GABINETTO
Circolare Ministeriale n. 313
Prot. n. 45725/BL/Gab. IV
Roma, 22 dicembre 1999
Oggetto: Legge 3 maggio 1999, n.124- art. 8 -
Trasferimento di personale e funzioni ATA dagli Enti Locali allo Stato. D.I. 23/7/1999, n.184.
Come noto, dal I° gennaio 2000 verranno
trasferiti dagli Enti Locali allo Stato il personale ATA di ruolo nonché i
contratti con i quali le medesime funzioni ATA sono state assicurate alle
scuole statali cui erano tenuti a provvedere gli Enti predetti.
L'individuazione del personale di ruolo, nonché dei contratti è stata
effettuata con riferimento alla data di entrata in vigore della legge e cioè al
25 maggio 1999.
Nell'imminenza del trasferimento in parola si richiama l'attenzione delle
SS.LL. sulla urgenza di procedere agli adempimenti di competenza onde
realizzare il trasferimento medesimo alla scadenza programmata.
A tal fine si richiamano, in modo sintetico, alcuni adempimenti da portare a
termine nei prossimi giorni.
A)Personale di ruolo.
Con precedenti circolari sono state già fornite le indicazioni necessarie per
la individuazione degli aventi titolo e per assicurare la relativa retribuzione
attivando automaticamente le relative partite di spesa fissa presso le
competenti Direzioni Provinciali del Tesoro.
Per la eventualità che a causa del ritardo nella trasmissione dei dati o altra
causa imprevista, permangano casi di personale che trasferito allo Stato non
possa tempestivamente percepire la relativa retribuzione per il mese di gennaio
2000, si prospetta l'opportunità, come peraltro già avvenuto in alcune realtà
territoriali, di pervenire ad apposite convenzioni in base alle quali gli Enti
locali interessati continuino per un periodo limitato a retribuire il personale
in questione, salvo successivo rimorso da parte dello Stato.
A seguito delle intese intervenute con il Dipartimento per la Funzione Pubblica
e gli altri Ministeri con i quali, di concerto, è stato emanato il D.I. 23.7.1999 n.184, nella attesa di concludere la
contrattazione di cui all'art. 3 del medesimo decreto n.184, al personale
trasferito verrà corrisposto a titolo provvisorio, salvi successivi conguagli,
il trattamento accessorio in godimento presso l'ente locale e nella entità
dichiarata dall'Ente stesso per il 1999, detratto l'accessorio fisso ex
CCNL-Scuola (26/5/1999) che viene attribuito direttamente dalle Direzioni
Provinciali del Tesoro.
I relativi fondi verranno accreditati sul fondo dell'istituto che provvederà
alla relativa liquidazione in ratei mensili .
Si fa riserva di inviare l'elenco nominativo, con l'indicazione della
retribuzione accessoria dichiarata, per ciascun interessato, dall'Ente di
appartenenza e sulla quale verrà effettuata la compensazione di cui sopra.
Per la massima conoscenza, da parte degli Enti e soggetti interessati; dei
provvedimenti di trasferimento adottati, le SS.LL. cureranno l'invio dei
seguenti atti agli uffici a fianco di ciascuno indicati:
·
stralcio del decreto collettivo e i decreti individuali alle
scuole interessate perché provvedano a notificare il trasferimento al personale
interessato;
·
stralcio del decreto collettivo e i decreti individuali ,
per quanto di loro interesse, alla Amministrazione provinciale e a quella del
comunale del capoluogo;
Le scuole aventi sede diversa dal
comune capoluogo provvederanno a trasmettere lo stralcio del decreto collettivo
e gli eventuali decreti individuali alle amministrazioni comunali interessate.
B)Personale non di ruolo.
Nel ribadire quanto già fatto chiarito con le precedenti circolari, si fa
presente, in relazione a taluni quesiti pervenuti che:
- nei casi in cui l'Ente locale, per effetto di procedure concorsuali, attivate
prima del 25/5/1999, proceda a nomina di personale di ruolo su posti ove aveva,
nel frattempo, nominato personale temporaneo che, conseguentemente, cessa dalla
nomina, tale ultimo potrà, ai sensi dell'art.4 del D.I.
23/7/1999, n.184, essere destinatario della proroga di nomina limitatamente
ad altre scuole o istituti già di "competenza" dell'Ente Locale.
Il riferimento, contenuto nella C.M. 297 in data
10/12/1999, agli uffici del collocamento, ai fini del conferimento di nomine
temporanee per le scuole e istituti già di competenza degli Enti Locali, non
può che essere limitato ai "livelli" di cui all'art. 16 della legge
28/2/1987 n.56.
Conclusivamente, per gli istituti già di " competenza " degli Enti
Locali (per i quali non è stato ancora determinato il relativo organico) le
SS.LL., limitatamente al corrente anno scolastico 1999-2000, procederanno, alle
nomine a tempo determinato di personale ATA, nell'ordine, prima mediante
conferma del personale a tempo determinato nominato dagli Enti stessi,
successivamente, nei limiti dell'art.16 della legge n.56/1987, a nomine sulla
base delle liste del collocamento, poi con le modalità previste per le scuole e
gli istituti già di competenza statale. Ai fini della conferma delle nomine di
cui sopra, non assume rilevanza l'eventuale interruzione dei relativi contratti
correlata alla prossima interruzione della attività didattica nel periodo
festivo.
Si precisa, infine, con riferimento a numerose diffide finalizzate alla
applicazione della riserva del 30% ( art.45
della legge 17/5/1999, n.144) per le nomine di personale ATA a tempo
indeterminato, che la riserva medesima va applicata per il reclutamento da
effettuare mediante gli uffici del collocamento, che, per le scuole statali,
salva la deroga temporanea di cui sopra, è subordinato all'esaurimento delle
"graduatorie permanenti".
C)Contratti appalto e contratti
conseguenti alla stabilizzazione dei progetti LSU/LPU
Nell'attesa che, in sede di assestamento di bilancio, vengano trasferiti sui
capitoli di spesa di questo Ministero le integrali coperture finanziarie
occorrenti, così come previsto dal 5° comma dell'art .8 della legge 3/5/1999,n.124, il Ministero
del Tesoro e quello dell'Interno provvederanno, a titolo di anticipazione, a
trasferire la parte delle risorse occorrenti al pagamento dei canoni
contrattuali occorrenti fino al mese di marzo 2000.
Premesso che le SS.LL., nei limiti appresso indicati, subentreranno nei
contratti per la sola parte relativa a funzioni ATA e con l'osservanza puntuale
dei criteri di individuazione già in precedenza richiamati, le SS.LL. stesse
faranno pervenire, le seguenti indicazioni relative ai contratti, ivi compresi
quelli conseguenti alla stabilizzazione di progetti LSU/LPU:
·
entità del finanziamento annuo occorrente;
·
numero dei contratti nei quali è stato effettuato il
subentro;
·
numero di scuole cui si riferisce ciascun contratto.
·
data in cui ciascun contratto è stato attivato dall'Ente
Locale;
·
scadenza indicata in ciascun contratto all'atto della
stipula da parte dell'Ente stesso .
·
canone contrattuale corrisposto per il 1999 dall'Ente Locale
A tal fine verrà quanto prima attivata
apposita funzione per la trasmissione, via terminale, dei dati predetti.
In relazione, inoltre, a talune incertezze ancora riscontrate si ribadisce ,
per quanto concerne i progetti LSU/LPU, che non è previsto il loro
trasferimento allo Stato. E' previsto, invece, il subentro nei contratti o
convenzioni conseguenti alla stabilizzazione dei progetti medesimi.
E' stato anche segnalato che, in varie realtà locali, si sta procedendo, a
ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario 1999, alla stabilizzazione di
molti progetti LSU/LPU, con la conseguenza che i relativi contratti di
stabilizzazione non trovano ,o la trovano solo in termini assai modesti
,copertura finanziaria mediante riduzione dei trasferimenti statali agli Enti
Locali.
Analoga situazione, anche se in termini numerici più modesti, si riscontra per
i contratti, accesi nel corso del 1999, ad anno avanzato, con conseguente
copertura di spesa solo parziale.
Considerati i limiti - come sopra indicati - della copertura finanziaria finora
assicurata , e fatte salve successive indicazioni, le SS.LL., nel subentro nei
contratti di cui sopra( ivi compresi quelli conseguenti alla stabilizzazione
dei progetti LSU/LPU), assumeranno l'impegno contrattuale per un numero di mesi
esattamente corrispondente ai mesi di contratto per i quali l'Ente Locale ha sostenuto
la spesa nel corso del 1999.
In relazione, infine, a talune incertezze manifestate relativamente al
riferimento ai CCNL nazionale e decentrato ,contenuto nella C.M. n.297 in data 10/12/1999, per la stipula delle
convenzioni finalizzate a garantire continuità di servizio nei casi in cui il
personale svolgeva funzioni "miste" si richiama l'art.5 del CCNL
sottoscritto il 26/5/1999.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL su quanto precisato nellaC.M. n. 245 in data 15/10/1999, in ordine ai criteri
e ai limiti di individuazione dei contratti, o parti di essi, cui subentrare,
nonché sulla assoluta esigenza che essi si riferiscano a funzioni ATA
individuate, con le medesime modalità e alla data prevista relative al
personale di ruolo.
Si ribadisce, inoltre, che i progetti LSU/LPU non stabilizzati, secondo quanto
precisato nell'art.9 del D.I. n.184/1999, possono
continuare a svolgersi nelle medesime scuole a cura dell'Ente che li ha
attivati ,secondo le relative disposizioni della Amministrazione statale
competente.
Si fa presente, infine, che le spese di cui sopra non sono soggette alle
disposizioni sui flussi di cassa (L.n.448/1998), atteso che la legge 3/5/1999,
n. 124, relativa alla totale attribuzione alla competenza statale del personale
e funzioni ATA per le scuole statali, è entrata in vigore successivamente alle
disposizioni concernenti i medesimi flussi di cassa.
IL
MINISTRO
F.to Berlinguer