LE NUOVE TABELLE ORGANICI ATA

Disposizioni concernenti i criteri e i parametri
di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative

Vista la legge 27 dicembre 1997, n.449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 40, comma 4, con il quale è stata contemplata, al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1 dello stesso articolo, la revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione;

Tenuto Conto della prescrizione contenuta nello stesso comma 4 del citato articolo 40, relativamente all'esigenza di evitare duplicazione di competenze fra aree e profili professionali;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

Visti gli articoli 1, comma 1 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1998, n.330, con il quale, in applicazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è stata determinata la consistenza numerica del personale del comparto scuola alle date del 31 dicembre degli anni 1997, 1998 e 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n.233, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 con il quale, in applicazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 3 maggio 1999, n.124, e, in particolare, l'articolo 8 che prevede il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo degli enti locali allo Stato con i relativi oneri;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n.184, con il quale, in applicazione della legge 3 maggio 1999, n.124, sono stati disciplinati modalità e tempi relativi al trasferimento dagli Enti locali allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

Tenuto Conto del contingente del personale degli Enti locali avente titolo a transitare nei ruoli dello Stato;

Viste le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n.354 e 22 luglio 1997 n.447, concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola;

Visti i decreti ministeriali 24 luglio 1998, n.331 e 6 agosto 1999, n.200, con i quali sono state dettate disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e i criteri per la determinazione degli organici del personale della scuola;

Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola ed il contratto collettivo nazionale integrativo del medesimo comparto, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio ed il 31 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n.488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, concernente la disciplina dei lavori socialmente utili;

Considerato, inoltre,

- che talune regioni non hanno predisposto, entro i termini previsti, i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche cui attribuire l’autonomia contemplata dall’articolo 21 della legge 59/97;

- che il lasso di tempo intercorrente tra la definizione dei piani di dimensionamento delle regioni e le procedure relative alla determinazione degli organici di diritto e alla mobilità del personale non è tale da consentire l’esatta valutazione degli effetti derivanti da nuove configurazioni di determinazione delle piante organiche;

- che, al contempo, risulta indifferibile definire, in tempo utile per la determinazione degli organici di diritto per l’anno scolastico 2000/2001, i criteri ed i parametri per computare le dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche con personale scolastico transitato dagli enti locali allo Stato per effetto della legge 3 maggio 1999, n.124;

- che sono ancora in corso di definizione, con i dicasteri interessati ed i rappresentanti delle province e degli enti locali, le procedure e le modalità di utilizzazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili nell’ambito di interesse delle scuole statali, ovvero di conferma dei contratti di appalto stipulati dagli stessi enti locali relativamente a servizi di competenza delle istituzioni scolastiche;

- che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 10 febbraio 2000, n.30, recante norme in materia di riordino dei cicli dell’istruzione, il Governo è tenuto a presentare al Parlamento il programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma, i cui effetti comporteranno sostanziali modificazioni all’attuale configurazione delle istituzioni scolastiche;

- che il regolamento previsto dalla legge 30 luglio 1999, n.300 di riforma dell’organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione contempla la graduale devoluzione di competenze dai provveditorati agli studi alle istituzioni scolastiche;

- che tale trasferimento di attribuzioni nonché la riorganizzazione degli uffici scolastici provinciali è stato previsto con gradualità e, nella fase iniziale, sperimentale, soltanto in un numero limitato di comprensori regionali, al fine di poter procedere al monitoraggio delle innovazioni apportate;

- che la dotazione organica aggiuntiva, da attribuire alle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 53 del contratto integrativo nazionale di comparto, deve essere assegnata sulla base di criteri che consentano, nella misura più ampia possibile, la stabilità degli organici di istituto;

Rilevato, pertanto, che gli eventi e le situazioni innanzi enunciate si frappongono, per la loro indeterminatezza, a una stabile e duratura definizione con effetto dall’anno scolastico 2000/2001, dei parametri e criteri di determinazione degli organici di cui al presente decreto;

Ritenuta, quindi, l’esigenza che la rideterminazione degli stessi organici debba essere attuata con la necessaria gradualità al fine di consentire la verifica degli effetti prodotti, con particolare riferimento agli elementi non ancora definiti;

Consultate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale del comparto scuola;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute del ____________ e del __________;

Decreta

articolo 1 - (premesse)

1.1 Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e per la programmazione economica ed il Ministro per la funzione pubblica, saranno definiti, sulla base delle risultanze e del monitoraggio di cui al comma 2, i criteri e parametri integrativi ovvero modificativi di quelli indicati dall’articolo 2 e successivi del presente decreto.

2. Per l’anno scolastico 2000/2001 il presente provvedimento deve assolvere allo scopo di definire la struttura organizzativa delle istituzioni scolastiche secondo i principi contenuti nell’articolo 2 e di verificare gli effetti derivanti dall’applicazione dei criteri prospettati e la loro compatibilità con riguardo alle conseguenze dei provvedimenti normativi e amministrativi richiamati in premessa.

articolo 2 - (principi generali)

2.1 Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituzioni educative sono determinate sulla base di criteri e modalità tendenti all’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio delle istituzioni scolastiche, mediante la migliore utilizzazione delle risorse umane, con riguardo alle esigenze della razionalizzazione del costo del lavoro e del contenimento della spesa complessiva per il personale dello Stato.

2.2.Nel rispetto dei principi di cui al comma 1 le stesse dotazioni sono commisurate agli effetti ed alle necessità conseguenti all’attribuzione dell’autonomia scolastica, alla determinazione degli organici funzionali di istituto, alla configurazione dei cicli di studio e alla necessaria flessibilità organizzativa del lavoro, all’offerta formativa ed educativa di ciascun istituto scolastico.

2.3 In adesione ai criteri generali sull’attuazione degli organici funzionali di istituto, secondo quanto disciplinato dall’articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n, 233, la relativa consistenza deve garantire continuità ed efficienza del servizio.

2.4 Con la devoluzione di funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica, conseguente all'applicazione dell’articolo 14 del regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, i carichi di lavoro del personale, per quanto attiene alla gestione generale e amministrativa, vanno considerati più omogenei tra le diverse istituzioni scolastiche, pur diversificandosi in relazione alle peculiari esigenze organizzative e tecnico-didattiche per tipo e grado di scuole, al numero degli alunni, al tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni di ciascun ordine e grado di istruzione, nonché alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative di ciascun istituto.

2.5 Fino all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è determinata dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

2.6 Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233, e a decorrere dall’anno scolastico successivo all’emanazione del regolamento di cui al comma 5, la consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola è determinata su base regionale e ripartita per aree provinciali o sub-provinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore ed in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

articolo 3 - (dotazione organica)

3.1 La dotazione organica provinciale di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, è commisurata ai carichi di lavoro di ciascuna istituzione scolastica autonoma, conseguenti al numero degli alunni, alla durata del tempo scuola ed al rapporto docenti/alunni, alle attività di educazione permanente e corsi di istruzione degli adulti, al numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate nonché, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, al numero e alle specializzazioni dei laboratori e alle eventuali strutture funzionali allo svolgimento dell’attività didattica.

3.2 La dotazione organica è determinata secondo i parametri contenuti nella tabella "1", costituente parte integrante del presente provvedimento. Essa si applica alle scuole e istituti di ogni ordine e grado e sostituisce la tabella "3" di cui all’articolo 548 del testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200, al temine dell’anno scolastico 1999/2000 cessa l’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10 e 11 dello stesso decreto.

3.3 Per effetto del trasferimento allo Stato del personale degli Enti locali, secondo quanto disciplinato dall’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, citata in preambolo, la tabella di cui al comma 2 si applica, per le parti di rispettiva pertinenza, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

3.4 Con la tabella "4", costituente parte integrante del presente decreto, sono determinate le consistenze delle dotazioni provinciali, previste per l’anno scolastico 2000/2001, relative alle scuole ed istituti di cui al comma 2, nonché alle istituzioni elencate agli articoli 6 e 7.

articolo 4 - (assistenti tecnici)

4.1 La dotazione organica di istituto relativa al profilo professionale di assistente tecnico, per i licei classici e scientifici, gli istituti e scuole magistrali, gli istituti d’arte e i licei artistici, nonché per gli istituti tecnici commerciali e per geometri con personale a carico delle province fino al 31 dicembre 1999, è determinata dalla giunta esecutiva di ciascun Istituto con riguardo al numero degli assistenti di cattedra, insegnanti tecnico-pratici o docenti d’arte applicata e degli assistenti tecnici in servizio nell’anno scolastico 1999/2000, tenendo conto, inoltre, delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5.

4.2 Per gli istituti tecnici e professionali, la dotazione organica è determinata, con riferimento all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto relativa all’anno scolastico 2000/2001, mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto, in ragione di una unità per ogni laboratorio funzionante per 36 ore settimanali e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore. Ove si verifichi la situazione descritta dal comma 3, la giunta esecutiva dovrà commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area e dalla necessità di assicurare la presenza in ciascun laboratorio per almeno 12 ore settimanali di servizio, comprensive delle mansioni per lo svolgimento delle diverse attività proprie del profilo.

4.3 Al fine di evitare duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali, secondo quanto contemplato dall’articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, il supporto tecnico alla funzione docente, relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti, deve essere prestato, dall’assistente tecnico, nei tempi strettamente necessari ad assicurare la predisposizione dei materiali occorrenti e il funzionamento delle attrezzature e degli strumenti tecnico-scientifici, in conformità alla programmazione delle esercitazioni, nonché la sicurezza degli alunni.

4.4 Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 3, i tempi di lavoro che non comportino l’indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l’area di competenza professionale degli stessi.

4.5 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 2 si costituiscono, nella medesima istituzione scolastica, posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell’orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazione compresi nella stessa area omogenea secondo le corrispondenze elencate nella tabella "3" costituente parte integrante del presente provvedimento.

articolo 5 - (addetti alle aziende agrarie)

5.1 Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l’agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l’attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

5.2 L’istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l’affidamento delle mansioni previste per l’addetto all’azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio, dichiaratisi disponibili ad assumere tale incarico.

5.3 I dirigenti scolastici provvedono alla copertura dei posti, nei limiti previsti dal comma 2, mediante assunzioni per il profilo professionale di bracciante agricolo, con richiesta di avviamento al lavoro ai competenti centri provinciali per l’impiego.

articolo 6 - (centri territoriali permanenti)

6.1 Ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un’unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

6.2 La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un’unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

articolo 7 - (istituzioni educative)

7.1 Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell’articolo 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n.178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all’articolo 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, un’unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

7.2 Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri di cui alla tabella "1" per le dotazioni attinenti le istituzioni scolastiche, e quelli della tabella "2" con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

7.3 La tabella "2" costituisce parte integrante del presente decreto. Essa sostituisce le tabelle 3a, 3b, e 3c allegate al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n.200.

7.4 Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alle note in calce al prospetto 1/A della tabella "1" di cui all’articolo 3.2. Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella "1", concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18.6.1998, n.233.

7.5 Gli organici delle istituzioni di cui al presente articolo sono determinati secondo le modalità contemplate all’articolo 3. E’, peraltro, assicurato alle scuole annesse a istituzioni educative un assistente amministrativo con funzioni di coordinamento delle attività rispettive della scuola di base e della scuola secondaria superiore.

articolo 8 - (lavori socialmente utili e contratti di appalto)

8.1 Nelle istituzioni scolastiche ove siano utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, alla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle "1" e "2", deve essere sottratto il numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

8.2 Nelle istituzioni scolastiche ove il servizio di pulizia degli spazi e dei locali sia espletato da personale estraneo all’amministrazione, per effetto di contratti di appalto già stipulati dagli enti locali e nei quali l’amministrazione statale sia subentrata, dalla consistenza della dotazione organica di istituto del profilo professionale di collaboratore scolastico deve essere detratto il venticinque per cento dei posti.

8.3 Sulle ore residuali, derivanti dalla sottrazione dei posti operata per effetto dei commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 9 - (disposizioni finali e transitorie)

10.1 In attesa della emanazione delle norme applicative del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, la determinazione e la gestione degli organici in ambito provinciale resta attribuita alla competenza dei provveditori agli studi.

***********

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.20

Il Ministro - Tullio de Mauro

Tabella "1"

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica
Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media

numero
alunni

direttore servizi amministrativi

assistenti
amministrativi

collaboratori
scolastici

fino a

300

1

1

5

 

375

1

2

6

 

450

1

2

7

 

500

1

2

8

 

525

1

3

8

 

600

1

3

9

 

675

1

3

10

 

700

1

3

11

 

750

1

4

11

 

800

1

4

12

 

825

1

4

12

 

900

1

4

13

 

1000

1

5

14

Note:

a) Gli alunni della scuola materna statale concorrono alla determinazione dell’organico del circolo didattico e dell’istituto comprensivo.

b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un’unità rispetto alla presente tabella.

c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un’unità rispetto alla presente tabella

d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un’unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.

e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un’unità.

f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola materna a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola elementare a tempo pieno, è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

g) Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

h) Negli istituti comprensivi, circoli didattici e scuole medie, qualora si svolgano corsi integrativi o progetti co-finanziati dall’Unione Europea, ovvero attività extracurricolari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva, la dotazione organica degli assistenti amministrativi è incrementata di un’unità; la dotazione dei collaboratori scolastici è incrementata di una o due unità in relazione alle effettive esigenze accertate.

i) Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

l) Ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un’unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

m) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica
Licei classici, scientifici e istituti magistrali

numero
alunni

direttore servizi amministrativi

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

(e)

collaboratori scolastici

fino a

300

1

3

 

5

 

400

1

3

 

6

 

500

1

4

 

7

 

600

1

4

 

8

 

700

1

5

 

9

 

800

1

5

 

10

 

900

1

6

 

11

 

1000

1

6

 

12

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell’organico di istituto.

b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un’unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo mentre l’organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un’unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurriculari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dall’Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due un’unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all’istituto strutture destinate all’attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei suddetti progetti e/o corsi è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall’articolo 4 del decreto ministeriale ___ __ _____ n.___.

f) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un’unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica
Istituti tecnici e professionali

numero
alunni

direttore servizi amministrativi

assistenti amministrativi

assistenti tecnici
(e)

collaboratori scolastici

fino a

300

1

4

 

6

 

375

1

4

 

7

 

450

1

5

 

8

 

500

1

5

 

9

 

525

1

6

 

9

 

600

1

6

 

10

 

625

1

6

 

11

 

675

1

7

 

11

 

750

1

7

 

12

 

825

1

8

 

13

 

875

1

8

 

14

 

900

1

9

 

14

 

975

1

9

 

15

 

1000

1

9

 

16

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell’organico di istituto.

b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un’unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo; oltre 1.000 alunni, analogamente, l’organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un’unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo.

c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l’agricoltura e l’ambiente, l’industria e l’artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l’arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un’unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un’unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

d) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due un’unità, in relazione alle esigenze effettivamente accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all’istituto strutture destinate all’attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

e) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per ciascuna di esse.

f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall’articolo 4 del decreto ministeriale ___ __ _____ n.___.

g) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.

h) Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un’unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica
Istituti d'arte e licei artistici

numero
alunni

direttore servizi amministrativi

assistenti amministrativi

assistenti tecnici
(e)

collaboratori scolastici

fino a

300

1

4

 

7

 

360

1

4

 

8

 

420

1

5

 

9

 

480

1

5

 

10

 

540

1

6

 

11

 

600

1

6

 

12

 

660

1

7

 

13

 

720

1

7

 

14

 

780

1

8

 

15

 

840

1

8

 

16

 

900

1

9

 

17

 

960

1

9

 

18

 

1000

1

10

 

19

Note:

a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell’organico di istituto.

b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un’unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall’ottantesimo di ogni gruppo; l’organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un’unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo.

c) Qualora siano svolte attività pomeridiane extracurricolari e sportive ovvero siano istituiti progetti transnazionali cofinanziati dalla Unione Europea o corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una o due unità, in relazione alle esigenze accertate; analogamente si procede qualora siano annesse all’istituto strutture destinate all’attività didattica o sportiva, officine e laboratori di grandi dimensioni e di particolare complessità funzionale. In presenza dei progetti e/o corsi sopraindicati, è assegnato un ulteriore assistente amministrativo.

d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità per ciascuna di esse.

e) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall’articolo 4 del decreto ministeriale ___ __ _____ n.___.

f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

g) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un’unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "2"

Prospetto2/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative
Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

numero convittori

assistenti amministrativi
(a) (b)

collababoratori scolastici

guardarobieri

cuochi

infermiere

fino a

30

2

1

11

2

3

1

 

50

2

1

14

2

3

1

 

75

2

1

16

2

3

1

 

100

3

1

18

3

3

1

 

125

3

2

21

3

4

1

 

150

3

2

23

3

4

1

 

175

4

2

25

3

4

1

 

200

4

2

27

3

4

1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un’unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevat