S.in. Cobas
Coordinamento Nazionale: via Ettore Ponti 40 - 20143 Milano
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Coordinamento Provinciale: via Garibaldi 24 - 03100 Frosinone
telefax 0775-853516
Ai Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali
Ai Sindaci dei Comuni
Ai Presidenti delle Comunità
Montane
Ai Provveditori agli Studi
Ai Presidi, Direttori didattici
Oggetto: chiarimento continuità progetti e ferie LSU/LPU
Signora/e,
Le
attività dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, come previsto
dalla finanziaria 2001, sono state posticipate al 30 giugno 2001: il termine del 30 aprile 2001, di cui
all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è
differito al 30 giugno 2001 (Legge finanziaria, art. 78).
Il prosieguo delle attività è stato
previsto dallo stesso articolo della finanziaria: il rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto
legislativo (81/2000) potrà avere una
durata massima di otto mesi. Esso è subordinato alla convenzione, già
firmata, tra il Ministero del lavoro e la Regione, nella cui convenzione è
specificato che la Regione dovrà programmare un piano di stabilizzazione per
almeno il 30% degli LSU/LPU a carico
degli enti locali.
Da fonti autorevoli, l’audizione del 26
ottobre alla camera di Morese, e da assessori provinciali e regionali, il
rinnovo almeno sino a febbraio 2002 sarebbe garantito. La formale certezza
arriverà dopo la fine del mese di aprile.
In tal senso invitiamo le
Amministrazioni a considerare tali rinnovi al fine di gestire il periodo di
ferie degli LSU/LPU affinché possano andare a riposo, fatta salva la loro
volontà e quella formale del Governo, durante i mesi estivi e non quelli
primaverili.
La
gestione delle ferie deve seguire
una linea unica per tutti i dipendenti, con qualsiasi contratto, linea che anzi
deve cercare di favorire i soggetti più deboli.
Il periodo di adeguato riposo deve «corrispondere a quello previsto per le
ferie dei lavoratori dipendenti dell’ente utilizzatore occupati a tempo pieno o
parziale» (circolare n.100 del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 27 luglio 1998). Come si nota dalla seguente tabella sono
comprensivi delle ferie anche i riposi compensativi (feste che cadono nei
giorni feriali) che non vanno quindi recuperati ma calcolati come se fosse
giornata lavorativa, proprio come per i dipendenti comunali.
Ecco lo schema annuale a cui Vi
invitiamo far riferimento (bisogna aggiungere le ferie dei due mesi in più
previsti fino a giugno):
Giornate
lavorative settimanali dei LPU Giornate
di ferie + riposi compensativi+festa del santo patrono
spettanti
all’anno
su
6 gg su 5
gg di lavoro dell Ente
3 15+2+1 16+2+1
4 20+3+1 21+3+1
5 25+4+1 26+4+1
6 30+4+1
Per
tutti devono essere uguali modalità di richiesta e di fruizione delle ferie. Le ferie si contano in giorni e non in
ore.
In caso di ferie non riconosciute in
base all’accordo testé ricordato, si chiederà di pagare le giornate lavorate in
più secondo l’art.8 comma 2 del d.to l.vo 468/97.
Distinti saluti.
Frosinone 6 marzo 2001 Per il Sin Cobas, Paolo Iafrate