CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

  COMPARTO SCUOLA

 

Quadrienno normativo 1998-2001 e

biennio economico 1998-99

del personale del comparto scuola

 

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 109 alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999

 

Indice

 

Titolo I - Rapporto di lavoro  

                                          

Capo I - Disposizioni generali                                                                             pag. 2

 

Capo II - Relazioni sindacali                                                                                pag. 6

 

Capo III - Norme comuni                                                                                     pag.18

 

Capo IV - Norme di area

           

                     Sezione I - Capi d’Istituto                                                              pag. 48

                    Sezione II - Personale docente                                            pag. 53

                     Sezione III - Personale ATA                                               pag. 66

 

 

Capo V - Particolari tipologie di corsi                                                             pag.  78

 

Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali                                           pag. 80

 

Capo VII - Disposizioni finali ed integrative                                                     pag.91

 

Tabella A

Tabella B

Tabella C

Tabella D1

Tabella D2

Tabella E

 

Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90                                           pag.123

 


Titolo I - Rapporto di lavoro

 

 

CAPO I  - DISPOSIZIONI GENERALI

 

 ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA DEL PRESENTE CONTRATTO

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavo­ro a tempo indeterminato o a tempo de­terminato appartenente al comparto di cui all'art. 8 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 2 giugno 1998. Il personale del comparto si articola nelle seguenti aree professionali:

a) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi;

b) area della funzione docente;

c) area della specifica dirigenza scolastica.

 

2. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica e fino al 31-12-2001 per la parte normativa.

 

3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipu­lazione, salvo diversa prescrizione del presente contrat­to. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti nego­ziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’ art. 51, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

 

4. Il presente contratto, alla scadenza,  si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una del­le parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le dispo­sizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

 

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre me­si dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai di­pendenti del comparto sarà corrisposta la relativa inden­nità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Per l' erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2,  del D.Lgs. n. 29 del 1993.

 

6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel presente biennio, secondo quanto previsto dall’accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.

 

7. Ai sensi dei decreti legislativi 24-7-1996, nn.433 e 434 il presente contratto di lavoro si applica anche al personale scolastico delle provincie autonome di Bolzano e Trento, salvo quanto disposto eventualmente in sede di contrattazione collettiva provinciale entro i limiti di compatibilità fissati dai richiamati provvedimenti

 

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ART. 51 d.lgs 29/1993                                                                  

   AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE 

                                      

I.   Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'A.R.A.N.. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni, per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

 

2.  L'A.R.A.N. informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

 

3.  Raggiunta I' ipotesi di accordo, l'A.R.A.N. acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate.  Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'A.R.A.N.. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

 

4.  Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'A.R.A.N. trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione d ' i compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (a), e successive modificazíoni.  La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutaioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica.  La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle' amministrazioni delle Regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città.  Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

 

5.  La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’Esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'A.R.A.N., al comitato di settore e al Governo.  Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'A.R.A.N. sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

 

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'A.R.A.N., sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

 

7.  In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Presidente dell'A.R.A.N. ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.

Art. 52.

Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva

nelle amministrazioni pubbliche e verifica

 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i contratti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma, lettera a), quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni.  L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero do di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

 

3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio. e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con i propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto. mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l’apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.

   

    4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica   

    allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari per essere 

    assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci . 1 relativi stanziamenti

    sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita

    autorizzazione legislativa.

   

    5 Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.

 


ART.  2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI

 

1. In attuazione dell'art. 53, del D.Lgs n. 29 del 1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30  giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.

 

2. Al fine di cui al comma 1 la parte interessata invia  all’altra apposita  ri­chiesta scritta con lettera raccomandata. La ri­chiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fat­ti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza  generale.

 

3. L'eventuale accordo sosti­tuisce la clausola controversa sin dall'inizio della vi­genza del contratto collettivo nazionale, integrativo e decentrato.

 

 

art. 53 del d.lgs 29/1993

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

 

1. quando insorgano controversie  sull'interpretazione  dei contratti collettivi, le parti  che li hanno sottoscritti si incontrano  per definire consensualmente il significato della clausola controversa.                      

 

2. l'accordo conseguito ai sensi del comma  1  sostituisce  con effetto retroattivo, dal momento del  suo perfezionamento con le procedure di cui all'articolo 51, la clausola contrattuale oggetto della controversia.          

 

3.  l'accordo  di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali  aventi ad oggetto  le materie regolate dall'accordo medesimo. Si applica la disposizione  dell'articolo 21l3, quarto comma, del codice civile.

 


Capo II - Relazioni sindacali

 

 

ART.  3 - OBIETTIVI E STRUMENTI

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

Il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti.

 

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

 

a) contrattazione collettiva: si svolge a livello integrativo nazionale e, ad autonomia realizzata, a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6; a livello provinciale è collocata la contrattazione decentrata di cui all’articolo 4, comma 2.

b) partecipazione: si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5.

c) interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all'art.2.

 

 

 


Art. 4 - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

 

 

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

I contratti collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale sono disciplinate le seguenti materie:

 

con cadenza annuale:

 

a)       i criteri generali di utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili per il miglioramento dell’attività formativa e per le prestazioni aggiuntive, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti;

b)       la mobilità interna al comparto ed incompartimentale;

c)       procedure  e criteri di utilizzazione del personale;

 

con cadenza quadriennale o inferiore, se richiesta dalle parti:

 

a) i criteri per la ripartizione delle risorse per l'erogazione della retribuzione integrativa legata ai processi di attuazione dell'autonomia;

b) i criteri per la assegnazione dell’indennità di direzione per i capi di istituto;

c) i criteri per la assegnazione dell’indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;

d) le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio e per l'aggiornamento, ivi compresi i piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero, nonché i criteri relativi alla ripartizione delle risorse ed alle modalità di verifica dei risultati conseguiti;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro;

f) l'ammontare delle risorse destinate ai progetti per le scuole situate nelle zone a rischio ed i criteri di allocazione e utilizzo delle medesime risorse a livello d'istituto, inclusa l'assegnazione di una quota dei fondi destinati alla formazione per il finanziamento di moduli formativi specifici per il personale e i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici obiettivi programmati;

g) articolazione e modalità di composizione dell'Osservatorio di orientamento e monitoraggio;

h) i criteri generali per la valutazione dei titoli culturali e professionali nonchè la quota di risorse, da riservare al trattamento economico connesso allo sviluppo della professionalità dei docenti e del personale ATA;

i) indennità di turno notturno, notturno – festivo e festivo del personale ATA ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative;

l)  quanto altro specificamente previsto nel presente contratto.

 

2. Presso ciascun ufficio scolastico provinciale, la contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:

 

a) l'utilizzazione del personale in altre attività di insegnamento, del personale soprannumerario nonché di quello collocato fuori ruolo;

b) i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;

c) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e le relazioni sindacali a livello provinciale;

d)       le opportunità formative per il personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie permanenti;

e)       l'esercizio dei permessi sindacali.

 

3. La contrattazione integrativa si svolge con i limiti dell’art. 45 del D.Lgs. 29/1993.

Entro il primo mese di negoziato le parti non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.

Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla con il completamento dell’autonomia scolastica. Fino a tale data rimangono in vigore gli accordi decentrati esistenti.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la contrattazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

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 art. 45 d.lgs 29/1993                                                                  

 contratti collettivi

                                                      

1. la contrattazione collettiva e'  nazionale e decentrata. essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di  quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'articolo   2,  comma 1, lettera c), della  legge 23 ottobre 1992, n.421.                                                                         

 

2. i contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.                 

 

3. i comparti sono determinati e possono essere  modificati, sulla base di accordi stipulati  tra l'agenzia di  cui all'articolo 50,   in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  con decreto del presidente del consiglio dei ministri, sentita la  conferenza  dei presidenti delle regioni per gli aspetti interesse regionale. fino   a  quando non sia stata costituita  l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica  provvede il presidente del consiglio dei ministri o un suo delegato

 

4. la contrattazione  collettiva decentrata e' finalizzata  al contemperamento tra le esigenze  organizzative, la  tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. essa si  svolge sulle materie e nei limiti   stabiliti dai contratti collettivi nazionali.                                                 

 

5. mediante contratti collettivi  quadro possono  essere disciplinate,  in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.                        

 

6. i  contratti  collettivi  quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.                  

 

7. i contratti collettivi nazionali di comparto  sono stipulati dall'agenzia di cui all'articolo 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative  sul piano nazionale,  nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul   piano  nazionale nell'ambito del comparto.                                                    

 

8. i  contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica, da  una  delegazione composta dal titolare del potere di   rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che  la presiede, da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati e,  per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e, nell'ambito della provincia  autonoma  di Bolzano, anche dalla confederazione sindacale maggiormente  rappresentativa  sul piano provinciale ai sensi dell'articolo 9  del decreto del presidente della repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.                                                 

 

9. le amministrazioni pubbliche osservano  gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo.                                

 


Art. 5 -  PARTECIPAZIONE

 

1.L’Amministrazione scolastica, nazionale, regionale e provinciale, nell’ambito della propria autonomia e delle proprie distinte responsabilità, fornisce informazioni e, ove necessaria, la relativa documentazione cartacea e/o informatica ai soggetti identificati all’articolo 9  sulle seguenti materie:

 

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;

b) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;

c) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;

d) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell’attività scolastica;

e) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;

f) andamento generale della mobilità del personale;

g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;

h) informazioni di cui al comma 6 dell'art.19.

 

2. Gli incontri per l’informazione si svolgono con cadenza almeno annuale. Essi hanno come oggetto il consuntivo degli atti di gestione adottati e i relativi risultati, nonché i progetti riguardanti le materie elencate. La documentazione relativa viene fornita ai sindacati con congruo anticipo. Gli organismi di cui all’articolo 9 possono richiedere nelle materie sopraelencate informazioni riguardanti singole istituzioni scolastiche.

 

3. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, può essere consensualmente decisa la formazione di commissioni paritetiche, per un esame più approfondito di singoli problemi al fine di avanzare proposte non vincolanti per l’Amministrazione e di formulare raccomandazioni ai soggetti della contrattazione decentrata.

 

4. Ricevuta l’informazione i soggetti sindacali di cui all’articolo 9 possono chiedere che si dia inizio alla procedura di concertazione sulle seguenti materie:

 

a) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale, anche con riferimento a quanto previsto, per il personale ATA, dall'art. 31, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 29 del 1993;

b) le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato.

 

La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 15 giorni dalla sua attivazione. Dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

Entro il 30-6-2000 la materia del presente articolo verrà rivista per adeguarla al completamento dell’autonomia scolastica, in coerenza con quanto previsto dal decreto legge n. 5 del 22 gennaio 1999, convertito in legge n.69/1999.

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la concertazione deve concludersi entro il 30 giugno.

 

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ART. 31 D.lgs 29\93

individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.        

 

1. in sede di  prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

 

c) alla revisione delle tabelle annesse  al decreto   del presidente della repubblica 31 maggio  1974, n. 420, al fine di  realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo i del presente  decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione  dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita'  scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita di personale previste nelle predette tabelle.

 

 

TESTO DEL DECRETO - LEGGE 22 GENNAIO 1999, N.5 CONVERTITO IN LEGGE. 24 MARZO 1999, N. 69,: "disposizioni urgenti in materia di  elezioni delle rappresentanze unitarie  del personale e di  valutazione della rappresentatività'  delle organizzazioni  e confederazioni sindacali nel comparto scuola"

 

art. 1. in deroga  a quanto diversamente  previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato  dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della rappresentatività' delle organizzazioni e con- federazioni sindacali:

 

a)       in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica,  le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47  del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29,  e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi  tra l'Aran e le confederazioni  sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 -bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

 

b)         in via transitoria, limitatamente al comparto "scuola", l'aran procede alla verifica della rappresentatività' delle organizzazioni e  delle confederazioni, di cui  all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 novembre   1997, n. 396,  come modificato dal decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre  del 2001 l'aran provvede, limitatamente  al  comparto "scuola", alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del  personale, ai sensi dell'articolo  47-bis del decreto legislativo 3 febbraio  1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.                                            

art. 2  il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.                                      

 


 

Art. 6 -  RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

1. A livello di ogni istituzione scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del capo di istituto e degli organi collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dal presente articolo.

 

2. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi d’istituto ciascuna istituzione scolastica è sede di contrattazione integrativa.

 

3. Il capo di istituto fornisce ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9 un'informazione preventiva, consegnando l'eventuale documentazione, sulle seguenti materie:

 

a)       proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b)       modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa;

c)       utilizzazione dei servizi sociali;

d)       modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti dall’articolo 2 dell'allegato accordo sull'attuazione della legge 146/1990;

e)       attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

f)         attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto o con altre risorse derivanti da convenzioni ed accordi;

g)       criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello svolgimento delle attività aggiuntive;

h)       criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica; ritorni pomeridiani.

i)         modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l’individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

l)  criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.

 

4. Sulle seguenti materie l'informazione è successiva:

 

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.

L'informazione viene fornita in appositi incontri da concordare tra le parti.

 

5. Fino al 31 agosto del 2000, ricevute le informazioni relative ai punti b), c) , d), e), h) ed i) del comma 3, ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9 può chiedere un esame dell'argomento oggetto di informazione. Il capo di istituto informa della richiesta ricevuta i soggetti sindacali presenti nella scuola e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un’intesa entro 15 giorni. Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con l’attribuzione della dirigenza ai capi di istituto le materie indicate nei predetti punti b), c), d), e), h) ed i) sono oggetto di contrattazione integrativa.

 

6. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico tutte le procedure previste dal presente articolo debbono concludersi nei termini stabiliti dal provveditore agli studi per le questioni che incidono sull’assetto organizzativo provinciale e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni, nonché la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie.

 

 

 


ART. 7 – ESAME DELLO STATO DELLE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DECENTRATO

 

Entro il 30 giugno 2000, l’ARAN e le OO. SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno per esaminare lo stato delle relazioni sindacali a livello decentrato, anche sulla base di un monitoraggio a campione i cui risultati saranno messi a disposizione delle stesse OO.SS. e del Ministero della P.I.


Art. 8 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

 

Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.

 


Art. 9 -   Composizione delle delegazioni

 

1. Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:

 

I - A LIVELLO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

 

a) Per la parte pubblica:

- dal Ministro o da un suo delegato;

- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa.

 

b) Per le organizzazioni sindacali:

  - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente C.C.N.L.

 

 

II - A LIVELLO DI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE E PROVINCIALE

 

a) Per la parte pubblica:

-  dal dirigente titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato, da due funzionari dell'ufficio medesimo, di area C. L'amministrazione può avvalersi, in qualità di consulenti, di capi d'istituto e altro personale scolastico esperto nella materia.

 

b) Per le organizzazioni sindacali:

                 - dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria

                    firmatarie del presente C.C.N.L.

 

III -A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

 

a)       Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico;

 

b)       Per le organizzazioni sindacali: - dalle R.S.A. (fino alla elezione delle R.S.U.) affiliate alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi degli articoli 47, comma 2, e 47 bis del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni;

-          dalle R.S.U.  e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del 

      presente CCNL come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 

      costituzione delle RSU.

 

2. L’amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra­zioni (A.RA.N.).

 

 

CAPO III - NORME COMUNI

 

ART. 10  - DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

 

1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti  ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti  a compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.

Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve essere data integrale attuazione alla normativa in materia di semplificazione e trasparenza amministrativa.

 

2. La formazione continua, iniziale ed  in servizio, costituisce una risorsa che l'amministrazione scolastica è tenuta a fornire al personale scolastico per migliorarne la qualità professionale e l'attitudine a realizzare le esigenze connesse al regime di autonomia della scuola prefigurato dalla normativa vigente.

Spetta al datore di lavoro garantire l'equa fruizione delle opportunità formative da parte dei capi d’istituto, del personale docente, educativo e ATA, inclusi i docenti assunti a tempo determinato che provengano dalle graduatorie ad esaurimento.  In ogni caso, saranno assicurate le concrete  condizioni di fruibilità legate a specificità territoriali.

 

3. La normativa sulla semplificazione amministrativa deve trovare applicazione anche relativamente agli atti di certificazione posti in essere con il concorso dei docenti.

 

4. In relazione alla semplificazione amministrativa, per quanto riguarda la disposizioni  non contrattualizzate, viene costituito, entro il 30 giugno 1999, un  apposito gruppo di lavoro presso il Ministero Pubblica Istruzione.

 

 

ART. 11 - MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI NELLE SCUOLE SITUATE IN ZONE  A RISCHIO

 

1. Il Ministero della P.I. entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa con le organizzazioni sindacati firmatarie e le altre Amministrazioni Pubbliche per il necessario coinvolgimento ai fini dell’attuazione di interventi integrati, individua, tenuto conto delle risorse disponibili, le scuole situate nelle zone a rischio di devianza sociale e criminalità minorile e caratterizzate da abbandoni scolastici sensibilmente superiori alla media nazionale.

 

2. Le scuole situate nelle predette zone possono elaborare progetti  finalizzati al recupero dell’insuccesso scolastico. Saranno finanziati i progetti scelti dal Ministero della P.I. in base alle disponibilità delle risorse complessive previste nella contrattazione integrativa di cui al successivo comma 5 ed ai criteri selettivi ivi individuati.

 

3. Al personale coinvolto nel progetto di cui al precedente comma sarà corrisposta  un’indennità mensile accessoria commisurata alle prestazioni esigibili per la durata prevista dalla realizzazione del progetto stesso;

 

4. La dichiarazione di disponibilità ad assicurare la permanenza per la durata prevista dalla realizzazione del progetto, e comunque non inferiore a tre anni, dà titolo alla precedenza ai fini del trasferimento alle scuole di cui sopra.

 

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati:

·         i criteri generali per la selezione dei progetti da finanziare;

·         i criteri generali di verifica dei risultati in relazione agli specifici   

              obiettivi programmati;

·         i criteri di utilizzo a livello d’istituto delle risorse destinate al personale coinvolto nei progetti, inclusa l'assegnazione di una quota al finanziamento di moduli formativi specifici per il personale nell’ambito delle risorse disponibili per la formazione del personale scolastico.

 

6. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della Pubblica Istruzione promuoverà le opportune iniziative per assicurare l’integrazione interistituzionale degli interventi e delle risorse.


 

ART. 12 - FORMAZIONE IN SERVIZIO

 

1. Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione ed in servizio, di mobilità, riqualificazione e riconversione professionale, nonché di interventi formativi finalizzati a specifiche esigenze.

La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

In sede di contrattazione integrativa nazionale, sulla base della quale entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento il Ministero della P.I. emana apposita direttiva, sono definiti gli obiettivi formativi assunti come prioritari con particolare riguardo:

-        ai processi di autonomia e di innovazione in atto;

-        al potenziamento e al miglioramento della qualità professionale;

-        al potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli abbandoni e all’esigenza di formazione continua degli adulti.

-        ai processi di informatizzazione, con particolare riguardo alla valorizzazione della professionalità ATA in connessione con l’attuazione dell’autonomia organizzativa e amministrativo – contabile.

 

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l’Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie.

Le somme destinate alla formazione e non spese  nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti i tempi, i livelli e le materie della contrattazione decentrata. Sono altresì definiti i criteri di ripartizione delle risorse. In via prioritaria si dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate dal collegio dei docenti, necessarie per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa.

 

3. Anche allo scopo di potenziare gli strumenti di controllo qualitativo della spesa è istituito a livello nazionale un Osservatorio di orientamento e monitoraggio, con la partecipazione di esperti.

Non oltre il 30 giugno 2001 le parti contraenti valuteranno l’opportunità di una revisione dell’organismo ai fini del prossimo rinnovo contrattuale. Nel frattempo, allo scopo di attivare la costruzione di una rete di servizi formativi a livello territoriale, sarà avviato il decentramento funzionale dell’Osservatorio a livello regionale. Articolazione e modalità di composizione dell’Osservatorio saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa nazionale, in modo da assicurare la massima funzionalità e snellezza operativa.

 

4. L'Osservatorio non ha compiti di gestione diretta.

In raccordo coi processi di riforma in atto, l'Osservatorio individua:

- i fabbisogni formativi;

- le metodologie generali dei moduli formativi corrispondenti al fabbisogno quali-quantitativo di risorse umane e alla loro riconversione professionale;

- i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti alle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni – obiettivo  di cui all'articolo 28. Con riferimento alle medesime funzioni, contribuisce altresì alla progettazione dei relativi corsi di formazione finalizzata, individuandone gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione degli stessi;

- le linee generali per la formazione del personale coinvolto nella realizzazione dei progetti di cui all'articolo 11.

L’Osservatorio attua, inoltre, relativamente alla tipologia  delle funzioni individuate dalle singole istituzioni scolastiche, il monitoraggio dei relativi incarichi di cui all’articolo 28 assicurando la massima pubblicizzazione agli esiti del monitoraggio stesso.

 

5. In sede di contrattazione integrativa nazionale sono definiti gli standard organizzativi e di costo e i criteri per determinare i requisiti richiesti ai soggetti privati che intendano svolgere attività formative riconosciute dall’Amministrazione.

ART. 13 - FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE

 

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 

 

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di insegnamento.

 

3. Il personale docente può usufruire, con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi dei diversi gradi scolastici, di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di aggiornamento riconosciute dall’Amministrazione.

 

4. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a livello centrale o periferico o dalla istituzione scolastica di appartenenza è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

 

5. E’ abrogato l’articolo 28 CCNL del 4 agosto 1995, ad eccezione dei commi 12 e 13.

 

 

 

 


 

ART.  14 - FORMAZIONE INIZIALE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

 

1.L’avvio dell’applicazione della legge 341/90 (formazione universitaria per i docenti) rappresenta un’occasione per:

 

- un impiego di competenze professionali della scuola presso le sedi universitarie, in attività di formazione non esclusivamente rivolte al tutoraggio, per le quali andranno definiti  nel rispetto dell’autonomia universitaria appositi istituti contrattuali nell’ambito dei finanziamenti previsti dalla legge 3-8-1998, n.315.

-   valorizzare la scuola quale sede che contribuisce alla formazione dei futuri docenti.

 

In apposita sequenza contrattuale saranno disciplinati:

a) le procedure di mobilità dei docenti con funzioni di tutoraggio presso le sedi universitarie;

b)       le procedure di mobilità dei docenti con altre funzioni nelle università;

c)       le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio presso le sedi scolastiche e delle funzioni di supporto dell’attività scolastica da parte dei docenti in formazione.

 

2. Per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea o alle scuole di specializzazione, dovranno essere previste specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro e l’utilizzo dei permessi di studio retribuiti per consentirne la frequenza. La formazione del personale di nuova assunzione, si realizza, in particolare mediante corsi di formazione gestiti in sede di reti di scuola anche sulla base di programmi definiti dall’Amministrazione.

 

 

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   legge 19 novembre 1990, n. 341.                                              

riforma degli ordinamenti didattici universitari.                

 

art. 1.                                                                   

titoli universitari                                                       

 

1. le università rilasciano i seguenti titoli:                           

   a) diploma universitario (du);                                            

   b) diploma di laurea (dl);                                                

   c) diploma di specializzazione (ds);                                       

   d) dottorato di ricerca (dr).                                             

 

art. 2.                                                                   

diploma universitario  

                                                  

1.  il corso di diploma si svolge nelle  facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della  comunità economica   europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine  di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti  culturali e  scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.                                                                      

 2. le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle  lauree e  dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti  di cui all'articolo 9, comma primo, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.  

  

art. 3.                                                                    

diploma di laurea      

                                                  

1. il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.     

                                          

2. uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme  del relativo stato giuridico. il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione  ai  concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. il diploma di laurea dell'indirizzo per  la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello stato.  i concorsi hanno funzione abilitante. ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti  corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i  ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

 

3. entro due  anni dalla  data di entrata in vigore  della presente legge, con decreto  del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei  ministri su proposta del ministro dell'università e  della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del consiglio universitario nazionale (cun), di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione (cnpi), acquisito il parere del consiglio di stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e  contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. i ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma quinto,  della legge 9 maggio 1989, n. 168 , integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di  cui all'articolo 4,  comma secondo, della presente legge.

                                                                       

4. il decreto del presidente della repubblica  di  cui al comma terzo contiene altresì norme per  la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini  di adeguarla alle particolari  situazioni di  bilinguismo di cui agli    articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione valle d'Aosta, d'intesa con i ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con  quelle  dei paesi dell'area linguistica francese.                                                        

  

5. convenzioni per gli  insegnanti  delle  scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua  slovena e di quelle delle  località ladine possono  essere stipulate  dalle  province autonome di Trento  e di  Bolzano e dalla  regione Friuli-Venezia-Giulia, d'intesa con i  ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.                                                                     

 

6.  con lo stesso decreto del  presidente della repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i  ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri ministri interessati, sono individuati  i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma secondo  e' titolo valido   per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.                       

 

7. i corsi di laurea di cui al comma secondo sono attivati a  partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del presidente della repubblica di cui al comma terzo.                                   

 

8. con decreto del ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono stabiliti i tempi e le modalità per  il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche  con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.     

 

art. 4.                                                                   

diploma di specializzazione                                               

 

1. il diploma di specializzazione si  consegue,  successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione  di specialisti in settori professionali determinati, presso  le scuole di specializzazione di cui  al decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162 .                                           

 

2. con una specifica  scuola di specializzazione  articolata in indirizzi, cui contribuiscono  le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le  attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione,  anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli   insegnanti delle scuole  secondarie, prevista dalle norme del  relativo stato giuridico. l'esame finale per  il conseguimento del diploma ha valore di esame  di stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione  costituiscono titolo di ammissione ai  corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.                                     

  

3. con decreto del presidente della repubblica, da adottare nel  termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma terzo, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma secondo del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione  professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti  i  criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi settimo e ottavo.           

 

4. con lo stesso  decreto del  presidente della repubblica di cui al comma terzo o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i ministri di  grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione  di cui al comma secondo che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami  di abilitazione  per l'esercizio  delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.       

  

art. 5.                                                                   

dottorato di ricerca                                                      

  

1. i corsi di dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.                                                                 

 

 art. 6.                                                                   

 formazione finalizzata e servizi didattici integrativi                    

 

1. gli statuti delle università debbono prevedere:                       

  

a)  corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra  i  ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse  ai  sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , per l'iscrizione agli  studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

 

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;   

 

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.             

 

2. le università possono inoltre attivare, nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello stato: 

                           

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

                             

b) corsi di educazione  ed attività  culturali  e formative  esterne, ivi compresi quelli per  l'aggiornamento  culturale degli adulti,  nonché quelli per la formazione permanente,  ricorrente e  per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.                

 

3. le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.                                                        

 

4. i criteri e le  modalità di  svolgimento  dei  corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma primo, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo  le  norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.                            

 

art. 7.                                                                   

disposizioni per le scuole dirette a fini speciali

                       

1. entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a  fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:                                          

   a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;                   

   b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.                     

 

2. trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma primo, le scuole dirette  a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.                                            

 

3. l'attivazione di nuove scuole dirette a fini  speciali e' limitata alle tipologie esistenti e a quelle già  previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.                                                           

 

4. le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma  primo, lettera b), o attivate ai sensi del comma terzo, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n.162, fino alla data di entrata in  vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.                                                   

 

5. lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.                                       

 

art. 8.                                                                   

collaborazioni esterne        

                                            

1. per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici  e  privati, con facoltà di prevedere  la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

 

2. le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento  alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di  istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

 

3. i  consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione. 

 

art. 9.                                                                    

ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di  specializzazione                                                                      

  

1. entro due anni  dalla  data di entrata in vigore della  presente legge, con uno o più  decreti del presidente della repubblica, adottati su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di  laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.    

                                                           

2.   i decreti di  cui al comma primo sono emanati  su conforme parere del cun, il quale lo esprime uditi  i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:                                  

  

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;                 

 

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la  ricomposizione o la riconversione innovativa degli  insegnamenti  secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;                                     

  

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nella facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;                                

  

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per  raggiungere definiti  obiettivi didattico-formativi, da  includere necessariamente  nei curricula  didattici,che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per  l'esercizio delle professioni  o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;          

  

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

  

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.                    

  

3. con la medesima procedura si provvede alle  successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi primo e secondo.                 

  

4. il ministro dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del cun, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle  scuole di specializzazione ed ai  corsi  per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.                               

  

5. fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma sesto, e dell'articolo 4, comma quarto,  con decreti del presidente della repubblica adottati su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di  concerto con i ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali  del pubblico  impiego e le  attività professionali per accedere ai  quali  sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.                                                                       

  

6. con decreto del presidente della  repubblica, adottato  su proposta del ministro dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica, su conforme parere del cun, di concerto con il ministro per   la funzione pubblica, sono  dichiarate  le equipollenze tra i  diplomi universitari  e quelle tra i diplomi di laurea  al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico  impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.                                                      

  

art. 10.                                                                  

consiglio universitario nazionale                                          

  

1. il consiglio universitario  nazionale (cun)  e' organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.                                      

  

2. il cun svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:                                        

  

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;                            

  

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;    

  

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;                                              

  

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in  materia di ordinamenti didattici;                                              

  

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.                        

  

3. per le materie di  cui alle lettere c) e  d) del comma secondo, il cun, si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del presidente della repubblica n. 382 , esprimono proposta vincolante.                                                         

  

4. il cun e' composto da:                                                  

  

a) trenta membri eletti in  rappresentanza delle aree di  cui all'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382;       

  

b) otto rettori designati dalla conferenza permanente dei rettori delle università italiane;                                                         

  

c)  otto studenti eletti dagli  studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;                                                                     

  

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;                                                                    

  

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo   delle  università,  designati dal consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (cnel);                                           

  

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal  consiglio nazionale delle ricerche (cnr).                                                              

5. i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel cun e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma secondo.                                 

  

6.  le modalità di elezione e di designazione dei componenti di  cui alle lettere a), b), c) e d) del comma quarto, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree  proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse   componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del cun  sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) e' comunque attribuito ai professori e ai  ricercatori afferenti  a ciascuna area. sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere  del consiglio di stato, esprimono parere le competenti

commissioni permanenti della camera dei deputati e del senato della repubblica.                                                                          

  

7. i componenti del cun sono  nominati con decreto del ministro  dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. il cun elegge  il presidente tra i suoi componenti.                                                            

 

8. a modifica di quanto  previsto dall'articolo 67 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , di ciascun comitato consultivo  di cui al comma terzo fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di   discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del cun. La corrispondenza dei gruppi di discipline  e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono  determinate con decreto del ministro dell'università e  della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il cun.                           

  

9. per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il cun elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la  presiede, da  due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. per ciascuna categoria di membri sono  eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore più anziano in  ruolo. A  parità di  anzianità  di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione  dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori  ordinari  ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la  partecipazione  dei  professori ordinari ed associati e dei  ricercatori se si procede nei  confronti dei ricercatori. nel caso di concorso  nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle  categorie interessate. Le funzioni di  relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31 , e' abrogato.                       

 

art. 11.                                                                  

autonomia didattica                                                       

  

1. l'ordinamento degli  studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e  delle attività formative di cui all'articolo 6, comma secondo, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". il regolamento e' deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il ministro, sentito il cun, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i  quali senza che il  ministro  si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. il regolamento e' emanato con decreto del rettore.                                                  

  

2. i consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di  insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia  delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione  della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di  frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori,  i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per  il conseguimento  di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti  di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e  di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al   riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma secondo, lettera d).                                  

  

3.  nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università,  deliberate dagli organi competenti,   può  essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università'  anche in  forma consortile con il concorso di  altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. tali strutture possono essere costituite  con  decreto del  ministro dell'università' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il ministro del tesoro.            

art. 12.                                                                  

  

attività di docenza                                                      

1. i professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e  dall'articolo   4  del decreto del presidente della repubblica 10 marzo 1982, n. 162  , adempiono ai compiti  didattici nei corsi di diploma universitario  e nei corsi di cui all'articolo 6, comma primo,  lettera a), e comma secondo, della presente legge. i ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n.  382, adempiono ai compiti didattici  in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità' di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.                                                            

  

2. e' altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.                           

  

3. ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche, secondo  le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori  e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza  di ulteriori corsi  o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. la programmazione  deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.                                                        

  

4. i ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di  diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.                                     

  

5. il primo comma  dell'articolo 114 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , già sostituito dall'articolo 3 della legge

13 agosto 1984, n. 477, e' sostituito dal seguente:                          

  

"gli affidamenti e le supplenze possono  essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e  a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di  ruolo e  di ricercatori confermati,  appartenenti  al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza,  da parte del consiglio  di facoltà, a quelle presentate dai professori".                                 

  

6. gli insegnamenti nei corsi di laurea e di  diploma sono di norma  sdoppiati ogni  qualvolta il  numero degli esami sostenuti  nell'anno precedente, moltiplicato  per il rapporto tra gli iscritti  nell'anno in  corso e gli  iscritti dell'anno precedente, supera 250. gli insegnamenti  sdoppiati possono essere coperti dai  professori e dai   ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.                                                             

  

7. la supplenza o l'affidamento  di  un corso o  modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e  per i ricercatori dalle  rispettive norme, sono  conferiti a titolo gratuito. le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri   a   carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva  la possibilità di quanto previsto  dal quinto comma dell'articolo  9 del decreto del presidente della repubblica 11  luglio 1980, n. 382.                                                                 

  

8. l'istituto  del contratto previsto dal decreto del presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e dal decreto del presidente della   repubblica 10 marzo 1982, n. 162  ,  si estende ai corsi di diploma universitario. per i  professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del presidente  della  repubblica 11 luglio 1980,  n. 382 , e successive modificazioni.                                            

   

art. 13.                                                                   

tutorato                                                                  

 

1. entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.                     

2. il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto  il corso degli  studi,  a  renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli  ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.                                                        

  

3. i  servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto  allo studio  e  con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.                           

 

art. 14.                                                                  

settori scientifico-disciplinari                                          

 

1. entro  due anni  dalla data di entrata in  vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del presidente della repubblica, adottati previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del cun, il quale  lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all' articolo 67 del decreto del presidente della  repubblica 11 luglio 1980,  n. 382 , gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico- disciplinari in base a criteri di omogeneita' scientifica e didattica. sulle proposte del ministro esprimono il proprio parere, nel termine  perentorio di novanta giorni, le facolta' interessate.                                                                   

   2. il decreto o i decreti di cui al comma primo stabiliscono la pertinenza delle titolarita' ai   settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma primo, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.    

   art. 15.                                                                  

   inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori                   

   1. i professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori  scientifico-disciplinari definiti ai  sensi dell'articolo 14.                                                             

   2. l'attribuzione dei compiti didattici avviene,  sentiti gli interessati, nel rispetto della loro liberta' di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.                                                         

   3. i professori di ruolo in servizio alla data di entrata in  vigore della presente legge conservano la responsabilita' didattica del  corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilita'  di altro corso loro attribuito dal consiglio di facolta'.                             

   art. 16.                                                                  

   norme finali                                                              

   1. nella presente  legge, nelle dizioni "ricercatori" o  "ricercatori confermati" si intendono comprese anche quelle di "assistenti di  ruolo ad esaurimento" e di "tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'  articolo 50 del decreto del  presidente della repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto"; nella dizione  "corsi di diploma" si intende compresa anche quella di "corsi delle scuole dirette a fini speciali" fino alla loro trasformazione o soppressione.                  

   2.  l'istituzione e l'attivazione  dei corsi  di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di  dottorato di   ricerca, saranno attuate  in conformita' alle  disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'universita', nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'  articolo 17, comma primo, della  legge 7 agosto 1990, n. 245 , e tenuto conto altresi' del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti   pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo,  nonche' risparmi conseguiti con una piu' flessibile ed intensa utilizzazione dei

docenti e con  una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti gia' previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.                                                   

   3. nella prima applicazione della presente legge, le universita' che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio  ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma secondo dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora cio' risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo,   le universita' possono altresi' attivare anche insegnamenti  previsti per gli ulteriori anni del corso.                                                        

   4. le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli  aventi valore di laurea, ovvero   scuole che nella  loro unitaria costituzione sono articolate in piu' corsi, anche autonomi, di diverso  livello di studi per il conseguimento di distinti titoli  finali, possono  essere  confermate dalle universita' con atto ricognitivo   adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.          

art. 17.                                                                  

 (omississ)

 

 

Legge n. 315 del 3.8.1998

 

art. 1.

1. e' autorizzata la spesa:                                                 

a) di lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4 miliardi a  decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo misure e criteri determinati con decreto del ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica, assicurando anche, a  partire dal 1  gennaio 1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2,  comma 26,  primo periodo, della legge 8  agosto 1995, n. 335, nonche' di cui  all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

b) di lire  1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e  2000, per la copertura degli oneri derivanti da attivita' di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse  nazionale, nonche' dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attivita'. l'importo dei compensi e' determinato con decreto del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;                                              

c) di lire  2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo  per il 1999 e di lire 1 miliardo    per il 2000, finalizzata al funzionamento   degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezza- ture didattiche;

d) di lire 1,830 miliardi per il 1998,  di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire 3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo della ricerca scientifica  e tecnologica, da  ripartire con decreti del ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. a valere sul fondo e nei limiti della disponibilita'  di cui alla presente  lettera si provvede alla copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto nel settore della ricerca  scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o le  indennita' per  i componenti, per attivita' di studio, indagine e rilevazione, di  fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e  valutazione nel predetto settore, nonche' per assunzioni a tempo determinato, per le predette attivita' e nel limite di quindici unita', secondo la normativa vigente per le pubbliche amministrazioni;     

e) di lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6  miliardi per  il 2000 per l'attuazione del progetto large binocular telescope, con contributo all'osservatorio astrofisico di arcetri;             

 f) di lire 52,5 miliardi per ciascuno degli  anni 1999 e 2000 per rifinanziare il fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni;                     

g) di lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3  miliardi per il 1999 e di lire 88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricer- ca universitaria di  rilevante interesse nazionale  e  di grandi attrezzature scientifiche universitarie;                                                      

h) di lire 1,7 miliardi per il 1998 e lire 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del politecnico di Torino nella sede di Mondovi';                 

 i) di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999  e 2000, da assegnare all'universita' degli studi  "la sapienza" di roma, finalizzati ad  interventi per opere di  edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla ristrutturazione della sede distaccata di latina e delle relative strutture. 2. all'articolo  5, comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, le parole: " e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: " e), senza la l mitazione   all'ambito territoriale   di cui  all'obiettivo 1 del regolamento (cee) n. 2052/88, e successive modificazioni, nonche' g)".                      

3. alla legge 25 maggio 1990, n. 126, sono apportate le seguenti modifica zioni e integrazioni:                                                            a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "di proprieta' pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero per l'acquisto";                                  

b) all'articolo 1, comma 1,  all'inizio del  secondo periodo sono premesse le seguenti parole: "qualora  intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";                                                                          c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le seguenti: "o da acquistare".                                                  

4. le universita'  possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di  svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del  medesimo  con altre attivita' didattiche nell'ambito di corsi di laurea in  scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. le  modalita' di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del ministero  della pubblica istruzione, nel  limite di un onere  per il bilancio dello stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire  28,5 miliardi per il 1999 e di  lire 50  miliardi a decorrere dal 2000. in sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalita' sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal  servizio. gli atenei,   con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' disciplinano le modalita' di partecipazione dei predetti  docenti agli organi accademici. delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere  alle valutazioni comparative fanno comunque  parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.                                                            5. per le finalita' di cui al comma  4 possono essere altresi' utilizzati, per   periodi non superiori a un quinquennio, docenti  e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui  al medesimo comma 4  nel limite del contingente  previsto dal- l'articolo 456, comma 13, del  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297.  le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti gia' disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.                                               

6. il personale dirigente e docente di scuola elementare che alla data  di entrata in vigore della  presente legge e' assegnato  ad esercitazioni presso cattedre  di pedagogia e psicologia delle universita', ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata dell'assegnazione stessa. sono abro- gate le norme della medesima legge n. 1213 del 1967 incompatibili con la presente legge.                                                                     7. all'articolo 17, comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "delle accademie di belle arti," sono inserite le seguenti: "degli istituti superiori per le industrie artistiche,".                                

8. all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modi- ficazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".     

art. 2.                                      

1. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a),  b), c)  e  d) per il triennio 1998-2000, pari a lire 41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4 miliardi per l'anno  2000 si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto, ai  fini del bilancio triennale 1998-2000, nel- l'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo  speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica per  l'anno  finanziario 1998, allo scopo  utilizzando l'accantonamento   relativo  al ministero dell'universita' e   della  ricerca scientifica e tecnologica.                                                       2. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e),  f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a  lire 49,7  miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire 153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato  di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario  1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo   al  ministero dell'universita' e  della   ricerca scientifica e tecnologica.                                                      

3. all'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5 miliardi per l'anno 1999 e lire  50 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini  del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita'  previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello  stato di previsione del mi- nistero del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento  rela- tivo al ministero della pubblica istruzione.                                    

 4  il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le  occorrenti variazioni di bilancio.                                                                     

   art. 3.  

1. per la realizzazione di  opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como  atte ad agevolare gli insediamenti delle  strutture universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi  per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.                                                                        

2. all'onere  derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e  lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte  mediante corrispondente riduzione  delle proiezioni per il 1999 e per il  2000  dello  stanziamento  iscritto,  ai   fini  del  bilancio  triennale 1998-2000,   nell'ambito  dell'unita' previsionale di base  di conto capitale "fondo speciale"  dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica  per l'anno finanziario  1998,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei lavori pubblici.                                                               

   art. 4.                                                                     

 1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello   della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana. la  presente legge, munita del  sigillo  dello stato, sara' inserita nella raccolta  ufficiale degli atti normativi della  repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.                                                                       

 

 


ART. 15 - MOBILITA’ TERRITORIALE, PROFESSIONALE E INTERCOMPARTIMENTALE

 

1.       Sarà favorita la mobilità professionale del personale della scuola  non solo per superare o prevenire il soprannumero, ma anche per valorizzare le esperienze acquisite dal personale e per sostenere lo scambio di esperienze nel sistema scolastico e del lavoro pubblico. I criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale.

2.        In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche annuali sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale decentrata annuale i conseguenti adattamenti degli stessi istituti.

3.       Analogamente si procederà per la contrattazione relativa alla utilizzazione del personale.

4.       A sostegno dei processi di innovazione, che esigono un equilibrio dinamico tra le esigenze del sistema scolastico e le aspettative del personale, la mobilità professionale è finalizzata a:

a) promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti;

b) favorire la mobilità professionale ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale.

Ciò si  può realizzare anche  attraverso:

- specifici percorsi formativi  di riqualificazione e riconversione professionale mirati all’assegnazione di posti di lavoro vacanti;

- rimborso spese, da erogare anche in misura forfettaria, per l’effettiva frequenza dei corsi;

- indennità forfettaria di prima sistemazione;

- incentivazione al conseguimento di titoli di studio ed alla integrazione dei percorsi universitari, utili ai fini del reimpiego.

5.       La mobilità professionale a domanda nell’ambito del comparto si attua sulla base della previsione del fabbisogno di risorse professionali, mediante la programmazione delle iniziative di formazione, riqualificazione e riconversione in ambito provinciale o regionale, rivolta, con priorità, al personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero. E’ assicurata la necessaria informazione al personale per il pieno esercizio del diritto alla formazione.

6.       Il personale che ha frequentato i corsi di cui al precedente comma  conseguendo il titolo richiesto è tenuto ad accettare la sede assegnata, a domanda o d’ufficio, nella procedura di mobilità relativamente al tipo di posto o cattedra per il quale ha frequentato il corso.

7.       La formazione, la riqualificazione e la riconversione professionale di cui sopra è altresì orientata verso le esigenze emergenti dall’attuazione dell’autonomia scolastica, con l’individuazione di specifiche competenze e profili professionali innovativi connessi allo sviluppo dell’educazione permanente e degli adulti, al potenziamento della ricerca, sperimentazione, documentazione e aggiornamento educativo, alla prevenzione e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, all’espansione dell’istruzione e formazione integrata post-secondaria, nonché al rafforzamento dell’efficienza organizzativa e amministrativa delle istituzioni scolastiche.

8.       Ai fini indicati al comma 7, la rideterminazione degli organici del personale sarà effettuata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevedendo, senza oneri aggiuntivi nella spesa complessiva, a livello di singole istituzioni scolastiche, di reti di scuole o di ambiti territoriali sub – provinciali, dotazioni organiche funzionali al sostegno e allo sviluppo dell’autonomia scolastica, fermo restando quanto previsto per il personale ATA dall’articolo 36, comma 5.

9.        Sulla base di accordi promossi dal Ministero della Pubblica Istruzione con altre Amministrazioni ed Enti pubblici si procede alla mobilità intercompartimentale a domanda, previa definizione, nella contrattazione integrativa nazionale, di criteri e modalità per l'individuazione del personale da trasferire; la contrattazione integrativa prevederà anche le modalità di informazione sulle posizioni di lavoro disponibili e sui connessi aspetti retributivi, sulle indennità di prima sistemazione e sul rimborso delle spese di trasferimento sostenute.

10.   Nei confronti del personale che abbia fruito di percorsi di mobilità professionale anche a seguito di procedure concorsuali è applicabile l’istituto della restituzione al ruolo di provenienza, su posto disponibile in tale ruolo, a domanda o, nel caso di verificato esito negativo della prestazione lavorativa, d’ufficio. Sono, comunque, fatte salve le norme sul periodo di prova, ove previsto, nonché la competenza degli organi individuali o collegiali cui è demandata la formulazione di pareri obbligatori e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

11.   Ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.29/1993 come novellato dall'art.25 del D.Lgs.80/1998, il personale docente utilizzato, a domanda o d'ufficio, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all'eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l'interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l'orario settimanale d'obbligo.

 

ART. 16 - PROGRESSIONE PROFESSIONALE

 

Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali.

Il passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall’allegata tabella E, sulla base dell’accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione.

Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario trova applicazione l’articolo 27, comma 3, lettere a) e b) del CCNL sottoscritto il 4/8/95.

 


ART.     17  - SNELLIMENTO BUROCRATICO

 

1. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno determinati i criteri per l'attivazione di progetti nazionali volti:

-             al monitoraggio ed al recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico;

-             alla istituzione di un libretto personale informatizzato aggiornabile, contenente tutti i dati concernenti la carriera, i titoli professionali ed il trattamento economico dell'interessato anche ai fini pensionistici.

 


ART. 18 - PARI OPPORTUNITÀ

 

1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, con particolare riferimento all'art. 1.

Il Comitato è costituito da una persona  designata da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. Il presidente del Comitato  è nominato dal Ministro della P.I. e designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.

2. Il Comitato svolge i seguenti compiti:

a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'amministrazione è tenuta a fornire;

b)  formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;

c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonchè a realizzare azioni positive, ai sensi della legge n. 125/1991.

3. Nell'ambito dei vari livelli di relazioni sindacali devono essere sentite le proposte formulate dal Comitato pari opportunità, per ciascuna  delle materie sottoindicate, al fine di prevedere misure che favoriscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale delle lavoratrici:

 

·       percorsi di formazione mirata del personale sulla cultura delle pari opportunità in campo formativo, con particolare riferimento ai progetti per l’orientamento scolastico, alla riformulazione dei contenuti d’insegnamento, al superamento degli stereotipi nei libri di testo, alle politiche di riforma;

·       azioni positive, con particolare riferimento alle condizioni di accesso ai corsi di formazione e aggiornamento e all'attribuzione d'incarichi o funzioni più qualificate;

·       iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali nonché pratiche discriminatorie in generale;

·       flessibilità degli orari di lavoro;

·       fruizione del part-time;

·       processi di mobilità.

4. L’amministrazione assicura l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei e le risorse necessarie al suo funzionamento in applicazione dell’art. 17 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n°387. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici della scuola, di cui deve essere data la massima pubblicizzazione.

5. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.

6. A livello di Amministrazione scolastica provinciale, su richiesta delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, possono essere costituiti appositi comitati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, con composizione e compiti analoghi a quello nazionale dei quali deve essere assicurato il funzionamento da parte dei Provveditori agli Studi. Il Presidente è nominato dal Provveditore agli studi.

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   legge 10 aprile 1991, n. 125 azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro. 

art. 1. le disposizioni contenute nella  presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e  di realizzare, l'uguaglianza sostanziale  tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al  fine di rimuovere gli ostacoli che di  fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità

2. le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a)       eliminare  le disparità di fatto  di cui le donne sono  oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita';

b)       favorire la diversificazione delle  scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e  gli strumenti  della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c)        superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella  formazione, nell'avanzamento professionale e di  carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d)        promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

e)        favorire, anche  mediante una diversa  organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità' familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. le azioni positive di cui  ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di  parià' di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle  organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui  all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.                                         

art. 2 attuazione di azioni positive, finanziamenti 

1. le imprese,  anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di  formazione professionale che adottano i progetti  di azioni positive di  cui al- l'articolo 1,  possono richiedere al ministero del  lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso  totale o parziale di oneri  finanziari connessi all'attuazione dei predetti  progetti  ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.

2. il ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito  il comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti  di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e,  con  lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. l'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque  avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.                          

3. con decreto emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto con il ministro del tesoro, sono stabilite  le modalità di presentazione delle richieste,  di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. in ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione  del progetto di azioni positive, o di sin- gole parti,  in  relazione alla  complessità del progetto stesso. la mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle  somme  eventualmente già riscosse. in caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte  non attuata, la cui valutazione  e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.    

4. i  progetti  di azioni positive concordate dai datori di  lavoro con le organizzazioni sindacali   maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.             

5. l'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di  azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del comitato di cui all'articolo 5.       

6. entro un  anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello stato,  anche  ad ordinamento autonomo, le regioni,  le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo  1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano  nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, il comitato di cui all'articolo 5 o il  consigliere di parità  di cui  all'articolo 8, adottano  piani di azioni positive tendenti ad  assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli osta- coli che, di  fatto, impediscono la  piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.                                   

art. 3    finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale                               1. al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli  25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal fondo sociale europeo, e' destinata una quota del fondo di rotazione  istituito dall'articolo 25 della stessa legge,  determinata annualmente con deliberazione del comitato interministeriale  per la programmazione economica. in sede di prima applicazione la  predetta  quota e' fissata nella misura del dieci per cento.            

 2. la  finalizzazione dei  progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1,  viene accertata,  entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per  l'impiego.  scaduto il termine, al predetto  accertamento provvede il comitato di cui all'articolo 5.              

3. la quota del  fondo di rotazione di cui al comma  1 e' ripartita tra le regioni in  misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.                                                          

art. 4   azioni in giudizio

1. costituisce  discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977,  n. 903, qualsiasi atto  o comportamento  che  produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso.    

2. costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento  pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.             

 3. nei concorsi pubblici e   nelle forme  di selezione  attuate da imprese private e pubbliche la prestazione richiesta  deve essere  accompagnata dalle parole "dell'uno o dell'altro  sesso", fatta  eccezione per  i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.                                           

4. chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi  dei commi 1 e 2   e non ritiene di avvalersi delle  procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi  dell'articolo 410  del  codice di procedura civile anche tramite il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma  2, competente per territorio.    

5. quando il ricorrente fornisce elementi di fatto - desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle  assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione  di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti - idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.                                                  

6. qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un  comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo   immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il r corso può essere proposto dal consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7, da allegare al ricorso  stesso,  e sentita la commissione regionale per l'impiego. decorso  inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta del parere al collegio istruttorio, il ricorso può essere comunque  pro- posto.                                         

7. il  giudice, nella sentenza  che accerta le discriminazioni  sulla base del ricorso presentato  ai sensi del comma  6, ordina al datore di lavoro  di definire,  sentite le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè il consigliere regionale per  la parità  competente  per territorio,  un piano di rimozione delle  discriminazioni accertate.  nella sentenza il giudice fissa un termine per la definizione del piano.                                                    

8. in caso di mancata ottemperanza alla sentenza di  cui al comma 7 si applica l'articolo 650 del codice penale richiamato dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.                                                      9.  ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai  sensi dei commi  1 e 2, posti in essere da imprenditori ai quali siano  stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello stato, ovvero che abbiano  stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione  di opere pubbliche,  di servizi  o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono  decidere l'esclusione del  responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o  creditizie ovvero da qualsiasi appalto. tale disposizione si applica anche quando si tratti  di agevolazioni finanziarie o  creditizie ovvero di appalti concessi da enti  pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.    

10.  resta fermo  quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977,   art. 5  comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.       

1. al fine di promuovere la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso  e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera e' istituito, presso il ministero  del lavoro e della previdenza socia- le, il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di tratta- mento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.   

2. fanno parte del comitato:          

a) il ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, un sottosegretario di stato, con funzioni di presidente;                        

b) cinque componenti designati dalle confederazioni  sindacali dei lavora- tori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;                          

c) cinque componenti designati dalle   confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;                                                                 d) un componente designato unitariamente  dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano nazionale;                                                                 e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano  nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

 f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l'impiego.                                                                           3. partecipano, inoltre, alle riunioni del comitato, senza diritto di voto:                                                                              a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche,  con competenze in materia di lavoro;                                                   

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei ministeri della pubblica istruzione,   di grazia e giustizia, degli affari esteri,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del dipartimento della funzione pubblica;

c) cinque funzionari del ministero del lavoro e della previdenza   sociale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente,  in   rappresentanza delle direzioni generali per l'impiego, dei rapporti di lavoro, per  l'osservatorio del mercato del lavoro, della previdenza ed  assistenza sociale  non- che' dell'ufficio centrale per l'orientamento e la  formazione  professionale dei lavoratori.                                                                

4. i componenti del comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale. per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.                                                        5. il comitato  e' convocato, oltre che ad iniziativa del ministro del lavoro e  della previdenza sociale, quando ne facciano richiesta meta' più uno dei suoi componenti.                                                             6. il comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e  a quello del collegio  istruttorio e  della segreteria tecnica di cui all'articolo 7, non- che' in ordine alle relative spese.                                              7. il  vicepresidente del comitato e' designato dal  ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito dei suoi componenti.                    

   art. 6  compiti del comitato

1. per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, il comitato adotta ogni iniziativa utile ed in particolare:                       

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità,  nonchè per lo sviluppo e il   perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;                                               

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla  necessita' di promuovere le pari opportunità' per le donne nella formazione e nella  vita lavorativa;                                                                           

c) promuove l'adozione di azioni positive da parte  delle istituzioni pubbliche preposte alla politica del  lavoro,  nonchè da parte dei  soggetti di cui all'articolo 2;                                                              d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive ed  opera il controllo sui progetti initinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;                                               e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di con- dotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;                                                        f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;                                                                      g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando  gli interessati all'adozione di piani   di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse e la creazione  di pari opportunità per le lavoratrici;                                                                           

h) può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione  occupazionale  maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della  formazione e promozione professionale;                                                                      

i)  promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali  competenti in materia di lavoro e formazione professionale;                                                                              l) redige il rapporto di cui all'articolo 10.)               

art. 7 collegio istruttorio e segreteria tecnica                                    

1.  per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e  alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al  comitato di cui all'articolo 5 e ai consiglieri di parità, e' istituito un collegio  istruttorio cosi' composto:                                                           

a) il vicepresidente del comitato di cui all'articolo 5, che lo presiede;    

b) un magistrato  designato dal ministero di grazia e giustizia fra quelli che svolgono funzioni di giudice del lavoro;                                    

c) un dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

d) gli esperti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a);                              

e) il consigliere di parità di cui all'articolo 8, comma 4.                 

2. ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su  richiesta del comitato di cui all'art colo 5 possono essere elevati a due.                                             3. al fine  di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del comitato e del collegio istruttorio e'  istituita la segreteria tecnica. essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del comitato ed  e' composta  di personale proveniente dalle varie direzioni  generali del ministero del lavoro e della  previdenza sociale, coordinato da un  dirigente generale del medesimo  ministero. la composizione della segreteria tecnica e' determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il  comitato.                                                                              4. il comitato ha facoltà di deliberare in ordine alla stipula di convenzioni per la effettuazione di studi e ricerche.                              

 art. 8  consiglieri di parità                                                        

1. i consiglieri di parità di  cui  al decreto-legge 30 ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, so- no componenti a tutti gli effetti delle rispettive commissioni  regionali per l'impiego.                                                                      

2.a livello provinciale  e' nominato un consigliere di parità presso la commissione circoscrizionale per l'impiego che  ha sede nel capoluogo di provincia, con facoltà di intervenire presso le altre commissioni circoscrizionali per l'impiego operanti nell'ambito della medesima provincia.   

3. i consiglieri di parità di  cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione del competente organo delle regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative a livello nazionale e  devono essere scelti tra persone che abbiano maturato un'esperienza tecnico/professionale di durata almeno triennale nelle materie concernenti l'ambito della presente legge.                             

4. il consigliere di parità di cui all'articolo  4, comma 2, della  legge 28 febbraio 1987, n. 56, e' componente con voto deliberativo della commissione centrale per l'impiego.                                                       5. qualora  si determini parità di voti nelle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 prevale il voto del presidente.                                        

6. oltre ai compiti ad essi assegnati dalla legge nell'ambito delle competenze delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per l'impiego, i consiglieri di parità svolgono ogni utile  iniziativa per la realizzazione delle finalità della presente legge. nell'esercizio  delle funzioni loro attribuite, i consiglieri di parità sono pubblici funzionari e hanno l'obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni medesime.  i consiglieri di parità, ai rispettivi livelli, sono componenti degli  organismi di parità presso gli enti lo- cali regionali e provinciali.                                                   

7. per l'espletamento dei propri compiti i consiglieri di  parità possono richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire  presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale.   

 8. i consiglieri di parità di cui al comma 2 e quelli regionali competenti per territorio, ferma restando l'azione in giudizio di cui all'articolo 4, comma 6, hanno facoltà di agire in  giudizio  sia nei procedimenti  promossi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che davanti al tribunale amministrativo regionale su  delega  della lavoratrice ovvero di  intervenire nei giudizi promossi dalla medesima ai sensi dell'articolo 4.                   

9. i consiglieri di parità ricevono comunicazioni sugli indirizzi dal comitato di cui all'articolo 5 e fanno ad esso relazione circa la propria atti- vita'. i consiglieri di parità hanno facoltà di consultare il comitato e il consigliere nazionale di parità su ogni questione ritenuta utile.              

10. i consiglieri di  parità di  cui ai commi 1,  2 e  4, per l'esercizio delle loro funzioni, sono domiciliati rispettivamente presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso una direzione generale del ministero del lavoro e della previdenza sociale. tali uffici assicurano  la sede, l'attrezzatura, il personale e quanto necessario all'espletamento delle funzioni  dei consiglieri di parità.  il ministro  del lavoro e della  previdenza sociale, con proprio decreto, può' modificare la collocazione del consigliere di parità nell'ambito del ministero.                                                   11. oltre  al gettone giornaliero di  presenza per  la partecipazione alle riunioni delle commissioni circoscrizionali, regionali e centrale per   l'impiego, spettano ai consiglieri di parità gettoni dello stesso importo per le giornate  di effettiva presenza nelle sedi dove  sono  domiciliati in ragione del loro ufficio, entro un limite massimo fissato annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. l'onere relativo fa carico al bilancio del ministero del lavoro e della previdenza sociale.                   

12. il consigliere di parità' ha diritto, se lavoratore dipendente, a per- messi non retribuiti per l'espletamento del suo mandato. quando intenda esercitare questo diritto, deve  darne comunicazione scritta al datore di lavoro, di regola tre giorni prima.                                                  

art. 9 rapporto sulla situazione del personale                                       

1. le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un  rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale  maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione  guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente  corrisposta.                                                                        2. il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle rappresentanze sindaca- li aziendali e al consigliere regionale di parità.                              

3. il primo rapporto  deve essere redatto  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità' alle indicazioni definite,  nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1, dal ministro del lavoro e della  previdenza sociale, con proprio  decreto da  emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.                     

 4. qualora, nei termini prescritti, le  aziende di cui al comma 1 non tra- smettano il  rapporto,  l'ispettorato regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma  2, invita le aziende stesse a  provvedere entro sessanta giorni.  in caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del  decreto   del presidente della  repubblica 19  marzo 1955, n. 520. nei casi più gravi  può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.            

art. 10  relazione al parlamento                                                       

1.trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, entro trenta giorni, alle competenti commissioni parlamentari del senato  della repubblica e della camera dei deputati sull'attuazione della legge stessa, sulla base di un rapporto redatto dal comitato di cui all'articolo 5.                      

art. 11                                                        

1. per il funzionamento degli  organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere  dal 1991, e' autorizzata la spesa  di lire  1.000 milioni annui. per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a de- correre dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.                          2. all'onere di lire 10.000 milioni annui nel  triennio 1991-1993 si provvede mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ai fini del bilancio triennale  1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "finanziamento del comitato nazionale per la parità presso il ministero e delle azioni positive per le pari opportunità'".                                      

 3. il ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

art. 17  d.lgs 29 ottobre 1998

1. all'articolo 61, comma 1,  del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignità" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunià'".                         

 2. all'articolo 61, comma 1, del decreto  legislativo 3 febbraio  3, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalià   organizzative atte a favorirne la  partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;".

 3. al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera " d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei co- mitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio".                                                                            4. all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, sono  soppresse le parole da  "previo" a "nazionale" e la parola "comunita'" e' sostituita dalla parola "unione


Capo IV- Norme di area

 

                                             Sezione I – Capi di istituto

 

ART. 19  - COMPITI DEL CAPO DI ISTITUTO

 

1.                  Il capo di istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica che andrà a regime l'1-9-2000.

In sede di attualizzazione delle norme contrattuali saranno unificate e comprese in una distinta disciplina di area tutte le norme relative ai Capi d'Istituto. Questa specifica sequenza contrattuale sarà realizzata entro il 30-3-2000.

Nella attuale fase transitoria, i capi di istituto eserciteranno le proprie funzioni nella prospettiva dell’ingresso delle istituzioni scolastiche nel regime di autonomia previsto dalla normativa vigente valorizzando le competenze acquisite nei corsi obbligatori di cui al D.Lgs. 59/1998.

 In previsione dell'entrata a regime dell'autonomia scolastica di cui all'art. 21 della legge 59/97 sarà avviata entro il 30-3-2000 un'apposita sessione negoziale concernente la piena attuazione della dirigenza scolastica.

2. Il capo di istituto assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa.

3. Il capo d’istituto, in relazione all'assetto organizzativo conseguente al piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro secondo i criteri della flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza. Il capo d’istituto assicura comunque una presenza ordinaria di 36 ore settimanali, anche su base plurisettimanale.

4. Il capo d’istituto può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti da lui individuati sulla base della normativa vigente. La scelta è effettuata, ferma restando la natura fiduciaria dell’incarico correlata alla responsabilità sugli esiti dell’incarico stesso, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio scolastico.

5.In relazione agli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al piano attuativo dell’offerta formativa, il capo d’istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico consulta il responsabile amministrativo e, previa convocazione di una apposita riunione, informa il personale ATA.

6.In riferimento al comma 2 dell' art. 33 del CCNL 4/8/95 le modalità le procedure e i compensi relativi al conferimento degli incarichi sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale. Gli stessi incarichi conferiti saranno oggetto di informazione preventiva alle OO.SS.  firmatarie del CCNL da parte dei livelli di Amministrazione che li conferiscono.


ART. 20 - LA VALUTAZIONE DEL CAPO DI ISTITUTO

 

1. L’attività del capo d’istituto è oggetto di valutazione periodica. In attesa della piena attuazione di quanto previsto dall’art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, la valutazione sarà formulata da un nucleo di valutazione da istituire entro  tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto e da rendere funzionale entro il 1/9/1999. Tale nucleo sarà istituito in via sperimentale presso l'Amministrazione scolastica regionale con le modalità indicate nel citato art. 25 bis comma 1. In sede di contrattazione integrativa saranno definite le modalità, i contenuti e le procedure di garanzia in caso di esito negativo della valutazione.

2.  In relazione all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono aboliti, nei confronti dei capi di istituto, i rapporti informativi e i giudizi complessivi  annuali previsti dalla normativa vigente.

 

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art. 25 bis, comma 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29

1.       nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per  i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita  personalita'  giuridica ed  autonomia a norma  dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. i dirigenti  scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificià delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l 'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2.       il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione  delle risorse finanziarie e strumentali e   dei risultati del servizio.  nel rispetto delle competenze  degli organi  collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione del- le risorse umane. in particolare il dirigente  scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative  ed  e' titolare delle relazioni sindacali.

3.       nell'esercizio delle  competenze di cui al comma 2 il  dirigente scolastico  promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per  l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'atttuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.                   

4.       Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni  scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di  gestione delle risorse e del personale dirigente puo' avvalersi di  docenti da lui individuati,  ai quali possono essere delegati specifici  compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia  operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

5.       il dirigente presenta  periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia  informazione e un efficace raccordo per l'esercizio  delle competenze degli organi della istituzione scolastica.


ART. 21 - L’INDENNITÀ DI DIREZIONE

 

 

1.       Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.

2.       L’indennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l’indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente.

Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l’indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d’istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per l’attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d’istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.

 


ART.  22 - LA MOBILITÀ DEI CAPI DI ISTITUTO

 

Al fine di agevolare la mobilità dei capi d’istituto sono definite le seguenti modalità:

 a) la mobilità dei capi d’istituto, rispettivamente titolari nelle scuole elementari,  medie, negli istituti comprensivi nonché nella scuola secondaria di secondo grado, è territoriale; in sede di contrattazione integrativa nazionale possono essere previste precedenze per il personale appartenente alle specifiche tipologie dell'istituto;

b) in relazione al nuovo profilo professionale dei capi d’istituto, conseguente anche ai percorsi di formazione e all'attuazione del dimensionamento della rete scolastica, la mobilità professionale dei dirigenti scolastici titolari della scuola elementare e secondaria di primo grado verso la scuola secondaria superiore e viceversa, si effettua sulla base di requisiti minimi da definire in sede di contrattazione integrativa nazionale.

In tale sede vanno confermate le disposizioni relative alla mobilità d'ufficio assunte nel  CCDN del 20/1/1999.

 


Sezione II - Personale docente

 

ART. 23 - AREA E FUNZIONE DOCENTE

 

1.       I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 38 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 sono così sostituiti:

“4. La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio”

“5. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento.

“6. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzativo- relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

2.       I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 del CCNL 4.8.1995 sono soppressi.

 

 

 


ART. 24 - MODALITA’ ORGANIZZATIVE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DOCENTE

 

 

1.                   Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2.                   Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal Regolamento sulla autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso Regolamento -, tenendo conto della disciplina contrattuale.

3.                   Nella fase attuale, prima della concreta attuazione dell’autonomia, a partire dall’1/9/2000, e dell’entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso articolo 21, resta ferma la disciplina del CCNL del 4 agosto 1995, ivi comprese le norme di interpretazione autentica ad esso riferite. Dal 1/9/2000 e comunque ad autonomia attuata, gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle esigenze come indicato al comma 2. Al riguardo entro il 30-6-2000 le parti adegueranno le norme del presente articolo in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute. Le istituzioni scolastiche che nell’anno scolastico 1998/1999 e nell’anno scolastico 1999/2000 abbiano in corso sperimentazioni dell’autonomia adotteranno la disciplina degli obblighi di lavoro funzionali al progetto avviato secondo quanto indicato al comma 2.

4.                   Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario di servizio stabilito dal piano di attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le ulteriori attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi. A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in  attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

 

5.       Il comma 1 dell’articolo 42 del CCNL sottoscritto il 4 agosto 1995 è così sostituito:

“L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.”

 

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art.21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997

1. l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e  della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.  Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia   di gestione e programmazione definiti dallo stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli  didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica  degli istituti tecnici e professionali e degli  istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte  le tipologie degli istituti di istruzione,  anche in  deroga alle norme vigenti  in materia di contabilita' dello  stato.  le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto con- to delle loro specificita' ordinamentali.

2.ai fini di quanto previsto nel comma  1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di  nove mesi  dalla data di  entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri  generali  e principi  direttivi contenuti  nei commi 3, 4, 5, 7, 8,  9, 10 e 11 del presente articolo.  Sugli schemi di regolamento e'  acquisito, anche contemporaneamente  al parere  del consiglio di stato, il  parere delle competenti commissioni parlamentari. decorsi sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. con i regolamenti predetti sono detta- te disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con  decreto legislativo  16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. i requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e  dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui  al  comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio  di istruzione, e le deroghe dimensionali in  relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono  individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica.  Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse  nelle province il cui territorio e'  per  almeno un terzo montano, in cui  le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia  una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.                                            

4. la personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni  scolastiche di cui al comma 1 a mano a  mano  che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale,  da una  analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei  conseguenti  interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse.           

5.  la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso  di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano  ai sensi del  comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide  in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza  altro vincolo di destinazione che quello  dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.                 

6. Sono abrogate  le disposizioni che prevedono  autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori  di istruzione artistica, delle fondazioni o altre  istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte  salve le vigenti disposizioni di legge  o di regolamento in materia di avviso  ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per donazione  non sono dovute le imposte  in vigore  per le successioni e le donazioni.                                                      7. le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del  comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e  autonomia, previa  realizzazione  anche per queste  ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma  4, hanno autonomia organizzativa e didattica,  nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.   

8.l'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e  dell'efficacia del servizio scolastico, alla  integrazione  e al miglior utilizzo  delle risorse  e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli  in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del  gruppo  classe e delle modalita' di  organizzazione e impiego dei docenti,  secondo finalita'  di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni  di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque  giorni settimanali, il  rispetto dei complessivi  obblighi annuali di servizio dei  docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

 9. l'autonomia  didattica e' finalizzata al perseguimento  degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della  liberta' di insegnamento, della  liberta' di scelta educativa  da parte  delle famiglie e del diritto ad apprendere. essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,  organizzazione e tempi di  insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di  opzioni metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta   di insegnamenti opzionali,  facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative   degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma  71, della legge 23 dicembre 1996,  n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte  annuale  orario   complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'  indicate come fondamentali  di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di  adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.                     

10. nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche  realizzano, sia  singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta  formativa che prevedano anche percorsi formativi per  gli adulti, iniziative  di  prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle  strutture  e delle tecnologie anche in orari extrascolastici  e a  fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione  a programmi  nazionali,  regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. le istituzioni scolastiche  autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo  nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. gli istituti regionali  di ricerca,  sperimentazione e aggiornamento educativi, il centro europeo  dell'educazione,  la  biblioteca di documentazione pedagogica e  le scuole ed istituti  a carattere atipico di cui alla parte I, titolo  II, capo III, del  testo  unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, ai conservatori di musica, alle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi con- tenuti nei commi 8, 9 e  10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni.                                            

12. le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare  convenzioni allo scopo di favorire attivita'  di aggiornamento, di ricerca e di  orientamento scolastico e universitario.                  

13. con effetto dalla data di entrata in vigore  delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti  con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai  regolamenti stessi. Il  governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di   entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le conseguenti e necessarie modifiche.

14. con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per  la  gestione delle risorse ivi iscritte e  per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita'  del  riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei rego- lamenti di cui al comma 2. e' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.                                                        15. entro un anno dalla  data di entrata in vigore della presente legge il governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della  pubblica istruzione di livello nazionale e  periferico  che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse  componenti  e delle minoranze linguistiche  riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita'  e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle isti- tuzioni scolastiche autonome;                                                    b) razionalizzazione degli organi a  norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);                                                                         c) eliminazione delle  duplicazioni organizzative e   funzionali,  secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);

d)  valorizzazione   del collegamento con le comunita' locali a norma del- l'articolo 12, comma 1, lettera i);  

 e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento.    

16. nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale  contestualmente  all'acquisto della   personalita' giuridica  e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. i contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e successive modificazioni, da emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:                                                                         

a)l'affidamento,  nel  rispetto delle competenze degli organi  collegiali scolastici, di autonomi compiti  di direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di  risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;                             b) il raccordo tra i  compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1; 

 c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di  servizio, in armonia con le modalita' previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 

  d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.                                                      17.  il rapporto di lavoro  dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.                                                                            18. nell'emanazione del  regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli  uffici periferici  del ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando  i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.                                               

19. il ministro della  pubblica istruzione  presenta ogni quattro anni  al parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia   prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati  conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.   

20. le regioni a statuto speciale e le  province autonome di   Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.                                                                       


ART. 25  - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

 

1.       Le attività aggiuntive consistono in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.

2.       Le attività aggiuntive, a qualunque titolo prestate, sono deliberate dal collegio dei docenti nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in coerenza con il piano dell’offerta formativa.

3.       Il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, sono determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale; il compenso è incrementato in misura non inferiore al 10%. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si possono prevedere compensi in misura forfettizzata.

4.       Il compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento è erogato per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.

5.       Tra le attività funzionali all'insegnamento sono da considerare retribuibili in quanto aggiuntive solo quelle eventualmente eccedenti il limite previsto dall'art.42, comma 3, lettera a) del CCNL 4-8-1995.

6.       I compensi per le collaborazioni di cui all'art.19, comma 4 saranno disciplinati in sede di contrattazione nazionale integrativa.

     


ART. 26  - AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

 

 

Le istituzioni scolastiche, in coerenza con gli obiettivi di ampiamento dell'offerta formativa, potranno prevedere la possibilità che i docenti svolgano attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione dei propri alunni per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico. Le relative deliberazioni dovranno puntualmente regolamentare lo svolgimento di tali attività precisando anche il regime delle responsabilità.

 


ART. 27 - COLLABORAZIONI PLURIME

 

I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal competente capo d’istituto.

 


 

 

ART. 28 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

 

1. Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per l’espletamento di specifiche funzioni–obiettivo riferite alle seguenti aree: la gestione del piano dell’offerta formativa, il sostegno al lavoro dei docenti, interventi e servizi per gli studenti, realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola.

Tali funzioni sono identificate ed attribuite dal collegio dei docenti, in coerenza con specifici piani dell’offerta formativa.

Il collegio dei docenti determina contestualmente e puntualmente, oltre alle funzioni - obiettivo, le competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni, i parametri e le cadenze per la valutazione dei risultati attesi e la durata di ciascun incarico. L’incarico è rinnovabile.

Lo stesso collegio dei docenti designa, altresì, il responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa sia di comprovate esperienze professionali e culturali comunque acquisite sia di specifici corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione della P.I. o sottoposti, per quanto concerne la qualità della formazione, alla vigilanza da parte dell’Amministrazione stessa. Costituisce  requisito preferenziale la dichiarata disponibilità a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico.

2.Gli incarichi aventi ad oggetto le funzioni-obiettivo menzionate nel comma 1 sostituiscono precedenti incarichi di natura analoga e non possono comportare esoneri totali dall’insegnamento.

4. La contrattazione integrativa nazionale determina, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 42, comma 4, con decorrenza 1/9/1999 le retribuzioni accessorie dovute per l'espletamento degli incarichi, i criteri generali e operativi, nonché le procedure di conferimento. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore al 50% della maggiorazione retributiva prevista per il personale docente dal successivo articolo 29. Il personale incaricato non può superare il numero di 50.000 unità, salva la possibilità di elevare tale numero in sede di contrattazione integrativa nazionale qualora siano acquisite ulteriori risorse espressamente destinate all’istituto contrattuale.

5.L’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo è valutabile ai fini dell’accesso agli incarichi in altre scuole e, più in generale, nell’Amministrazione scolastica, nonché ai fini dell’accesso alla dirigenza scolastica.

6. L’incarico di collaboratore vicario del capo d’istituto è equiparato ai fini del trattamento economico agli incarichi di cui al presente articolo e rientra nei limiti numerici previsti dal precedente comma 4.

7.In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti i criteri e le procedure per la ripartizione delle risorse finalizzate alle funzioni–obiettivo di cui al presente articolo che saranno assegnate in un apposito capitolo del fondo d’istituto. La ripartizione terrà conto della dimensione e della tipologia delle istituzioni scolastiche, destinando a ciascuna di esse risorse per non meno di tre e per non più di sei incarichi. Le istituzioni scolastiche possono nel caso in cui non attivino le funzioni–obiettivo utilizzare nell’anno scolastico successivo, con la stessa finalità, le risorse assegnate.

 

 


Art. 29  - TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

 

 

1. E’ offerta l’opportunità di riconoscimento della crescita professionale nell’esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento all’attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell’ambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.

2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui all’articolo 42, comma 3. Subordinatamente all’acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all’art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.

Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:

a)       la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;

b)       i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;

c)       la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l’Università e con l’impegno dell’Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.

3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.

4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, l’esperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell’ARAN.

 


 

Sezione III - Personale ATA

 

 

 ART  30   - AREA E FUNZIONI

 

1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale d'arte drammatica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il capo di istituto e con il personale docente.

 

2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 59/97 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzazione dei servizi tecnici.

 

 3. Il personale di cui al comma 1 è collocato nella distinta area contrattuale del personale A.T.A.

 

articolo 21 della legge 59/97

 

(vedi pagina 55)

 

 

ART. 31  - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE ATA

 

 

 

1.   I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla tabella A.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dall'allegata tabella B.

2.  Il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di                                                                          flessibilità correlati alle innovazioni organizzative è articolato in quattro aree comprendenti ciascuna una o più categorie e profili professionali; ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita, secondo la tabella C, senza incremento di spesa.


ART. 32  - COMPITI E MANSIONI DEL PERSONALE ATA

 

 

1.       I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a)                   dalle attività e mansioni  espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza;

b)                   da funzioni aggiuntive che nell’ambito dei profili professionali comportano  l’assunzione di responsabilità ulteriori, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 36.

 

2. I passaggi interni al sistema di classificazione possono avvenire:

 

 

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure: 

 

a) I passaggi del personale A.T.A. da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avviene mediante procedure selettive previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione, le cui modalità verranno definite con la contrattazione integrativa nazionale. Nella stessa sede contrattuale il passaggio da assistente amministrativo a direttore dei servizi generali ed amministrativi sarà oggetto di specifica disciplina in modo da tener conto del nuovo assetto organizzativo conseguente all'attuazione dell'autonomia, secondo quanto previsto dagli artt. 30, comma 2, e 34.

 

b) Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purchè in possesso del titolo di studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.

 

 

B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:

 

Il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area avverrà mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

 

3. I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e nella aliquota di posti prevista a tal fine.


ART. 33 - ORARIO DI LAVORO

 

1.       L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali di norma suddivise in sei ore continuative antimeridiane.

2.       In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:

             - l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;

           - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;

           - miglioramento della qualità delle prestazioni;

           - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;

           - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

             -programmazione su base plurisettimanale dell’orario.

            3.  L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. La pausa non può essere inferiore a 30 minuti.

    4.  In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni eccedenti l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa nazionale.

   5. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni  o coinvolto in sistemi d’orario comportanti  significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o  comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni  di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche  degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.

 


ART. 34  - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

 

1.       Contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9-2000 è definito, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A.

2.        A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.

In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare  frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E’ ammesso, altresì, al corso il personale di cui all’art. 21 della legge 463/1978, purchè contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo.

Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-contabile, in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale.

Si applica, in proposito, la disciplina di cui all’articolo 25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo.

3.       Contenuti, modalità operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale i criteri e le modalità di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sarà affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.

 

Articolo 21 della legge 463/1978

(insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici)

   Gli insegnanti  elementari  che siano gia'  stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell' articolo 28,comma

terzo,del decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974,n.420, ferma restando la  loro assegnazione  alle segreterie dei circoli didattici, possono

optare, entro il termine di  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967,n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari.                                                

 

 

 

articolo 25 ter, comma 5, del D. Lgs. 29/1993, come integrato dal D.Lgs. 59/1998

 

art. 25-ter (inquadramento   nei  ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). –

1. i capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori  e i  vicerettori dei convitti  nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati,  assumono la qualifica di dirigente,  previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle  istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della  personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita'  della sede di servizio.

2. il ministro della pubblica istruzione, con proprio  decreto,  definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modali- ta' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e  del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e  privati anche tra loro associati o consorziati.

1.       la direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte  drammatica e  di danza, e' equiparata alla  dirigenza  dei capi d'istituto. con decreto del ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di  conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

2.       contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai  vice- rettori dei convitti  nazionali  e alle vicedirettrici degli  educandati sono soppressi i corrispondenti posti. alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

3.       i capi d'istituto che rivestano  l'incarico di ministro o sottosegretario di stato, ovvero siano in aspettativa  per mandato parlamentare o amministrativo  o siano in  esonero sindacale, distaccati,  comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza  di appositi moduli nell'ambito della  formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 28  -bis. in tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione  degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici  dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.".                         


ART. 35  -  INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE

 

 

Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili Amministrativi delle scuole ed istituti di ogni  ordine e grado è corrisposta una indennità di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell’istituzione scolastica. La predetta indennità di amministrazione sarà corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorchè avrà piena attuazione l’autonomia scolastica e la operatività di tale profilo professionale, nonché al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o  ne svolge le funzioni.

Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all’articolo 42, comma 4.

 


ART.   36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA

 

1.       La complessità della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari.

2.       Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dall’articolo 32, comma 1 lettera b che saranno assegnate a tempo determinato.

Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:

a)         per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di più addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico;

b)         per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonché di coordinamento di più addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione;

c)         per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento del "team" di operatori;

d)         per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalità, come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attività amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attività di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessità;

e)         per i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia.

3.       Per il personale sopra indicato, al quale è richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attività danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilità.

4.       In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalità per la individuazione delle professionalità funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attività svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4.

5.       Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purchè senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo:

-          la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado, nonché da e verso i conservatori e le accademie;

-          la possibilità di destinare unità di personale ATA a consorzi o reti di scuole;

-          la modifica dei contingenti e|o delle tipologie di posto.

La contrattazione integrativa nazionale determinerà i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma.

Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dall’autonomia, le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993

Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle  piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.      

   1. in sede di  prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni

pubbliche procedono:                                                         

   a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per  sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita',  evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e  soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;                                                      

   b) alla formulazione di una proposta di  ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri  di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla  esigenza di  integrazione per  obiettivi delle risorse umane e  materiali, evitando  le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali,   e,  in conseguenza, delle  dotazioni organiche del

personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per  l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b);                                              

   c) alla revisione delle tabelle annesse  al decreto del presidente della repubblica 31 maggio  1974, n. 420, al fine di  realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo i del presente  decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione  dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita'  scola-

stica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita'

di personale previste nelle predette tabelle.                                

   2. i criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, previo eventuale

esame con le confederazioni  sindacali maggiormente rappresentative sul piano

nazionale, secondo le modalita'  di cui all'articolo 10, sono  individuati in

relazione agli  specifici bacini di utenza, al rapporto tra addetti e popolazione residente ed al grado di informatizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del presente  decreto, dalla presidenza del consiglio  dei ministri - dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il ministero del tesoro, e comunicati con apposita direttiva. le amministrazioni

pubbliche provvedono alla determinazione dei carichi di lavoro.              

   3. le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla presidenza  del consiglio   dei ministri dipartimento della funzione pubblica e al ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.                              

   4. all'approvazione delle proposte si procede secondo le  modalita'  e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le  amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.                                                   

   5. in caso di  inerzia,  il presidente del consiglio dei  ministri, previa diffida, assume  in  via  sostitutiva  le iniziative e  adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.                                         

   6. non  sono  consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non  siano state approvate le proposte di cui al comma 1. per il 1993 si applica l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre  1992, n. 384,  convertito, con  modificazioni, dalla  legge 14  novembre 1992, n. 438. le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). sono fatti salvi i  contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n.   70, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del presidente della repubblica 12febbraio 1991, n. 171.


ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

 

1. I contigenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5 e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.

  2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.

   3. Il profilo di aiutante cuoco è soppresso. Il personale ATA già appartenente alla soppressa qualifica è inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco.

   4.I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dall’art. 36, comma 5 del presente contratto.

5.All’assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo.

 


ART.38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA

 

Il  personale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del  direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti nella scuola.

Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed è autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo.

 

Capo V       Particolari tipologie di corsi

 

ART.  39  - PERSONALE IMPEGNATO NELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI

 

Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari.

Considerata la specificità professionale che contraddistingue il settore dell’educazione degli adulti, si stabilisce che:

a)       deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilità a domanda o d’ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequantato specifici percorsi di formazione in ingresso;

b)       in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell’educazione degli adulti;

c)       nell’ambito dei compiti dell’Osservatorio saranno definite le tipologie formative valide ai fini dell’insegnamento nel settore;

d)       secondo cadenze determinate in sede locale può essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio,nonchè di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore;

e)       l’articolazione dell’orario di rapporto con l’utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti è definita in base alla programmazione annuale dell’attività e all’articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all’interno dell’orario di rapporto con l’utenza si debbono considerare le attività di accoglienza e ascolto, nonché quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 25;

f)         la contrattazione integrativa nazionale sull’utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l’attività educativa in un certo numero di ospedali. Al personale è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l’autorità sanitaria promosse dall’autorità scolastica;

g)       nelle scuole carcerarie è garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilità per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorità competenti promosse dall’autorità scolastica;

h)       la contrattazione integrativa nazionale riguarderà anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificità delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell’espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa sarà prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;

i)         quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), fino  al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti.


 

                        Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali

         

 

Art 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

 

1.       Gli stipendi tabellari derivanti dall’art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle tabelle D1 e D2, alle scadenze ivi indicate.

2.       Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori dei degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E

3.       Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione  del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del CCNL  del 4/8/1995, sull’equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

4.       I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

 

 

 

 


Art.41 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

 

1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450, e dell’articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449, nonché le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.

 

2. Più particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa:

 

a.                  l’importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dell’inflazione programmata   sull’accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilità dell’anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall’art.2, comma 9, della legge 450/97;

 

b.                  le risorse indicate dall’art.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l’anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l’anno 2000;

 

c.                  gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell’offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unità Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 – Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 – Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 – Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 – Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.2 – Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 – Cap. 5967; U.P.B. 11.1. 1.2 – Cap 5968). Per l’anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli di bilancio;

 

d.                  le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono  quantificate  in lire 185 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall’anno 2000;

 

e.                  ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonché ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale;

 

f.                    le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente,  per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 – 2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, mediante parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione;

 

g.                  le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. 399/1998 a quella vigente, in coerenza  con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e  77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell’anno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, prot. n. 218904.

 

____________________________

articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.° 450

1. per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente  e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di  assicurare la copertura finanziaria  di  interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili  esigenze  connesse con la tutela della sicurezza  del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. gli importi da iscrivere  nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge  5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n.  362, per il finanziamento  dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano  determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069  milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella b allegata alla presente legge.

3. le dotazioni da  iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e  triennale 1998-2000, in relazione a leggi  di spesa permanente la cui quantificazione  e' rinviata alla legge finanziaria, sono  indicate nella tabella c allegata alla presente legge.                          

4. e' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge  5 agosto  1978, n. 468, relativamente agli  stanziamenti di cui ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo  stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.                

5. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5 agosto 1978, n. 468,  come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di  norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capi- tale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge.

6. ai  termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo  5 della legge 23 agosto 1988, n. 362,  le  autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

 7. gli  importi da iscrivere in bilancio in relazione  alle autorizzazioni di spesa  recate da leggi a  carattere  pluriennale restano  determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella  tabella f allegata alla presente legge. al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento  dei piani di investimento già autorizzati, gli  apporti dello stato al capitale  sociale delle   ferrovie dello stato s.p.a., ivi  compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a  decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella f.

8. a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella  tabella di cui al comma 7, le amministrazioni e  gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna  disposizione legislativa in  apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti  nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. ai fini di quanto disposto dall'articolo 52  del decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e  2000  relativa ai rinnovi  contrattuali  del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, della  scuola e' determinata, rispettivamente,  in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.

10.le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29,  per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi  i  23  miliardi annui per  l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

11.le somme di  cui ai  commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma   3, lettera  h), della legge 5  agosto 1978,  n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

12.la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti  di ricerca e  sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei  miglioramenti economici al  personale  di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n. 29, e successive modificazioni, e 'determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. le competenti amministrazioni pubbliche  provvedono nell'ambito  delle disponibilita' dei rispettivi bilanci; per il personale del servizio sanitario nazionale la quota  capitaria che  verra' determinata in sede di riparto alle regioni del fondo sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

13. le somme di cui  ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri con- tributivi per pensioni di cui alla legge  8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.                                                                   

14. la quota delle risorse da riassegnare, con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23  dicembre 1996, n. 662,  e' stabilita  per l'anno 1998 nella  misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni  del mezzogiorno in cui piu' squilibrato e' il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.   

 

 

articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n.449

1. per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle  previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente u- tilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di  assicurare la  copertura finanziaria  di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita'  naturali  o improrogabili esigenze con- nesse con la  tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.                                                          

2. gli importi da  iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5  agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto  1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti  legislativi che si prevede possano essere approvati nel  triennio 1999-2001, restano determi- nati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il  fondo speciale desti- nato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale desti- nato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge.                                                    3. le dotazioni da  iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge  finanziaria, sono indicate  nella ta- bella c allegata alla presente legge.                                           

4. ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera  f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto  1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme  che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capi- tale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8  miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge.                

5. ai termini dell'articolo 11, comma  3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468. come sostituito dall'articolo 5 della legge 23  agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi  indicate nella tabella  e allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella me- desima tabella.                                                                  

6.  gli importi da iscrivere in bilancio  in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da   leggi  a  carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999,  2000 e 2001, nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente legge.                                                  

7. a valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leg- gi a carattere pluriennale riportate nella tabella di  cui al comma 6, le am- ministrazioni e  gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi  di impegnabilita' indicati per ciascuna  disposizione legislativa in apposita colonna della stessa  tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti  nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.                                                        

8. ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legi- slativo  3 febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9,   della legge  27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei  contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato  ad ordina- mento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento e- conomico dei  dirigenti incaricati della  direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello  ai sensi dell'articolo 24,  comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.       

9. ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legi- slativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione  collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende  ed amministrazioni dello stato ad ordina- mento autonomo e della  scuola, e' autorizzata nel limite massimo di  173 mi- liardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.          

10. la spesa di cui  all'articolo 2,  comma 10, della   legge  27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

 

 

articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449

il numero dei dipendenti del comparto scuola deve  risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997.  tale numero   costituisce il limite massimo del personale in servizio. tra i dipendenti che dovranno essere considerati per  i  fini della programmazione sono inclusi i  supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a  svolgere supplenze brevi. la spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per  soddisfare  le esigenze dell'anno 1997. con decreto del ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro  del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e con il  ministro  per la funzione pubblica, previo parere delle commissioni parlamentari competenti  per  materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. con decreti del ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per  materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni sugli  organici funzionali di istituto,  sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte  rischio di devianza minorile e giovanile. in  attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con  interventi adeguati al tipo e  alla gravita'  dell'handicap, compreso il  ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista  dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a  tempo determinato insegnanti di  sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma  3, in presenza di handicap particolarmente  gravi, fermo restando il  vincolo di cui al primo periodo   del presente comma. sono abrogati gli articoli  72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del  testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto  legislativo  16 aprile 1994, n.  297. anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di  cui all'articolo  21, commi da 1 a 4, della legge  15  marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi' alle istituzioni scolastiche la  stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. al fine di incrementare  la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di   istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo stato e le regioni concordano modalita' di intese per  la realizzazione, anche  nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di  forme  associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.            

2. i docenti compresi  nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed  esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992  secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto,  a decorrere dal- l'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza  assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee  del personale docente nella provincia per cui e' valida  la  graduatoria del  concorso. la precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.        

3. la dotazione organica di insegnanti di sostegno per  l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata  nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente  frequentanti  gli  istituti scolastici statali della  provincia, assicurando,  comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui  al primo periodo del comma 1. i criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno   tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione  secondaria, nonche' di  assegnazione ai singoli istituti scolastici  sono stabiliti con i decreti di  cui al comma 1, assicurando  la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.  progetti  volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che  possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici  e ausili didattici funzionali  allo sviluppo  delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. le esperienze acquisite so- no messe a disposizione di altre scuole.

4. al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresi',  alla  revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi  compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo  conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e pro- fili professionali. 5. in coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle  singole  istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative  e gestionali  che assicurano efficacia e  funzionalita'  alla prestazione dei servizi, consentendo,  tra l'altro,  alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di  istituto,  approvata dal provveditore agli studi sulla base di  criteri predeterminati idonei  anche ad evitare  situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie  nella spesa. con decreto  del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della  pubblica istruzione, previo accertamento delle  economie realizzate, sono effettuate le occorrenti  variazioni di bilancio. in sede di contrattazione decentrata a livello  provinciale sono ridefinite le modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.

6. dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi  complessiva- mente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per  l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. i risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione del- le economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a   decorrere dall'anno  2000, sono destinati, dall'anno  scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione  di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del  ministero  della pubblica istruzione,  da ripartire con decreti  del ministro del tesoro, del bilancio  e della programmazione economica, su proposta del ministro della pubblica istruzione,  da destinare all'incremento dei  fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e  delle iniziative  connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. le risorse che si rendono   disponibili  sono ripartite  su base provinciale. previa verifica delle economie derivanti  dall'applicazione  del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di u- na ulteriore quota pari al 60 per  cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.         

8. con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma  1,  al fine di accertarne  la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.                

 9. fermo restando quanto disposto dall'articolo  1,  comma 24, della legge 28 dicembre  1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle  retribuzioni  spettanti al personale  della scuola con nomina del  capo  d'istituto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attivita' didattiche,  in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. i concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e   per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e  istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.

11.  e' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validita'  delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie di conferimento delle supplenze del  personale docente e del personale amministrativo tecnico  ed ausiliario. 12. con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono  aboliti  i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.           13. le disposizioni di cui  al presente articolo non si applicano alla regione valle d'Aosta  e alle  province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti  dai  rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.


Art 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

 

1.       Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dell’autonomia  e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalità arricchita in relazione alla maggiore complessità della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorchè già determinate nelle singole entità, potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono l’utilizzazione, è indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa.

 

2.       Compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell’autonomia scolastica. A tale fine sarà corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalità sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all’articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza l’utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all’anno 1999, sono utilizzabili per la finalità di cui al presente comma per lire 700 miliardi.

 

3.       Erogare una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalità docente nelle misure e con le modalità stabilite dall’articolo 29. All’attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l’anno 2000, mediante l’utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dall’anno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate all’art. 41, comma 2, lettera d), nonché di quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all’istituto, sarà determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilità delle risorse indicate all’art. 41, comma 2, lettera d).).

 

 

4. Nell’ambito delle disponibilità finanziarie complessive indicate all’art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:

 

-          lire 234 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per l’espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 28;

-          lire 160 miliardi, a decorrere dall’anno 1999, per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane all’estero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalità costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;

-          lire 80 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l’indennità di direzione ai capi d’istituto e le indennità di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi;

-          lire 100 miliardi, in ragione d’anno a decorrere dall’1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto previsto dall’articolo 36;

-          lire 93 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale;

-          lire 322 miliardi, in ragione d’anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici educativi.

 

5. A decorrere dall’anno 1999, tutte le risorse di cui all’art. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell’offerta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definirà la finalizzazione, nonché le modalità di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresì, che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalità nell’esercizio successivo.

 

 

 

 

 


Art. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE

 

E’ garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato, da enti pubblici o privati a compensare attività del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.

 

 


 

    Capo VII      Disposizioni finali ed integrative

 

ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI

 

1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalità applicativa relativi a:

 

a)       entro il 30 giugno 1999:

-          personale delle Accademie e conservatori;

-          personale delle scuole italiane all’estero;

-          personale delle istituzioni educative;

-          personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.

-          procedure di conciliazione e arbitrato;

-          procedure di cui all’articolo 14.

 

b) entro il 31 dicembre 1999:

 

completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore.

 

2.Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dell’autonomia scolastica entro il 30. 6. 2000 e ad eventuali ulteriori modifiche legislative intervenute.

 

 

art. 72 del D.Lgs. n. 29 del 1993

1. il collegio dei docenti e'  composto  dal personale docente di ruolo  e non di ruolo in servizio nel  circolo  o  nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. fanno altresi' parte del  collegio dei docenti i docenti di sostegno  che ai  sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarita' di classi del circolo o istituto. nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o  scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.                       

2. il collegio dei docenti:                                                  

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. in particolare cura la programmazione  dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola  stabiliti  dallo stato, i programmi di insegnamento  alle  specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun docente;                                                                              b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la  composizione delle  classi  e l'assegnazione ad esse  dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto  dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;                                                        

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;           

d)  valuta  periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in   rapporto agli orientamenti  e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica;                                                    

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti  i consigli di interclasse  o di  classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;      

f) adotta o promuove  nell'ambito   delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' degli articoli 276 e seguenti;                   

g) promuove iniziative di aggiornamento dei  docenti del circolo o dell'istituto;                                                                         h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a  200  alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il  direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. nelle scuole di cui al- l'articolo 6, le cui sezioni o  classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia  inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;                                                                      

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;      

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;                                  

 m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;                                                                    

n) nelle scuole dell'obbligo  che  accolgono alunni  figli di  lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani  emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;                                     o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti  gli specialisti che operano in  modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;                                                      

p)  esprime al direttore didattico o  al preside parere in ordine alla sospensione dal  servizio e  alla sospensione cautelare  del personale  docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;                                                                           

 q) esprime parere,  per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla  educazione della salute e alla  prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del  testo unico approvato con  decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;                              

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.                        

3. nell'adottare  le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.                                                           4. il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.        

5. le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.                                     

6. le  funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).


ART. 45  - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

 

1.       Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del D.Lgs. n. 124/1993, della Legge n. 335/1995, della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2.       Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare l’incidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti.

3.       La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonché la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell’Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell’emanazione dell’apposito DPCM.

4.       Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalità di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonché la quota di TFR da destinare a previdenza complementare.

5.       Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

6.       Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere  alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo.

7.       Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell’attività normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzerà entro il 30 giugno 1999.

 

 


ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA

 

1.       Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione.

2.       Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l’orario giornaliero previsto dall’art. 104, 1° comma del D. Lgs. n. 297/94, ha diritto l’insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell’orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l’insegnante assegnato al turno pomeridiano.

3.       Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attività didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l’assistenza educativa alla mensa nell’ambito dell’orario di insegnamento.

4.       Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l’organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell’orario scolastico alle attività di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell’art. 278 del D. Lgs. n. 297/94.

5. Ulteriori, eventuali modalità attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalità di erogazione dei contributi ai comuni.

 

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articolo 3 della legge 14/1/1999, n. 4

(servizio di mensa nelle scuole) 

1. per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo  agli enti locali per le spese sostenute in relazione al  servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo stato o da altri enti.                                                                      

2. agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti  al capitolo  1601 dello  stato di previsione del ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi.                        

3.  il ministero dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuita' del  servizio  di mensa per il personale insegnante,  dipendente dallo stato, impegnato nella vigilanza ed  assistenza degli alunni  durante la refezione scolastica. al relativo onere, determinato  nell'importo massimo di  lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto al capitolo 6856  dello stato di previsione del  ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del tesoro.                                                                            

4. i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo statale  a favore degli  enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti  dal decreto del ministro della pubblica istruzione, di  concerto con i ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996.                       

5. a decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal  servizio di mensa di cui al  comma  3,  si provvede con le disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale  della scuola. a tal fine le predette  disponibilita' sono  incrementate della somma annua  di lire  90.000 milioni. al relativo onere si provvede,  per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000,  mediante corrispondente  riduzione dello stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. il ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. la  presente  legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta  ufficiale degli  atti normativi della repubblica italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.                                                                       

 

 


ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

 

Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, sarà realizzato:

-  uno specifico piano di formazione del personale, nell’ambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;

-  attraverso adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali.

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate.


Art    48 - NORMA DI SALVAGUARDIA

 

 

Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili.

 

 

 

 


Art. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE

 

A - Il comma 10 dell'art.19 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell’anno di competenza anche nei periodi di normale attività, con esclusione del periodo di avvio dell’anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali  ed agli esami.

In analoga situazione, il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute nell’anno successivo, non oltre il mese di aprile.

 

 

B - Il comma 1 dell’art. 21 è così sostituito:

 

1.       Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

-                             partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

-                             lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;

     I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d’istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d’Istituto.

 

 

C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi  motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma.

 

 

 

D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:

 

 a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.

Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg lavorati­vi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell’art. 61. comma 1, lett. e), f).

 

b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza;

 

b)       50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.

 

 

E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 8 bis:

 

8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero, di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

 

 

F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'as­senza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

 

 

G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

11. L’istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza può disporre il con­trollo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. Tale disposizione può avvenire fin dal primo giorno.

Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.

 

 

H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

 

1bis  L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico.

 

 

I -  Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 è così sostituito:

 

1.       Ai fini di cui ai precedenti  commi 3 e 4, la continuità del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell’anno scolastico immediatamente precedente, il  personale  interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro.

 

 

L - Il comma 18 dell’art. 25 del CCNL 4/8/95 è così sostituito:

 

Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6.

M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Ciò al fine di valutare l’introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.

 

_______________________________

art.3 del DPR 399/1988

1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con le decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto indicati:

Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:

a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:

dal 1° luglio 1988: L. 6.031.000

dal 1° gennaio 1989: L. 6.325.000

dal 1° maggio 1990: L. 6.564.000

a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

dal 1° luglio 1988: L. 6.759.000

dal 1° gennaio 1989: L. 7.306.000

dal 1° maggio 1990: L. 7.752.000

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi:

dal 1° luglio 1988: L. 7.247.000

dal 1° gennaio 1989: L. 7.962.000

dal 1° maggio 1990: L. 8.544.000

b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi, con sei anni di anzianità giuridica di servizio:

dal 1° luglio 1988: L. 8.161.000

dal 1° gennaio 1989: L. 9.212.000

dal 1° maggio 1990: L. 10.068.000

c) coordinatori amministrativi:

dal 1° luglio 1988: L. 9.104.000

dal 1° gennaio 1989: L. 10.224.000

dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000.

Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto.

Area della funzione docente:

a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

dal 1° luglio 1988: L. 9.143.000

dal 1° gennaio 1989: L. 10.242.000

dal 1° maggio 1990: L. 11.136.000

b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:

dal 1° luglio 1988: L. 10.628.000

dal 1° gennaio 1989: L. 11.894.000

dal 1° maggio 1990: L. 12.924.000

c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dal 1° luglio 1988: L. 12.519.000

dal 1° gennaio 1989: L. 14.548.000

dal 1° maggio 1990: L. 16.200.000

d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dal 1° luglio 1988: L. 14.163.000

dal 1° gennaio 1989: L. 16.278.000

dal 1° maggio 1990: L. 18.000.000.

Area della funzione direttiva ed ispettiva:

a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle scuole speciali dello Stato:

dal 1° luglio 1988: L. 14.991.000

dal 1° gennaio 1989: L. 17.748.000

dal 1° maggio 1990: L. 19.992.000

b) ispettori tecnici periferici:

dal 1° luglio 1988: L. 15.789.000

dal 1° gennaio 1989: L. 18.933.000

dal 1° maggio 1990: L. 21.492.000.

2. Al personale supplente competono, oltre all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1.

3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nella tabella A allegata al presente decreto.

4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresì attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui al comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali sucessive. L'anzianità, riconosciuta ai soli fini economici, è considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennali convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed in quelle successive.

5. Al personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza.

6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3/a), che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.

7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3/a), successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.

8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docente supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (4), il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.

10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, può prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (5), aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferma restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.

11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvio del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel triennio 1991- 93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari.


ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO

 

 

Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione della P.I., è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2.

In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalità e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo.

Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validità del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A - Profili professionali

 

 

 

1.I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32.

Le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B.

 

D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) E’ responsabile dell’osservanza delle leggi e regolamenti. Nell’ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato.

Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione, di cui è segretario, e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; è segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito può formulare pareri.

Firma tutti gli atti di sua competenza.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica.

 

D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna.

Firma tutti gli atti di sua competenza.

L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta formativa.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

 

C/1: Profilo: Responsabile amministrativo

Svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonchè delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonchè di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attività di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; è consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Può svolgere attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto.

(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) .

 

C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica

E’ addetto ai servizi di biblioteca, all’inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E’ responsabile dell’integrità del materiale bibliotecario affidatogli.

 

B/1: Profilo: Assistente amministrativo

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonchè dello stato di conservazione del materiale librario. Può svolgere: attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali.

 

B/2 Profilo: Assistente tecnico

Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse alle finalità formative. In questi ambiti provvede:

- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui è assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;

- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Può svolgere attività di coordinamento di più addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee.

 

B/3: Profilo: Cuoco

Esegue attività lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacità di utilizzazione degli stessi nonchè di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui è addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede:

- alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantità individuali sulla base delle tabelle dietetiche;

- alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti;

- allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina.

Provvede, inoltre:

- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti;

-alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;

- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;

- alle attività materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di cucina.

 

 

B/4: Profilo: Infermiere

Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attività paramedica, svolge, in relazione alla specificità delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attività di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalità. In particolare:

- provvede con responsabilità diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;

- pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie;

 

A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico

Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attività e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite.

Articolazioni del profilo:

a) - guardarobiere:

esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto.

Provvede inoltre:

- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;

- alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;

- alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli è affidato;

- allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba.

Può svolgere attività di coordinamento di più addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.

b) - addetto alle aziende agrarie:

esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

In particolare, è addetto:

- alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;

- al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;

- alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalità prescritte;

- al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;

- alla conduzione di macchinari agricoli, purchè provvisto di apposita patente, se necessaria;

- ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione    dell'azienda.

 

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

          - servizi esterni inerenti la qualifica;

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Può, infine, svolgere:

- attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;

- attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di mensa;

- assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

 


 

Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA.

 

 

 

Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica:

- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti.

 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi:

- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.

 

Responsabile amministrativo:

- a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;

b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;

c) diploma di maturità di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturità di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.

I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione:

- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario);

- corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili.

- diploma universitario relativo a corsi specifici.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie).

In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a) e b), la laurea anche in discipline non specifiche.

 

 

 

Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica:

- diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio.

 

Assistente amministrativo:

- a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

Assistente tecnico:

- a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

- c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

 

Cuoco:

- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. n. 845 del 1978.

 

Infermiere:

- diploma di infermiere professionale.

 

Collaboratore scolastico:

-  diploma di scuola media.

 

Guardarobiere:

- a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

- b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della L. 845 del 1978.

 

Addetto alle aziende agrarie:

- a) diploma di scuola media.

   b) attestato di qualifica specifica.

 

Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.

 

___________________________

art. 14 della L. n. 845 del 1978

(attestato di qualifica)                                                     

al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che   vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle  prove finali per  l'accertamento dell'idoneita' conseguita.  tali prove finali, che devono essere conformi  a quanto previsto dall' articolo 18 , primo comma, lettera a),sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi  previsti  dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti  designati dalle amministrazioni  periferiche del ministero della pubblica  istruzione e del ministero del  lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavorato- ri e dei datori di lavoro con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati ,rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini  dell'avviamento al lavoro  e dell'inquadramento aziendale. gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la  ammissione ai pubblici concorsi.                                                              

 


 Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili  professionali del personale ATA

 

Nuove

Aree

 

 Profili professionali previsti dal

CCNL 4-8-1995

 

 

 

Direttore amministrativo

D

Direttore dei servizi generali ed amministrativi

 

 

C

Responsabile amministrativo

 

Assistente di biblioteca

 

 

 

Assistente amministrativo

B

Assistente tecnico

 

Cuoco

 

Infermiere

 

 

 

Guardarobiere

A

Addetto alle aziende agrarie

 

Collaboratore scolastico

 


Tabella D1

AUMENTI

POSIZIONI

STIPENDIALI

IN VIGORE DAL 1.11.1998

 

                                                                    

 

 

Collaboratore

scolastico

Guardarobieri

Assistenti amm.vi ed equiparati

Responsabili amm.vi

Docente scuola materna ed elementare

Docente diplomato istituti sec. II grado (1)

Docente scuola media

Docente laureato istituti sec. II grado (2)

Docente Conservatorio

Direttore amm. Vo Conservatori ed Accademie

Capi d’istituto ed equiparati

 

da 0 a 2                        34.000          35.000         38.000         43.000          43.000         43.000         47.000                                   47.000          57.000         50.0010        66.000

da 3 a 9                        35.000          36.000         39.000         44.000          44.000         44.000         48.000                                   50.000          59.000         52.000         68.000

da 9 a 14                      37.000          38.000         42.000         48.000          48.000         48.000         52.000                                   54.000          66.000         56.000         74.000

da 15 a 20                     39.000         40.000         45.000         52.000          52.000         52.000         57.000                                    59.000         72.000         61.000         80.000

da 21 a 27                     41.000         42.000         47.000         56.000          56.000         58.000         62.000                                    66.000         76.000         67.000         87.000

da 28 a 34                     43.000         44.000         50.000         60.000          60.000         62.000         67.000                                    70.000         81.000         73.000         95.000

da 35                            44.000         45.000         51.000         63.000          63.000         65.000         70.000                                    74.000         86.000         78.000            102.000

 

 

NOTA (I): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori

NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti

 

 

 


Tabella D2

AUMENTI

POSIZIONI                                                                              

STIPENDIALI

IN VIGORE,

DAL 1.6.199

 

                                 

 

Collaboratore

scolastico

Guardarobieri

Assistenti amm.vi ed equiparati

Responsabili amm.vi

Docente scuola materna ed elementare

Docente diplomato istituti sec. II grado (1)

Docente scuola media

Docente laureato istituti sec. II grado (2)

Docente Conservatorio

Direttore amm. Vo Conservatori ed Accademie

Capi d’istituto ed equiparati

 

da 0 a 2                    28000      29000        32000            36000         36000        36000           39000           39000                                48000      42000        55000

da 3 a 8                    29000      30000        33000            37000         37000        37000           40000           41000                                49000      43000        56000

da 9 a 14                  31000      31000        35000            40000         40000        40000           44000           45000                                55000      47000        62000

da 15 a 20                32000       33000        37000            44000         44000        44000           48000           49000                               60000       51000        67000

da 21 a 27                34000       35000        40000            47000         47000        49000           52000           55000                               64000       56000        72000

da 28 a 34                36000       36000        41000            50000         50000        52000           56000           59000                               68000       61000        79000

da 35                       37000       37000        43000            53000         53000        54000           59000           61000                               72000       65000        85000

 

NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori

NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti

 


Tabella E

 

 

                                                                                POSIZIONI   STIPENDIALI  A  REGIME  DAL  1.6.1999

 

 

 

Collaboratore

scolastico

Guardarobieri

Assistenti amm.vi ed equiparati

Responsabili amm.vi

Docente scuola materna ed elementare

Docente diplomato istituti sec. II grado (1)

Docente scuola media

Docente laureato istituti sec. II grado (2)

Docente Conservatorio

Direttore amm. Vo Conservatori ed Accademie

Capi d’istituto ed equiparati

                                                                                                                                

Da  0 a 2           11.240.000    11.831.000    13.889.000    17.446.000    17.446.000    17.446.000    19.853.000                        19.853.000     26.644.000    21.567.000   32.147.000

da 3 a 8             11.682.000    12.273.000    14.469.000    18.241.000    18.241.000    18.241.000    20.739.000                        21.673.000     28.072.000    22.566.000   33.625.000

da  9 a 14          13.324.000    13.891.000    16.567.000    20.729.000    20.729.000    20.729.000    23.656.000                        24.616.000     32.380.000    25.677.000   38.022.000

da 15 a 20          14.853.000    15.432.000    18.539.000    23.623.000    23.623.000     23.623.000    27.005.000 28.218.000        36.676.000    29.312.000         42.407.000

da 21 a 27          16.358.000    16.973.000    20.535.000    26.441.000    26.441.000     27.818.000    30.277.000 32.842.000        39.772.000    33.184.000         46.828.000

da 28 a 34          17.481.000    18.071.000    21.963.000    29.208.000    29.208.000     30.573.000    33.485.000 35.862.000        43.132.000    37.178.000         52.678.000

da 35                 18.290.000    18.894.000    23.049.000    31.280.000    31.280.000     32.658.000    35.862.000 38.262.000        46.468.000    41.048.000         57.099.000

 


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

In conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all’1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull’opportunità di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dell’attivazione di periodi sabatici.

 

 


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Con riferimento all’articolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornirà una esauriente informazione sullo stato di attuazione dell’istituto nel corso di un apposito incontro convocato dall’ARAN.


 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA

 

Le parti concordano sull’opportunità che il MPI ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:

·         la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e riviste;

·         la gratuità dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.


DICHIARAZIONE A VERBALE

SNALS – CONFSAL

 

Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U.

Alla sottoscrizione del presente contratto non può essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto.

Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare  riferimento all’articolo 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e all’articolo 9 (composizione delle delegazioni).

 


Allegato – ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90

 

 

ART.1  -  SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:

a)l’istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall’art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti;  sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c)  e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a).

 

 

____________________________

art.1 della legge 12 giugno 1990, n. 146

1.  ai  fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della  persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute,  alla liberta'   ed alla  sicurezza, alla liberta' di circolazione, alla assistenza e previdenza  sociale,  all'istruzione  ed alla liberta' di comunicazione.

2. allo scopo di  contemperare l'esercizio del  diritto di sciopero con il godimento dei diritti  della persona, costituzionalmente tutelati, di  cui al comma primo, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da  seguire  in caso di conflitto collettivo, per assicurare  l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti  medesimi, in particolare  nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:                                      

a) per quanto concerne la tutela della vita,  della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione  civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche'  la gestione e la manutenzione  dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare  riferimento ai  provvedimenti   restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato  di detenzione; i  servizi di  protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;                                  

b)  per quanto concerne la tutela della liberta'  di circolazione: i  trasporti pubblici  urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; 

c)  per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche'  gli emolumenti retributivi o  comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della  persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi  anche effettuati a mezzo del servizio bancario;                                 

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli  scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;       

e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.                       


ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

 

 

1. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all’ art.1 dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n.146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

 

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami  finali nonché degli esami di idoneità;

 

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

 

c) vigilanza  sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

 

d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature,  laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;

 

e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame;

 

f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;

 

g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

 

h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne.

2.  In sede di contrattazione integrativa  a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1.

L’accordo integrativo di cui al presente comma ha validità quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore  le norme derivanti dai precedenti accordi nella  stessa materia.

 

3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonché al provveditore agli studi.  Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d'istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.

L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell’astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d’istituto o dal provveditore agli studi.

 

4. I Capi d’istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 ,  in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1° comma.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

In caso di adesione allo sciopero del capo d’istituto, le relative  funzioni aventi carattere di essenzialità e di urgenza  saranno svolte, nell’ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente più anziano d’età in servizio.

I capi d’istituto e gli organi dell’ Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.

 


ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

 

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi  azione di sciopero relativa al solo comparto scuola,  da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a  giorni 15  e deve contenere l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.

In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.

 

2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATVI A VERTENZE

proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza.

In caso di sciopero  il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell’area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l’eventuale revoca dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all’utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie  di trasmissione dei messaggi.

 

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:

 

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

 

b) atteso che l’effettiva garanzia del diritto all’istruzione e  all’attività educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell’articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa  l’efficacia  dell’anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d),  non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno  scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;

 

c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un’azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;

 

d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale  ATA.

In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.

 La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera  b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;

 

e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l’efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

 

f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

 

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

 

h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;

 

i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale  o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

 

 

 

 

 

 


 

ART. 4  - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

 

 1. Allo scopo di prevenire  e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessità che  la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l’emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, d’intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi  per quelli a livello locale.