve assolvere allo scopo di definire la
struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo i principi
contenuti nell'articolo 2 e di verificare gli effetti derivanti
dall'applicazione dei criteri prospettati e la loro compatibilità con le
esigenze effettive di funzionamento delle istituzioni scolastiche;
articolo 2
(principi generali)
2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli
provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed
istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti
all'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio delle
istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse
umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro
e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.
2.2Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono
commisurate al numero e alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, alle
necessità connesse all'attribuzione dell'autonomia alle stesse istituzioni,
alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione
dei cicli di studio, alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro e
all'offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.
2.3 In adesione ai criteri generali sull'attuazione degli organici
funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n, 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed
efficienza del servizio.
2.4 Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 75
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300,
la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
2.5 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, e a decorrere dall'anno
scolastico successivo all'emanazione del regolamento di cui al comma 5, la
consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree
provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai
sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione
e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112.
articolo 3
(dotazione organica)
3.1 La dotazione organica provinciale
di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di
lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli
alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle
attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero
dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, alle specifiche
caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto, nonché, per gli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle
specializzazioni dei laboratori e alle dimensioni delle strutture funzionali
allo svolgimento dell'attività didattica.
3.2 La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti
nella tabella "1", costituente parte
integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti
di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella "3" di cui
all'articolo 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Ai sensi dell'articolo
7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200, al temine dell'anno scolastico
1999/2000 cessa l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9,
10 e 11 dello stesso decreto.
3.3 Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti
locali, secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n.124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le
parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado.
3.4 Con la tabella "3", costituente parte
integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle
dotazioni provinciali, previste per l'anno scolastico 2000/2001, relative alle
scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché alle istituzioni elencate agli
articoli 6 e 7.
articolo 4
(assistenti tecnici)
4.1 La dotazione organica di istituto
relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e
scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d'arte e i licei
artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con
personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla
giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di
cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d'arte applicata e degli
assistenti tecnici in servizio nell'anno scolastico 1999/2000, tenendo conto,
inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.
4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è
determinata, con riferimento all'adeguamento dell'organico di diritto alla
situazione di fatto relativa all'anno scolastico 2000/2001, mediante
deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una
unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche,
programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per
almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma
3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area
professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici
tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla
contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e
dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12
ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento
delle diverse attività proprie del profilo.
4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili
professionali, secondo quanto contemplato dall'articolo 40, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti
didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed
assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente
alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve
essere prestato, dall'assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad
assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle
attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla
programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.
4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di
lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti
tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche
aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.
4.5 Il dispositivo di cui al comma 3 non si applica nei casi in cui
l'ipotesi di compresenza si realizzi unicamente tra docente ed assistente
tecnico. Per tale fattispecie la prestazione di servizio resta disciplinata
secondo la ripartizione oraria contemplata dall'articolo 52, comma 7.1, del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con il quale è previsto che
l'assistente tecnico sia impegnato per almeno ventiquattro ore, in compresenza
del docente, per l'assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche e nelle ore
residuali necessarie al completamento dell'obbligo di servizio, per la
preparazione del materiale necessario alle esercitazioni, nonché per la
manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche di
pertinenza.
4.6 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro
inferiore a quello previsto dal comma 2 possono essere costituiti, nella
medesima istituzione scolastica e limitatamente all'adeguamento dell'organico
di diritto alla situazione di fatto, posti di assistente tecnico da utilizzare
fino al completamento dell'orario di servizio in altri laboratori di settore,
indirizzo o specializzazione affini.
articolo 5
(addetti alle aziende agrarie)
5.1 Negli istituti tecnici agrari e
negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa
deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti
relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.
5.2 L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata
sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed
evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale.
Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva
di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa,
tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto
all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi
disponibili ad assumere tale incarico.
5.3 I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei
limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale
di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti
centri provinciali per l'impiego.
articolo 6
(centri territoriali permanenti)
6.1 Ai centri territoriali permanenti
per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza
ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al
profilo professionale di assistente amministrativo.
6.2 La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri,
da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di
un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per
adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.
articolo 7
(istituzioni educative)
7.1 Ai servizi amministrativi e
ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole
annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi
dell'articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, è
assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'articolo 40, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n.449, un'unica figura del profilo professionale
di direttore dei servizi generali ed amministrativi.
7.2 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i
corrispondenti parametri di cui alla tabella "1" per le dotazioni
attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella "2" con riferimento al
numero dei convittori e dei semiconvittori.
7.3 La tabella "2" costituisce parte
integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c
allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.
7.4 Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di
istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano
i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e
media, di cui alle note in calce al prospetto 1/A della tabella "1" di cui all'articolo
3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed
agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "1",
concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'articolo 2, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.
7.5 Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono
determinati secondo le modalità contemplate all'articolo 3. E', peraltro,
assicurato alle scuole annesse a istituzioni educative un assistente amministrativo
con funzioni di coordinamento delle attività rispettive della scuola di base e
della scuola secondaria superiore.
articolo 8
(lavori socialmente utili e contratti di appalto)
8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove
siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di
cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, alla dotazione organica
risultante dall'applicazione delle tabelle "1" e "2", deve
essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli
stessi soggetti.
8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi
e dei locali sia espletato da personale estraneo all'amministrazione, per
effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali
l'amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione
organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve
essere detratto il venticinque per cento dei posti.
8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata
per effetto dei commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura dei dirigenti
scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili
professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al
termine delle attività didattiche.
8.4 Con modalità da individuare in sede di contrattazione decentrata a
livello provinciale i Provveditori agli studi possono disciplinare, nella fase
di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, modalità di
utilizzazione del personale di cui al presente articolo ovvero del personale
comunque estraneo all'amministrazione che presti servizio presso le istituzioni
scolastiche, qualora lo stesso personale risulti assegnato alla singola scuola
od istituto in entità preponderante rispetto al personale di ruolo ovvero alla
consistenza dei posti dell'organico della medesima istituzione scolastica.
articolo 9
(disposizioni finali e transitorie)
9.1 In attesa dell'emanazione delle
norme concernenti la stabilizzazione pluriennale delle dotazioni organiche, i
Provveditori agli studi dispongono, in tempo utile per il regolare e tempestivo
avvio dell'anno scolastico, i necessari adeguamenti, in aumento o in
diminuzione, delle consistenze dell'organico di ciascuna istituzione
scolastica, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione
di fatto.
9.2 In attesa della emanazione delle norme applicative del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300, la determinazione e la gestione degli
organici in ambito provinciale resta attribuita alla competenza dei
provveditori agli studi.
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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la
registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20
IL MINISTRO
F.TO TULLIO DE MAURO