S.in. Cobas

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Ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti delle Comunità Montane

Ai Provveditori agli Studi

Ai Presidi, Direttori didattici

 

Oggetto: chiarimento continuità progetti  e ferie LSU/LPU

 

         Signora/e,

Le attività dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, come previsto dalla finanziaria 2001, sono state posticipate al 30 giugno 2001: il termine del 30 aprile 2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 (Legge finanziaria, art. 78).

         Il prosieguo delle attività è stato previsto dallo stesso articolo della finanziaria: il rinnovo di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo (81/2000) potrà avere una durata massima di otto mesi. Esso è subordinato alla convenzione, già firmata, tra il Ministero del lavoro e la Regione, nella cui convenzione è specificato che la Regione dovrà programmare un piano di stabilizzazione per almeno il 30%  degli LSU/LPU a carico degli enti locali.

         Da fonti autorevoli, l’audizione del 26 ottobre alla camera di Morese, e da assessori provinciali e regionali, il rinnovo almeno sino a febbraio 2002 sarebbe garantito. La formale certezza arriverà dopo la fine del mese di aprile.

         In tal senso invitiamo le Amministrazioni a considerare tali rinnovi al fine di gestire il periodo di ferie degli LSU/LPU affinché possano andare a riposo, fatta salva la loro volontà e quella formale del Governo, durante i mesi estivi e non quelli primaverili.

         La gestione delle ferie deve seguire una linea unica per tutti i dipendenti, con qualsiasi contratto, linea che anzi deve cercare di favorire i soggetti più deboli.

         Il periodo di adeguato riposo deve «corrispondere a quello previsto per le ferie dei lavoratori dipendenti dell’ente utilizzatore occupati a tempo pieno o parziale» (circolare n.100 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 27 luglio 1998). Come si nota dalla seguente tabella sono comprensivi delle ferie anche i riposi compensativi (feste che cadono nei giorni feriali) che non vanno quindi recuperati ma calcolati come se fosse giornata lavorativa, proprio come per i dipendenti comunali.

         Ecco lo schema annuale a cui Vi invitiamo far riferimento (bisogna aggiungere le ferie dei due mesi in più previsti fino a giugno):

Giornate lavorative settimanali dei LPU    Giornate di ferie + riposi compensativi+festa del santo patrono

                                                          spettanti all’anno

                                                                      su 6 gg                          su 5 gg di lavoro dell Ente

            3                                                         15+2+1                          16+2+1

            4                                                         20+3+1                          21+3+1                         

            5                                                         25+4+1                          26+4+1

            6                                                         30+4+1

 

Per tutti devono essere uguali modalità di richiesta e di fruizione delle ferie. Le ferie si contano in giorni e non in ore.

         In caso di ferie non riconosciute in base all’accordo testé ricordato, si chiederà di pagare le giornate lavorate in più secondo l’art.8 comma 2 del d.to l.vo 468/97.

 

         Distinti saluti.

Frosinone 6 marzo 2001                                Per il Sin Cobas,      Paolo Iafrate