ATTUAZIONE ART. 8 L. 124/99, ADEMPIMENTI ART. 5 DLGS 81/2000 PERSONALE LSU SCUOLE STATALI.

A seguito dell’iniziativa unitaria delle Confederazioni e dei sindacati nazionali scuola CGIL,CISL e UIL il MPI ha emanato le disposizioni contenute nella nota Prot.99/VM del 17 maggio 2000 riguardante gli adempimenti relativi all’applicazione dell’art. 5 del Dlgs 81 in favore del personale LSU utilizzato nelle scuole a seguito dell’applicazione dell’art. 8 della L.124/99. La nota fa chiarezza come sostenuto dai sindacati confederali che è il MPI tramite i provveditori agli Studi ha provvedere l’attivazione della procedura prevista dal DLgs 81/2000. La procedura indicata prevede che i Provveditori agli Studi tramite le scuole e gli Enti locali acquisiscano i dati relativi ai progetti e ai nominativi del personale impegnato nelle funzioni che dovranno essere comunicati tramite proprio decreto che preveda la prosecuzione dei progetti alle sedi provinciali dell’INPS, alle Direzioni provinciali del lavoro e al Servizio per l’impiego del territorio.

Riportiamo di seguito la circolare prot. n. 99/VM e il decreto legislativo n.81, art. 5 .

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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Circolare Prot.n. 99/VM del 17 maggio 2000

Oggetto: Legge n.124, art. 8 - Trasferimento personale A.t.a. dagli Enti Locali allo Stato Adempimenti previsti dal D.Lgs.81/2000.

Con la nota n.79 del 19 aprile 2000, le SS.LL., sono state prioritariamente invitate ad effettuare la verifica dei dati concernenti i progetti per lavori socialmente utili e di pubblica utilità, attivati nelle rispettive province , al fine di acquisire un quadro generale definitivo delle attribuzioni e delle competenze proprie di questa Amministrazione.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2000 sono stati, altresì, richiesti - con la precitata nota e con quelle del 2 maggio 2000, n.87 e del 9 maggio 2000, n.92 - adempimenti relativi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità nella scuola, sulla base degli elementi forniti dagli stessi interessati, impegnati per dodici mesi, dall’1/1/1998 al 31/12/1999, in progetti promossi dagli Enti Locali, con oneri a carico del fondo per l’occupazione, per lo svolgimento di attività amministrative, tecniche e ausiliarie corrispondenti a quelle previste dall’allegato A al vigente CCNL del Comparto Scuola, nelle istituzioni scolastiche e già di pertinenza degli Enti Locali.

Tanto premesso, le SS.LL., acquisiti attraverso le Istituzioni Scolastiche e di intesa con gli Enti Locali (utilizzatori delle attività sopra indicate al 31.12.1999) i dati relativi ai progetti e alle persone utilizzate per le funzioni e con i requisiti sopra specificati, debbono comunicare entro il 22 maggio corrente, ove non abbiano già provveduto, alla sede provinciale dell’INPS, alla Direzione Provinciale del Lavoro e al Servizio per l’impiego competenti per territorio, il proprio decreto concernente la prosecuzione dei progetti in atto e gli elementi informativi richiesti dall’ art. 5 del D. Lgs. 81/2000 (allegato alla presente).

Tali adempimenti sono indispensabili per garantire la prosecuzione delle attività svolte nelle Istituzioni scolastiche.

Qualora, invece, non sia stato possibile acquisire tempestivamente e completamente i dati richiesti dall’art. 5 del decreto legislativo citato, le SS.LL. si riserveranno di integrare gli elementi carenti, ferma restando l’adozione del proprio decreto sulla prosecuzione delle attività.

Con riguardo, inoltre, ai progetti deliberati a suo tempo dagli Enti Locali che comprendano attività di competenza sia dell’Amministrazione scolastica che degli stessi Enti, le SS.LL. potranno promuovere convenzioni mirate a garantire unicità e continuità al progetto iniziale, previa definizione delle responsabilità e degli oneri di rispettiva competenza.

Si richiama, infine, l’attenzione sulle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla sospensione delle attività di cui ai progetti stessi, in prossimità della chiusura dell’anno scolastico in corso.

Il Ministro

 


DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81.

 

Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dall’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. n. 82 del 07.04.2000)

......OMISSIS

Art. 5

 

Procedure di decisione, di comunicazione, di trasformazione

 

Al fine di proseguire le attività, secondo le modalità di cui all’articolo 4, gli organi competenti degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti impegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deliberano:

a. l’elenco nominativo dei soggetti impegnati;

b. le attività espletate dall’ente utilizzatore nell’ambito di quelle indicate nell’articolo 3;

c. le eventuali qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attività da svolgere;

d. la località e la sede di svolgimento delle attività;

e. la durata dell’attività così come disciplinata dall’articolo 4 del presente decreto;

f. le modalità organizzative delle attività;

g. l’eventuale quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento economico;

h. le forme assicurative attivate;

i. il nome del dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;

l. l’indicazione espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;

m. l’impegno alla comunicazione delle variazioni relative all’elenco dei soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

2. La delibera di cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall’ente utilizzatore entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per l’impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri organismi competenti ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. In caso di mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, l’ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo giorno successivo alla commissione tripartita o all’organo competente diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista esecutività.

4. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell’attività comunque svolta, l’I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento dell’ammontare dell’assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell’ente utilizzatore.

Possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori; altri enti individuati dalle regioni; le province nell’ambito di propria competenza.