a cura dell’ADL-cobas di Padova
LEGGE 53/2000 SUI CONGEDI PARENTALI
Vademecum dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
La lavoratrice ha diritto di
assentarsi dal lavoro:
-
due
mesi prima della data presunta del parto o, a scelta, 1 mese prima a condizione
che questo non comporti rischi per il nascituro o per la madre. Deve essere
presentato un certificato medico. Con apposito decreto da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge 53/2000 (28 febbraio 2000),
dovranno essere individuati i lavori per i quali l’esercizio dell’opzione non
sarà possibile.
-
tre
mesi dopo il parto, oppure quattro se ha esercitato l’opzione per astenersi un
mese prima della nascita.
PARTO
PREMATURO
Se il parto avviene in data
anticipata a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto vengono aggiunti al periodi di astensione obbligatoria dopo il
parto. Il certificato attestante la data del parto dovrà essere consegnato entro
trenta giorni.
PERMESSI
DURANTE L'ORARIO DI LAVORO – TICKET SANITARI
Le lavoratrici gestanti
hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare esami prenatali,
accertamenti clinici e visite specialistiche, nel caso in cui questi debbano
essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Le interessate dovranno presentare
apposita domanda al proprio datore di lavoro e presentare, successivamente, la
documentazione giustificativa. I
permessi in questione sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dai CCNL.
La lavoratrice è esente dal
pagamento di ticket per talune prestazioni svolte per la tutela della
maternità.
EFFETTI SUL
LAVORO
Sono vietati accertamenti
sanitari sull’eventuale stato di gravidanza prima dell’assunzione al lavoro.
La lavoratrice ha diritto a
svolgere mansioni che siano compatibili con lo stato di gravidanza e a
mantenere l’inquadramento retributivo anche nel caso di assegnazione a mansioni
inferiore.
Le donne in stato di
gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, non possono
essere adibite a lavoro notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).
La lavoratrice ha diritto,
sempreché non vi rinunci espressamente, a rientrare nella stessa unità
produttiva cui era addetta prima dell’astensione dal lavoro ovvero in un’altra
che sia ubicata nel medesimo comune e permanervi fino al compimento di un anno
di vita del bambino, con diritto ad essere adibita alle mansioni svolte prima
dell’astensione o a mansioni equivalenti.
L’astensione obbligatoria è
utile ai fini dell’anzianità di servizio e per la maturazione delle ferie e
della tredicesima mensilità.
La lavoratrice non può
essere licenziata dalla data di inizio della gravidanza sino al compimento di
un anno di età del bambino. Tale divieto non opera in caso di colpa grave da
costituire giusta causa, per cessazione dell’attività dell’azienda, per
scadenza del contratto a termine o a conclusione dei lavoro per cui è stata
assunta, durante il periodo di prova a condizione che la madre posa dimostrare
che il datore di lavoro era a conoscenza dello stato di gravidanza.
In caso di licenziamento per
ottenere il reintegro nel posto di lavoro, deve far pervenire al proprio datore
di lavoro, entro 90 giorni dal licenziamento, il certificato attestante lo
stato di gravidanza.
Il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione dal lavoro è nullo.
ADEMPIMENTI
DELLA LAVORATRICE
Prima dell'inizio
dell'astensione obbligatoria dal lavoro, deve presentare al datore di lavoro e
all'INPS (solo se dipendente privata) i seguenti documenti):
-
domanda;
-
certificato
medico attestante la gravidanza con indicata la data presunta del parto e il
mese di gestazione alla data della visita.
Entro i quindici giorni
successivi il parto, la lavoratrice deve inoltrare al proprio datore di lavoro
e all'INPS ( se dipendente privata):
-
certificato
di assistenza al parto nel quale risulti la data dell'evento medesimo ovvero il
certificato di stato di famiglia indicante la data di nascita del bambino.
ASTENSIONE
ANTICIPATA
L'astensione obbligatoria
dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto, per le
lavoratrici occupate in lavori che, in rapporto all'avanzato stato di
gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli. Ad esempio:
-
lavori
pesanti: trasporto e sollevamento pesi;
-
lavori
di assistenza ed insegnamento in centri per handicappati;
-
lavori
a contatto con bambini di assistenza, insegnamento e ausiliari negli asili nido
e scuole materne;
-
insegnamento
di educazione fisica;
-
attività
del personale medico e paramedico a contatto diretto con i malati in ASL,
ospedali, case di cura private, servizi socio sanitari per anziani.
E' inoltre fatto divieto di
adibire al lavoro le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento in attività che implicano l'esposizione ad agenti chimici o
biologici ed a condizioni di lavoro insalubri.
L'ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base di accertamento medico, fin dall'inizio della gestazione,
l'astensione anticipata dal lavoro per uno o più periodi, in caso di gravi
complicanze della gestazione.
A titolo esemplificativo:
-
se
sorgono problemi durante la gravidanza (età a rischio, minaccia di aborto,
sindromi allergiche, cardiopatie, ecc.), certificati dal ginecologo;
-
quando
la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, in caso di lavori
insalubri, faticosi o pericolosi;
-
quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della donna o del bambino
Alcuni lavori pericolosi ed
insalubri per cui è concessa l'astensione anticipata durante la gestazione e
l'astensione sino a 7 mesi dopo il parto sono, ad esempio;
-
quelli
che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti;
-
quelli
relativi all'assistenza e alla cura degli infermi nei sanatori, nei reparti di
malattie infettive, nervose e mentali.
L’interruzione spontanea (o
terapeutica) della gravidanza, che si verifichi prima del 180° giorno
dall’inizio della gestazione, si considera aborto. E’ invece considerata come
parto prematuro l’interruzione dopo il 180° giorno. In quest’ultimo caso la
dipendente avrà diritto all’astensione post-partum fino allo scadere del terzo
mese.
Per fruire dell’astesione
anticipata la lavoratrice deve rivolgersi al proprio medico specialista il
quale rilascerà un certificato medico con la richiesta di astensione
anticipata. Il certificato dovrà essere consegnato alla ASL per ottenere dallo
specialista il certificato regolamentare con il quale potrà richiedere
all’ispettorato del lavoro l’astensione anticipata.
PREVIDENZA
I periodi di astensione dal
lavoro sono interamente coperti da contribuzione figurativa e sono considerati
utili ai fini della pensione.
A partire dal 31.12.1993 i
periodi di astensione obbligatoria, intervenuti al di fuori del rapporto di
lavoro, sono considerato utili ai fini pensionistici, a condizione che si
possano far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contribuzione
versata in costanza di rapporto di lavoro.
I periodi di astensione
facoltativa, sempre dal 31.12.1993, possono essere riscattati dalla lavoratrice
(con onere a proprio carico) nella misura massima di 5 anni e a condizione che
possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto
di lavoro.
I DIRITTI
DEL PADRE
Il padre lavoratore può
usufruire dell'astensione obbligatoria nei primi tre mesi dalla nascita del
bambino
-
in
caso di morte della madre o di grave infermità;
-
nel
caso in cui il padre risulti l'unico affidatario del provvedimento giudiziale;
-
nel
caso in cui bambino venga riconosciuto dal solo padre;
-
in
caso di grave malattia della madre;
-
in
caso di abbandono.
EFFETTI SUL
LAVORO
Il padre ha diritto,
sempreché non vi rinunci espressamente, a rientrare nella stessa unità
produttiva cui era addetto prima dell’astensione dal lavoro ovvero in un’altra
che sia ubicata nel medesimo comune e permanervi fino al compimento di un anno
di vita del bambino, con diritto ad essere adibito alle mansioni svolte prima
dell’astensione o a mansioni equivalenti.
L’astensione obbligatoria è
utile ai fini dell’anzianità di servizio e per la maturazione delle ferie e
della tredicesima mensilità.
Il padre non può essere
licenziato per il periodo di astensione obbligatoria post partum sino al
compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto non opera in caso di
colpa grave da costituire giusta causa, per cessazione dell’attività
dell’azienda, per scadenza del contratto a termine o a conclusione dei lavoro
per cui è stata assunto.
Il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione dell’astensione dal lavoro è nullo.
PREVIDENZA
I periodi di astensione dal
lavoro sono interamente coperti da contribuzione figurativa e sono considerati
utili ai fini della pensione.
ADEMPIMENTI
DEL LAVORATORE
-
certificato
di morte della madre;
-
certificato
medico, rilasciato dalla ASL competente per territorio comprovante lo stato di
grave malattia della madre;
-
certificato
di stato di famiglia;
-
certificato
di esistenza del bambino.
LA
RETRIBUZIONE NELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Nei periodi di astensione
obbligatoria compete il 100% della retribuzione per i dipendenti dei comparti
pubblici e l'80% per quelli privati.
FAC SIMILE MODULO RICHIESTA
Io
sottoscritta…………………………………..ruolo……………………matricola…………………….
Abitante a…………………..……… Via……………….………N. …..
Cap….……Città……...……
Tel……….…… In servizio presso…………………………………………………………….………
Con rapporto a tempo indeterminato………………………………
Con rapporto a tempo determinato…….dal………..…al……..…..
Altro rapporto………………………………dal…..………al…..……..
Chiedo di essere posta in astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio a far tempo dal………
Allego: Certificato del ginecologo con la data presunta del
parto.
Firma
ASTENSIONE
FACOLTATIVA
La nuova legge riconosce ad
entrambi i genitori il diritto di astenersi dal lavoro entro i primo otto
anni di vita del bambino, a titolo di astensione facoltativa.
I permessi sono i seguenti:
-
sei
mesi
continuativi o frazionati per la madre lavoratrice dipendente e tre
mesi (da fruirsi entro il primo anno di vita del bambino e limitatamente ai
figli nati a decorrere dal 17172000 per le madri lavoratrici autonome;
-
sei
mesi
continuativi a frazionati per padre lavoratore anche se la madre è
lavoratrice autonoma o non lavoratrice;
-
dieci
mesi continuativi
o frazionati quando vi è un solo genitore.
Nei limiti individuali sopra
esposti (sei mesi per la madre entro i primi otto anni e sei mesi per il padre
entro i primi otto anni), i permessi possono essere fruiti da ambedue i
genitori anche contemporaneamente. In questo caso, però, non si potrà
superare – sommando i periodi di entrambi il limite di dieci mesi.
Qualora il padre
eserciti il
diritto dell’astensione facoltativa per un periodo pari o superiore a tre
mesi, anche frazionato, i sei mesi spettanti al padre salgono a sette ed i
dieci mesi complessivi vengono elevati a undici.
I periodi di assenza dal
lavoro per astensione facoltativa effettuati da ambedue i genitori in epoca
antecedente all’emanazione della legge, cioè entro il 28/3/2000, vanno
conteggiati e incidono sulla determinazione dei limiti generali e individuali
previsti.
FRAZIONAMENTO
DELL’ASTENSIONE.
I periodi di astensione
facoltativa non possono essere frazionati in distinti periodi di cinque giorni
ciascuno (dal lunedì al venerdì) intervallati solo dal sabato e dalla domenica
(se giorni non lavorativi). Perché si possa parlare di frazionamento dei
periodi, è necessario che ciascun periodo di astensione dal lavoro sia seguito
da almeno un giorno di servizio. (Verbale ARAN 26.11.1997).
Si tenga conto che la Corte
di Cassazione, con sentenza n. 6601 del 5/12/88, nel precisare che la
lavoratrice madre ha l’obbligo di informare il datore di lavoro del periodo in
cui intende fruire dell’astensione facoltativa, ha anche affermato che al
termine di detto periodo la lavoratrice deve riprendere servizio.
PERMESSI
PER ALLATTAMENTO
Durante il primo anno di
vita del bambino le lavoratrici madri o, in alternativa il padre, hanno diritto
a due periodi di riposo retribuiti di un'ora ciascuno nell'arco della giornata,
anche cumulabili fra loro. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è
inferiore a sei ore. Nelle giornate in questione sono vietate prestazioni
straordinarie.
In caso di parti plurimi i
permessi sono raddoppiati e possono essere divisi tra i due genitori.
I periodi sono coperti da
contribuzione figurativa su un valore retributivo (per il 2000 pari a lire
16.734.000 convenzionalmente determinato anno per anno. Possibilità di
riscattare per integrare la differenza ai sensi dell’art. 13 della legge
1338/62 o versamenti volontari.
LA
RETRIBUZIONE
I primi 30 giorni sono
retribuiti al 100%, interamente coperti da contribuzione figurativa.
I restanti cinque mesi sono
retribuiti al 30%, interamente coperti da contribuzione figurativa.
Per i lavoratori dei
comparti privati spetta una retribuzione pari al 30% per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, interamente coperti da contribuzione figurativa
Per il periodo che va dal
settimo mese fino al raggiungimento del limite massimo consentito
cumulativamente tra i genitori (dieci o undici mesi a seconda dei casi) non
spetta retribuzione.
Viene corrisposta
un’indennità pari al 30% soltanto ai dipendenti (di tutti i comparti) che
abbiano un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell’INPS. Nel 2000 la soglia di reddito deve
risultare inferiore a 23.083.125 lordi.
Per tutti i periodi indicati
nei punti 4 e 5 è prevista contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962,
ovvero con versamenti dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
EFFETTI SUL
LAVORO
I periodi di astensione
facoltativa fruiti dai genitori, sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Quelli retribuiti al 100% non sono utili ai fini del periodo di prova, mentre
quelli non retribuiti o retribuiti al 30% escludono la maturazione delle ferie
e della tredicesima mensilità.
La madre e il padre hanno
diritto, sempreché non vi rinuncino espressamente, a rientrare nella stessa
unità produttiva cui era addetta prima dell’astensione dal lavoro ovvero in
un’altra che sia ubicata nel medesimo comune e permanervi fino al compimento di
un anno di vita del bambino, con diritto ad essere adibita alle mansioni svolte
prima dell’astensione o a mansioni equivalenti.
La lavoratrice, fino al
compimento del settimo mese di vita del bambino ha diritto a svolgere mansioni
compatibili con il suo stato e a mantenere la retribuzione spettante anche se
le nuove mansioni cui è addetta sono inferiori. Sempre fino al settimo mese ha
inoltre diritto a modificare l’orario di lavoro in caso di lavoro rischioso.
La madre e il padre non
possono essere licenziati dalla data di inizio della gravidanza sino al
compimento di un anno di età del bambino. Tale divieto non opera in caso di
colpa grave da costituire giusta causa, per cessazione dell’attività
dell’azienda, per scadenza del contratto a termine o a conclusione dei lavoro
per cui è stata assunta, durante il periodo di prova a condizione che la madre
posa dimostrare che il datore di lavoro era a conoscenza dello stato di
gravidanza.
Qualora si dimetta dal
lavoro, la madre ha diritto a percepire l’indennità di preavviso equivalente a
quella prevista in caso di licenziamento. La richiesta di dimissioni deve
essere convalidata dal Servizio di Ispezione della direzione Provinciale del
lavoro.
La madre o il padre hanno
diritto a chiedere l’anticipo del TFR, o di altra indennità equipollente, per
sostenere le spese dovute all’astensione dal lavoro. Con apposito decreto
saranno individuate le modalità applicative per i dipendenti pubblici.
La madre non può svolgere
lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 06.00.
ADEMPIMENTI
Prima dell'inizio
dell'astensione facoltativa, la madre o il padre devono darne comunicazione al
datore di lavoro e con un preavviso di minimo 15 giorni salva diversa
previsione contrattuale.
Nel caso in cui il
dipendente abbia percepito, nell’anno precedente a quello della richiesta di
astensione, un reddito individuale inferiore 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione, autocertificazione nella quale si dichiari il
reddito imponibile percepito nell’anno di riferimento.
Dichiarazione rilasciata dal
datore di lavoro dell’altro genitore, indicante i periodi eventualmente già
usufruiti e le percentuali retributive applicate per tale causale.
Se l’altro genitore è
lavoratore autonomo o non lavoratore, autocertificazione dell’altro genitore di
attestazione.
ASTENSIONE
DAL TERZO ALL’OTTAVO ANNO DI VITA
Dal terzo all’ottavo anno di
vita del bambino eventuali periodi di astensione non fruiti entro i primi tre
anni di via del bambino, sempre nel limite complessivo di dieci o undici mesi a
seconda dei casi, non vengono retribuiti.
Viene corrisposta
un’indennità pari al 30% soltanto ai dipendenti (di tutti i comparti) che
abbiano un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell’INPS. Nel 2000 la soglia di reddito deve
risultare inferiore a 23.083.125 lordi.
Per tutti i periodi è
prevista la contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per
tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai
periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte
dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962,
ovvero con versamenti dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità
della prosecuzione volontaria.
EFFETTI SUL
LAVORO
I periodi di astensione
facoltativa fruiti dai genitori, sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Quelli retribuiti al 100% non sono utili ai fini del periodo di prova, mentre
quelli non retribuiti o retribuiti al 30% escludono la maturazione delle ferie
e della tredicesima mensilità.
La malattia del bambino che
dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso delle ferie in godimento
da parte della madre o del padre.
La madre o, in alternativa
il padre, possono rifiutare di svolgere lavoro notturno dalla ore 24.00 alle
ore 06.00 nel caso siano l’unico genitore affidatario di figlio convivente di
età inferiore ai 12 anni.
Il licenziamento della madre
o del padre causato dalla domanda o dalla fruizione dell’aspettativa è nullo.
La madre o il padre hanno
diritto a chiedere l’anticipo del TFR, o di altra indennità equipollente, per
sostenere le spese dovute all’astensione dal lavoro. Con apposito decreto
saranno individuate le modalità applicative per i dipendenti pubblici.
La madre e il padre hanno
diritto, sempreché non vi rinuncino espressamente, a rientrare nella stessa
unità produttiva cui era addetta prima dell’astensione dal lavoro ovvero in
un’altra che sia ubicata nel medesimo comune e permanervi fino al compimento di
un anno di vita del bambino, con diritto ad essere adibita alle mansioni svolte
prima dell’astensione o a mansioni equivalenti.
ADEMPIMENTI
Come nel caso di malattia
del bambino.
ASTENSIONE
FACOLTATIVA PER MALATTIA DEL BAMBINO
Oltre ai permessi sopra
illustrati, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad
astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore agli otto
anni.
Fino al compimento del terzo
anni di vita del bambino i periodi di astensione in questione sono possibili
senza limiti.
Sempre dai tre agli otto
anni, spetta un permesso nei limiti di 5 giorni lavorativi all’anno ad ambedue
i genitori non retribuiti.
I periodi di assenza dal
lavoro per astensione facoltativa effettuati da ambedue i genitori in epoca
antecedente all’emanazione della legge, cioè entro il 28/3/2000, vanno
conteggiati e incidono sulla determinazione dei limiti generali e individuali
previsti.
RETRIBUZIONE
100% per i primi 30 giorni,
dopo il compimento del primo anno di vita del bambino ed entro il compimento
del secondo anno di vita;
100% per i primi 30 giorni
dopo il compimenti del secondo anno di vita del bambino ed entro il compimento
del terzo anno di vita
Non retribuito per i
restanti periodi (interamente coperti da contribuzione figurativa).
Per i comparti privati non è
prevista nessuna retribuzione.
Nasce il diritto
all’indennità pari al 30% soltanto ai dipendenti (di tutti i comparti) che
abbiano un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell’INPS. Nel 2000 la soglia di reddito deve
risultare inferiore a 23.083.125 lordi.
EFFETTI SUL
LAVORO
I periodi di astensione
facoltativa fruiti dai genitori, sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.
Quelli retribuiti al 100% non sono utili ai fini del periodo di prova, mentre
quelli non retribuiti o retribuiti al 30% escludono la maturazione delle ferie
e della tredicesima mensilità.
La madre o, in alternativa,
il padre possono rifiutare di svolgere lavoro notturno dalla ore 24.00 alle ore
06.00.
Il licenziamento della madre
o del padre causato dalla domanda o dalla fruizione dell’aspettativa è nullo.
La madre o il padre hanno
diritto a chiedere l’anticipo del TFR, o di altra indennità equipollente, per
sostenere le spese dovute all’astensione dal lavoro. Con apposito decreto
saranno individuate le modalità applicative per i dipendenti pubblici.
La madre e il padre hanno
diritto, sempreché non vi rinuncino espressamente, a rientrare nella stessa
unità produttiva cui era addetta prima dell’astensione dal lavoro ovvero in
un’altra che sia ubicata nel medesimo comune e permanervi fino al compimento di
un anno di vita del bambino, con diritto ad essere adibita alle mansioni svolte
prima dell’astensione o a mansioni equivalenti.
Si segnala, inoltre, come
esempio, che il CCNL 1998/2001 del Comparto Aziende Vigili del Fuoco vieta
espressamente il controllo delle assenze della madre e padre per malattia del
bambino.
ADEMPIMENTI
Prima dell'inizio
dell'astensione facoltativa, la madre o il padre devono darne comunicazione al
datore di lavoro e con un preavviso di minimo 15 giorni salva diversa
previsione contrattuale, allegando, a seconda dei casi:
-
Certificato
medico di uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato.
-
Autocertificazione
attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi
giorni per il medesimo motivo (tranne, ovviamente, il caso in cui vi sia un
solo genitore).
-
Dichiarazione
rilasciata dal datore di lavoro dell’altro genitore, indicante i periodi
eventualmente già usufruiti e le percentuali retributive applicate per tale
causale.
Se l’altro genitore è lavoratore autonomo o non lavoratore,
autocertificazione dell’altro genitore di attestazione.
FAC SIMILE
La sottoscritta…………………………………….ruolo…………………….matricola…………….
In servizio presso…………………………………Madre del minore………………………………
Nato/a il……………………………….Rinuncia ad avvalersi dei diritti
previsti dalla legge 1204/71
-
1°comma…………………………..
-
2°comma…………………………..
nel periodo……...……a favore dell’altro genitore,
dipendente…….…(specificare datore di lavoro).
Firma
GENITORI
ADOTTIVI O AFFIDATARI
Le lavoratrici, sempre che
il bambino al momento dell’adozione o dell’affidamento non abbia superato i sei
anni di età, hanno diritto all’astensione obbligatoria ed al trattamento
economico relativo durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso
in famiglia.
Entrambi i genitori adottivi
hanno diritto all’astensione facoltativa ed alle assenze per malattia del
bambino, così come descritte, se il figlio non supera i sei anni di età al
momento dell’ingresso in famiglia.
Se il minore è di età
compresa fra i sei e dodici anni l’astensione facoltativa deve essere fruita
entro i primi tre ani dall’ingresso in famiglia, quindi fino ad un’età massima
di 15 anni.
Permessi per allattamento
entro l’anno di vita e astensioni facoltative anche per malattia del figlio con
le stesse modalità previste per i genitori naturali. In caso di adozione di
bambino di età compresa tra i sei i dodici anni tali astensioni facoltative
possono essere fruite nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia.
In caso di adozione o
affidamento preadottivo di bambino straniero i genitori hanno diritto entrambi
ad un’aspettativa retribuita per il periodo di permanenza nello stato
straniero.
Il 50% delle spese sostenute
dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione
internazionale sono deducibili ai fini IRPEF.
I vari periodi sono coperti
da contribuzione figurativa. Dai tre ai dodici anni la copertura figurativa è
attribuita su un valore convenzionale (per l’anno 2000 pari a lire 16.734.000)
proporzionato ai periodi di riferimento, salvo la facoltà di riscatto o
versamenti volontari ai fini della pensione.
LAVORATRICE A PART-TIME
Per le lavoratrici a
part-time, sia orizzontale, verticale o ciclico, valgono tutte le disposizioni
stabilite dalla legge 1204/71, ad eccezione dei riposi giornalieri per
l'allattamento del bambino che è solo di un'ora quando l'orario giornaliero è
inferiore a 6 ore.
In un rapporto di lavoro a part-time
verticale annuo, anche quando l’astensione obbligatoria inizia durante la
fase lavorativa o entro i 60 giorni dall’ultimo giorno lavorato, la prestazione
di maternità è erogata per tutto il periodo anche se coincide con la pausa
contrattuale. Se invece l’astensione obbligatoria inizia oltre i 60 giorni
dall’ultimo lavorato, la maternità viene riconosciuta solo per i giorni
compresi durante le fasi lavorative e non compete durante le pause lavorative.
SOCIE DI
COOPERATIVE
La legge 1204/71 si applica
anche alle lavoratrici dipendenti di società cooperative, anche se socie di
queste ultime.
Se si tratta di dipendenti
che rientrano nella regolamentazione generale, se si tratta di socie di
cooperative o di enti cooperativi anche, di fatto, di cui al DPR 602/70, hanno
ugualmente diritto alle prestazioni, ma per determinare l'importo dei
trattamenti economici si prende a riferimento il salario medio convenzionale
fissato annualmente dal Ministero del Lavoro.
LAVORATRICI
PARASUBORDINATE
Le lavoratrici
parasubordinate (collaborazione coordinata e continuativa) in caso di parto, di
aborto spontaneo o terapeutico (purché si verifichi entro il terzo mese di
gravidanza), hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 1998, ad un assegno
"una tantum" che viene calcolato in relazione al massimale di
contribuzione ed in proporzione alla contribuzione versata.
Per queste lavoratrici non è
prevista una copertura figurativa dei periodi di maternità.
LAVORATRICI
ADDETTE A LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Le lavoratrici addette a
LSU, se sprovviste di altra copertura assicurativa, hanno diritto all'indennità
di maternità per il periodo di astensione obbligatoria, pari all'80%
dell'assegno LSU. Possono poi continuare a partecipare al progetto, qualora non
fosse concluso, al termine dell'astensione.
Le stesse lavoratrici hanno
diritto ai permessi orari di allattamento, nonché a quelli previsti per i figli
handicappati.
LAVORATRICI
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO
Ai fini della tutela della
maternità, queste lavoratrici sono soggette alle condizioni generali delle
lavoratrici dipendenti, anche se la fattispecie del contratto le colloca fra le
lavoratrici assunte a termine.
Tale ultima classificazione,
tuttavia, esplica i suoi effetti solo per le modalità di erogazione della
prestazione. Nel caso di gravidanza e puerperio durante il rapporto di lavoro,
il contratto di lavoro viene prorogato per un periodo pari a quello della
sospensione per consentire il conseguimento della formazione della lavoratrice.
LAVORATRICI
INSERITE NEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
Anche per queste lavoratrici
si applicano le normative della legge 1204/71, durante l'astensione
obbligatoria viene corrisposta un'indennità pari all'80% di quella spettante
alla lavoratrice per l'inserimento.
LAVORATRICI
CON CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE
In caso di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con l’azienda fornitrice, si applicano le norme
per il lavoro a tempo indeterminato.
DONNE NON
LAVORATRICI
Hanno diritto ad un assegno
mensile di lire 200.000 (300.000 dal 1° luglio 2000) per cinque mesi, le
cittadine italiane residenti per i figli nati successivamente al 1° luglio 1999
a condizione che non possano percepire altri trattamenti di maternità e che
appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito non superi i 50 milioni.
Qualora le interessate siano
titolari di un trattamento di maternità inferiore all'importo dell'assegno,
hanno diritto alla differenza.
LAVORATRICI
DISOCCUPATE DA OLTRE 60 GIORNI
Qualora l'astensione
obbligatoria abbia inizio dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla data di
risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto all'indennità di maternità è
riconosciuto a condizione che la lavoratrice risulti, alla data di inizio
dell'astensione obbligatoria, in godimento del trattamento ordinario e speciale
di disoccupazione.
Qualora non percepisca
l'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato
lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggetto all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria, non
siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di
lavoro e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino
versati o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali.
LAVORATRICI
SOSPESE, ASSENTI DAL LAVORO SENZA RETRIBUZIONE, OVVERO DISOCCUPATE DA ALMENO 60
GIORNI
Alle lavoratrici spetta il
normale trattamento economico di maternità, purché non siano trascorsi più di
60 giorni tra la data di inizio della sospensione, dell'assenza o della
disoccupazione e la data di inizio dell'astensione obbligatoria.
Naturalmente il trattamento
economico compete anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che si
verifichino durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro, anche se
anticipata.
Per il computo dei 60 giorni
non si tiene conto dei periodi di assenza per malattia o infortunio sul lavoro.
LAVORATRICI
SOSPESE DA OLTRE 60 GIORNI
La lavoratrice sospesa dal
lavoro da oltre 60 giorni alla data di inizio dell'astensione obbligatoria ha
diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché alla data di inizio
dell'astensione obbligatoria stessa risulti in godimento del trattamento
ordinario o straordinario di integrazione salariale.
LAVORATRICI
DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI
L’art. 17, comma 2, della
legge 1204/71 prevede che nel caso in cui il periodo di astensione obbligatoria
abbia inizio quando la lavoratrice è sospesa, disoccupata o assente dal
servizio senza retribuzione, la stessa è ammessa al godimento
dell’indennità di maternità solo se tra l’inizio dell’assenza e l’inizio di
astensione obbligatoria non siano trascorsi più di sessanta giorni.
A cura dell’Associazione
Difesa Lavoratori (federata rdb-cub)
sip: via Cavallotti 2 – 35100 Padova
tel – fax: 049692171
email: adl@sherwood.it
giugno 2000