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Circolare numero 106 del 5-6-2002.htm
Viene trasmesso lo schema di convenzione che l'INPS deve stipulare
con le Regioni per l'erogazione degli assegni spettanti, nel periodo
1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, ai lavoratori impegnati in
attività socialmente utili finanziate con le risorse del Fondo
per l'occupazione che il Ministero del Lavoro trasferisce alle Regioni
stesse.
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 5 Giugno 2002 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare n. 106 e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Convenzioni da stipulare con le Regioni per l anno 2002 ai
fini della corresponsione degli assegni spettanti ai lavoratori impegnati
in attività socialmente utili finanziate con le risorse del
Fondo per l occupazione che vengono trasferite alle Regioni stesse.
SOMMARIO: Viene trasmesso lo schema di convenzione che l'INPS deve
stipulare con le Regioni per l'erogazione degli assegni spettanti,
nel periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, ai lavoratori
impegnati in attività socialmente utili finanziate con le risorse
del Fondo per l'occupazione che il Ministero del Lavoro trasferisce
alle Regioni stesse.
Con circolare n. 155 del 31.7.2001 sono state fornite le istruzioni
riguardanti la corresponsione dell'assegno di utilizzo per prestazioni
in attività socialmente utili (assegno ASU) in favore dei lavoratori
già a carico del Fondo per l'occupazione che nel periodo 1.7.2001/31.12.2001
hanno continuato a svolgere tali attività sulla base dei provvedimenti
appositamente adottati dalle Regioni interessate a seguito del trasferimento
alle stesse delle competenze in materia di lavori socialmente utili
e delle risorse finanziarie del predetto Fondo.
Al fine di provvedere ai relativi pagamenti sono state stipulate apposite
convenzioni con le Regioni di durata semestrale, essendo cessata il
30.6.2001 l'operatività delle disposizioni legislative che
attribuivano all'INPS il compito di erogare gli assegni spettanti
ai lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili a
carico del Fondo in parola.
Con circolare n. 28 del 28.1.2002 è stata fatta riserva di
trasmettere lo schema aggiornato delle convenzioni da rinnovare per
l'ulteriore prosecuzione delle attività nell'anno corrente,
poiché quello precedentemente adottato doveva essere modificato
sia per quanto riguarda la durata - avendo il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ritenuto opportuno l'accoglimento della
richiesta delle Regioni di stipulare le nuove convenzioni con l'Istituto
per l'intero anno 2002 (anziché per sei mesi) per allinearne
la durata a quella della convenzione MINISTERO/REGIONI finalizzata
all'attribuzione delle risorse finanziarie del Fondo per l'occupazione
- sia per ciò che concerne le modalità di comunicazione
all'Istituto, da parte degli Enti utilizzatori e delle Regioni, dei
nominativi dei lavoratori aventi titolo al pagamento dell'assegno
ASU.
Essendo giunto a conclusione il procedimento relativo alla stipula
delle predetta convenzione ministeriale, convenzione che all'articolo
8 stabilisce che il nuovo sistema di comunicazione dovrà essere
richiamato nelle convenzioni INPS/REGIONI, si trasmette (allegato
1) lo schema aggiornato di tali convenzioni che, ai fini della corresponsione
degli assegni spettanti ai lavoratori interessati, dovranno essere
sottoscritte in duplice esemplare dai Direttori Regionali dell'Istituto
e dai legali rappresentanti delle Regioni interessate.
Nel precisare che allo schema stesso non potranno essere apportate
variazioni, si fa presente che il testo dovrà essere completato
riportando nei relativi spazi in bianco, oltre che la denominazione
della Regione e il nominativo del suo legale rappresentante o della
persona formalmente delegata alla sottoscrizione, anche il nuovo importo
forfettario da versare per ciascun lavoratore a copertura degli oneri
relativi al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare agli aventi
titolo (punto 5). L'importo da indicare è quello precisato
per ciascuna Regione nell'allegato 2.
Si precisa che l'importo in parola corrisponde alla media mensile
degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nell'anno 2001 ai
lavoratori socialmente utili del relativo ambito regionale e che alla
scadenza della convenzione si procederà agli eventuali conguagli
tra gli importi forfettari versati all'Istituto e quelli effettivamente
pagati.
Le modifiche sostanziali che lo schema di convenzione allegato presenta
rispetto a quello delle convenzioni scadute il 31.12.2001 riguardano,
come già accennato, la durata, che è annuale e non più
semestrale, e le modalità di comunicazione dei nominativi dei
lavoratori cui spettano gli assegni in questione (punto 3 della convenzione).
A tale riguardo si precisa che, a partire dal corrente mese di giugno,
le procedure di comunicazione all'INPS dei nominativi dei lavoratori
aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività
socialmente utili (cioè quelli inclusi nelle delibere adottate
per la prosecuzione delle attività) e delle relative variazioni
mensili (sospensioni e cessazioni delle attività) devono essere
espletate unicamente con l'inserimento dei relativi dati, da parte
degli stessi Enti utilizzatori, nel sistema attivato su Internet da
Italia Lavoro s.p.a. cui il Ministero del Lavoro ha affidato l'attività
di monitoraggio numerico dei bacini regionali LSU.
I predetti dati saranno "validati" dalle Regioni di rispettiva
competenza e verranno trasmessi alla scrivente Direzione Generale
da Italia Lavoro il giorno 15 di ogni mese. In attesa della predisposizione
di un programma applicativo che li riversi nella procedura automatizzata
dei pagamenti dell'assegno ASU, tali dati verranno messi a disposizione
delle Sedi via Intranet a cura di questa stessa Direzione.
Le prime informazioni che verranno trasmesse all'Istituto riguarderanno
tutti i lavoratori per i quali i rispettivi Enti utilizzatori avranno
inserito i dati nell'archivio di Italia Lavoro entro il giorno 14
del mese corrente, mentre quelle che verranno fornite nei mesi successivi
riguarderanno soltanto i lavoratori per i quali siano intervenute
delle variazioni in ordine al loro utilizzo nelle attività
socialmente utili (cessazioni o sospensioni che non diano titolo,
in tutto o in parte, alla corresponsione dell'assegno mensile), oltre
che gli eventuali mancati inserimenti nell'archivio stesso nella fase
iniziale. In tale fase gli Enti inseriranno anche i dati relativi
alle cessazioni o sospensioni fino ad ora intervenute, ancorché
già comunicate per iscritto alla competente Sede INPS.
Nello schema di convenzione allegato è altresì indicato
il nuovo importo mensile dell'assegno ASU in pagamento dal 1°
gennaio 2002 (euro 463,35), importo che è stato rivalutato
in misura pari all'ottanta per cento della variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Si raccomanda ai Direttori Regionali di sottoporre sollecitamente
il testo della convenzione alla sottoscrizione della Regione di competenza
in quanto i prossimi pagamenti degli assegni saranno subordinati alla
sua sottoscrizione.
Ai fini di tali pagamenti restano confermate le disposizioni precedentemente
fornite con le circolari n. 155/2001, n. 220/2001, n. 28/2002 e n.
55/2002. In particolare, si richiama l'attenzione sul fatto che nella
procedura automatizzata dei pagamenti devono ora essere acquisiti
anche quei dati relativi alla nuova convenzione (data della stipula,
inizio e fine validità) che con circolare n. 28/2002 era stato
detto di lasciare in bianco.
Con riferimento a quanto riportato al punto 3 dello schema di convenzione
allegato circa l'intero ed effettivo accredito preventivo all'INPS
delle somme complessivamente occorrenti per il pagamento mensile degli
assegni ASU e degli assegni per il nucleo familiare, si precisa che
l'articolo 6 della suindicata convenzione MINISTERO/REGIONI prevede
che le Regioni stesse possano ancora richiedere l'anticipazione, a
valere sul Fondo per l'occupazione, degli importi a loro carico che
sono necessari per il pagamento degli assegni fino alla fine del corrente
anno.
La relativa richiesta, riguardante tutto il residuo periodo dell'anno
2002, deve essere indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, a questa Sede Centrale e alla Sede Regionale INPS territorialmente
competente, precisando se l'anticipazione è riferita, oltre
che al 100% dell'assegno al nucleo familiare, al 50% ovvero al 100%
dell'assegno ASU. Nel primo caso, prima di procedere ai pagamenti
mensili, è necessario verificare l'avvenuto accredito all'Istituto
della quota del 50% a carico dell'Ente utilizzatore.
Si invitano infine i Direttori Regionali a trasmettere a questa Sede
Centrale, Progetto Interventi in Favore dell'Occupazione (fax n. 0659053814),
copia della convenzione sottoscritta da entrambe le parti.
IL DIRETTORE GENERALETRIZZINO
Allegato 1
CONVENZIONE
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
LA REGIONE
per la corresponsione da parte dell'INPS, nell'anno 2002, dell'assegno
spettante ai lavoratori impegnati nelle attività socialmente
utili finanziate con le risorse che dal Fondo per l'occupazione vengono
trasferite alle Regioni per effetto delle convenzioni di cui all'articolo
78, comma 2, della legge n. 388/2000.
In data ...
l'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, rappresentato dal Direttore Regionale per
.. e la
Regione
..
,
rappresentata da
..,
- visto il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, di revisione
della disciplina dei lavori socialmente utili;
- visto l'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al
succitato decreto legislativo n. 468/1997;
- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione
della predetta delega;
- visto l'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ai sensi del quale il Ministero del Lavoro ha stipulato convenzioni
con le Regioni per il trasferimento di risorse del Fondo per l'occupazione
finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili
e alla prosecuzione delle attività LSU, per le situazioni caratterizzate
da straordinarietà;
- visto lo stesso articolo 78, comma 2, che ha differito al 30 giugno
2001 il termine del periodo di rinnovo delle attività che l'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2000 aveva precedentemente
fissato in sei mesi a partire dall'1 novembre 2000;
- considerato che a partire dal 1° luglio 2001 sono le Regioni
che possono decidere l'eventuale prosecuzione delle attività
socialmente utili e che, ove si intenda attribuire all'INPS la competenza
a provvedere al pagamento degli assegni spettanti ai lavoratori interessati,
si rende necessaria la stipula di un'apposita Convenzione tra le singole
Regioni e l'INPS;
- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione
dell'INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000 per le attività
socialmente utili svolte da lavoratori non ricompresi nella disciplina
del citato decreto legislativo n. 81/2000;
- vista la richiesta della Regione
.
avanzata con nota del
..;
CONVENGONO
1. La Regione
..
affida all'INPS, che accetta alle condizioni e modalità di
seguito indicate, il servizio di corresponsione, ai lavoratori ricompresi
nella disciplina del decreto legislativo n. 81/2000 e già utilizzati
in attività socialmente utili fino al 31 dicembre 2001, dell'assegno
spettante in relazione all'ulteriore svolgimento delle attività
per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002 presso gli Enti all'uopo
autorizzati dalla Regione stessa, nonché dell'assegno per il
nucleo familiare, ove spettante in base alle disposizioni di legge
vigenti per i lavoratori dipendenti. A tal fine la Regione
..
si impegna a precisare alla locale Sede Regionale dell'INPS quali
sono gli Enti che nell'anno 2002 possono continuare a svolgere attività
LSU con oneri a totale o parziale carico della stessa Regione.
2. Al fine di consentire all'INPS di provvedere ai predetti pagamenti
è assolutamente necessario che la Regione
..
e gli Enti utilizzatori di cui al punto precedente versino preventivamente
all'INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività
per le quali devono essere corrisposti gli assegni, la quota parte
a loro carico necessaria per la copertura dei relativi oneri (per
l'assegno ASU: 50% Ente e 50% Regione, oppure 100% Regione; per l'assegno
al nucleo familiare: 100% Regione). La somma che deve essere complessivamente
versata è determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi
punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi negli elenchi trasmessi
dalla Regione o dall'Ente autorizzato alla prosecuzione delle attività;
quando sarà stato completato l'archivio di cui al punto 3 i
predetti importi saranno invece moltiplicati per il numero dei lavoratori
i cui nominativi risulteranno inseriti nell'archivio stesso.
3. L'INPS si impegna a mettere in pagamento, negli ultimi dieci giorni
del mese di svolgimento delle attività, l'assegno ASU spettante
ai lavoratori i cui nominativi risultino presenti nell'archivio costituito
sul sito Internet di ITALIA LAVORO s.p.a. sulla base di quanto previsto
dall'articolo 8 della Convenzione che la Regione
..
.
ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
per il trasferimento delle risorse finanziarie del Fondo per l'occupazione
relative all'anno 2002, a condizione peraltro che sia già stata
interamente ed effettivamente accreditata all'Istituto la somma complessiva
di cui al precedente punto 2. L'archivio è inizialmente costituito
sulla base dei dati, aggiornati a gennaio 2002, del monitoraggio LSU
svolto da ITALIA LAVORO per conto del predetto Ministero e ciascun
Ente utilizzatore dovrà accedere a tale archivio per inserirvi
tempestivamente tutti i dati riguardanti l'Ente stesso e i propri
lavoratori. In particolare, per ogni lavoratore dovrà essere
precisata la data di inizio e di eventuale cessazione dell'attività,
nonché le assenze mensili e le sospensioni che non diano titolo
al pagamento dell'assegno ASU, anche se le informazioni stesse siano
già state fornite alla competente Sede INPS con il precedente
sistema della comunicazione scritta. Le variazioni che interverranno
successivamente dovranno essere comunicate esclusivamente mediante
il tempestivo inserimento, da parte dei singoli Enti, dei relativi
dati nel nuovo sistema e, ai fini del pagamento degli assegni, verranno
trasmesse all'INPS da ITALIA LAVORO il giorno 15 di ogni mese. La
Regione
.
si impegna a comunicare a detta società, per l'inserimento
nell'archivio di cui sopra, la data fino alla quale ciascun Ente utilizzatore
è autorizzato a svolgere attività socialmente utili
con oneri a carico della Regione stessa, nonché ad intervenire
presso gli Enti utilizzatori affinché forniscano per via telematica
i dati richiesti. Fino a quando non andrà a pieno regime il
nuovo sistema (presumibilmente luglio 2002) l'Istituto continuerà
a corrispondere gli assegni in parola ai lavoratori inseriti negli
elenchi trasmessi dalla Regione o dall'Ente utilizzatore autorizzato
alla prosecuzione delle attività e gli Enti dovranno continuare
a comunicare per iscritto alla Sede INPS territorialmente competente,
con assoluta tempestività, le suddette variazioni ed assenze
mensili.
4. L'importo dell'assegno da corrispondere per le prestazioni in attività
socialmente utili relative al corrente anno è pari a euro 463,35
mensili in conseguenza della rivalutazione operata, con effetto dal
1° gennaio 2002, in misura pari all'ottanta per cento della variazione
annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati, secondo quanto previsto dall'articolo 8,
comma 8, del decreto legislativo n. 468/1997.
5. Per la copertura degli importi da corrispondere a titolo di assegno
per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni
di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la Regione
.
si impegna a versare mensilmente, contestualmente alla quota dovuta
a copertura degli oneri relativi all'assegno ASU di cui al precedente
punto 4, la somma forfettaria di euro
mensili per
ciascun lavoratore compreso negli elenchi citati al punto 2 o presente
nell'archivio di cui al punto 3, quando questo sarà stato completato.
La predetta somma rappresenta la media mensile degli assegni per il
nucleo familiare corrisposti nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente
utili della Regione; al termine del periodo di validità della
convenzione si procederà all'eventuale conguaglio tra quanto
complessivamente pagato dall'INPS agli aventi titolo e quanto versato
forfettariamente.
6. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del
diritto del singolo lavoratore - in conseguenza delle risultanze dell'archivio
di cui al punto 3 - al pagamento dell'assegno mensile per prestazioni
in attività socialmente utili svolte nel periodo 1.1.2002/31.12.2002,
non sono di competenza dell'INPS ma dell'organo specificamente individuato
dalla Regione
..
..
7. L'INPS si impegna a fornire alla Regione
.
.,
entro i tre mesi successivi alle operazioni di pagamento dell'ultima
mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per
il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi
che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La Regione
.
stessa si impegna a versare all'INPS, entro trenta giorni dalla richiesta,
gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con
quelli effettivamente pagati agli interessati.
8. La presente convenzione ha validità per il periodo 1.1.2002/31.12.2002
e potrà essere rinnovata per altri dodici mesi qualora la Regione
..
lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza.
data
.
per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA per la REGIONE ..
PREVIDENZA SOCIALE
.
Allegato 2
Importo medio mensile dell'assegno per il nucleo familiare corrisposto
nell'anno 2001 ai lavoratori socialmente utili di ciascuna Regione
Regioni Importo medio mensile ANF (in euro)
Piemonte 19,04
Valle d'Aosta 11,87
Lombardia 7,25
Liguria 15,76
Trentino A. Adige 10,84
Veneto 8,26
Friuli V. Giulia 13,42
Emilia Romagna 8,77
Toscana 7,64
Umbria 13,34
Marche 2,36
Lazio 41,50
Abruzzo 19,33
Molise 44,81
Campania 139,95
Puglia 107,07
Basilicata 74,47
Calabria 110,63
Sicilia 71,78
Sardegna 82,51
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