DECRETO
AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO. ADESSO E’ LEGGE
Questa
mattina alla Camera è stato approvata in via definitiva la legge di conversione
del decreto legge n.240 del 28 agosto 2000. Rispetto al testo originario sono
stati introdotte le seguenti novità:
Testo della Legge
"Disposizioni urgenti per
l'avvio dell'a.s. 2000-2001"
DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 2000, n. 240
convertito
in Legge il 18 ottobre 2000 - in attesa pubblicazione sulla gazzetta
Art. 1
(Disposizioni relative al personale della scuola)
1.
Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte
in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31
marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle sessioni riservate
d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del
personale incluso negli scaglioni di graduatoria approvati in via definitiva in
data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte, sui posti a tal fine
disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico 2000-2001,
con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della
sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000-2001,
con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività
didattiche, sulla base degli scaglioni di graduatoria non definitivi restano
confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo
determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni in
sede di approvazione definitiva.
2.
Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000, da coprire mediante concorso per
titoli ed esami, sono altresì disposte le assunzioni in ruolo del personale
incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000 e
comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai concorsi, per titoli ed esami,
banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna,
elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'art.
554 del decreto legislativo del 16.4.1994, n. 297, con O.M. n. 153 del 30
maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal 1°
settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001.
3.
Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti numerici delle assunzioni
autorizzate in applicazione alle vigenti disposizioni.
4.
Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso dell'anno scolastico
2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è valido a tutti gli
effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e la classe di concorso
per cui è stata conseguita l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5.
Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000-2001, in attesa
della conclusione delle operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento
delle supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche,
è confermato provvisoriamente il personale che vi ha prestato servizio
nell'anno scolastico 1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al
termine delle attività didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il
dirigente scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla
base delle graduatorie di circolo o d'istituto, anche dei circoli o istituti
viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999-2000, che restano efficaci,
anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla
definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'art. 4, comma
7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni si applicano
anche al personale educativo e al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il personale
nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma che abbia titolo
all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico
2000-01, è confermato all'atto della nomina da parte del Provveditore agli
Studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo provvisorio.
6.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze
al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico,
di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
aggiornate e integrate, per una sola volta, con l'inserimento del personale
che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle scuole
statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno 30
giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
6-bis.
Sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di
servizio previsti dal medesimo comma 4 entro il 27 aprile 2000, data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla predetta
sessione di esami fissata dall'ordinanza del Ministero della p.i. 7.2.2000, n.
33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 28.3.2000 - 4ª serie
speciale. Il personale di cui al presente comma è inserito a domanda, previo
superamento della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti,
all'atto dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei
concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel
1999, nel medesimo scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al
maggiore fabbisogno, valutato in lire 38 miliardi per l’anno 2000, per il
completamento della predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione".
6-ter.
L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di
specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle
necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di
specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità
di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le
modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di
specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia
ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della p.i. del 24 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che
frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito
positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno accademico
2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo
scaglione del personale di cui al comma 6-bis.
7.
I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti: "Il periodo trascorso in tale
posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano
la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se
il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un
quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad
una sede disponibile da loro scelta".
7-bis.
All’articolo 26, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate
le seguenti modificazioni:
Art. 2
(Disposizioni per la piena attuazione dell'autonomia scolastica a decorrere dal
1° settembre 2000)
1.
I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la
frequenza degli appositi moduli previsti dalla stessa disposizione, sono
inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica
dirigenziale alla data del 1° settembre 2000, con attribuzione nominale della sede
di titolarità a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro
posizione giuridica.
2.
Il Ministero della p.i. destina alle istituzioni scolastiche finanziamenti
straordinari per l'acquisto di attrezzature informatiche per completare il programma
di sviluppo delle tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per
garantire un adeguato supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica.
All'onere previsto dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi
per l'anno 2000, lire 119,5 miliardi per l’anno 2001 e lire 180 miliardi per
l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2-bis.
Al fine di favorire l'adeguamento ai nuovi ordinamenti didattici definiti in
base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei
corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione
è autorizzato ad erogare alle Accademie di belle arti non statali, finanziate
in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno
2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica è
autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in
misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito
nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei
conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a
lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3
miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della p.i..
3.
All'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli di destinazione
comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferentemente, per
spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le
destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione
finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in
misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche
dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie
dell’istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire
anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli
intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed
è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In
sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità
finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni
scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è
rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di
parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti ".
Art. 2-bis
(Elezione delle rappresentanze
sindacali unitarie)
1.
Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale delle
istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono
indette entro trenta giorni dalla attivazione dell’apposito comparto di cui
all’articolo 2, comma 6, della stessa legge.