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PAGINA A CURA DEL COMITATO DI LOTTA DI FROSINONE

Frosinone, via Garibaldi 24, telefax 0775-859287


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Circolare numero 155 del 31-7-2001.htm
Istruzioni relative al proseguimento delle attività LSU per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001. Pagamento per i mesi di luglio e agosto 2001 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori interessati. Chiarimenti in materia di requisiti e condizioni per fruire del pensionamento anticipato LSU ai sensi dell'articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000.

PROGETTO INTERVENTI IN FAVOREDELL'OCCUPAZIONEDIREZIONE CENTRALEDELLE PRESTAZIONI Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 31 luglio 2001 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici

Circolare n. 155 e, per conoscenza,

Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Attività socialmente utili relative al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001. Corresponsione per i mesi di luglio e agosto 2001 degli assegni ASU e ANF ai lavoratori interessati. Chiarimenti in materia di pensionamenti anticipati LSU.
SOMMARIO: Istruzioni relative al proseguimento delle attività LSU per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2001. Pagamento per i mesi di luglio e agosto 2001 degli assegni ASU e ANF spettanti ai lavoratori interessati. Chiarimenti in materia di requisiti e condizioni per fruire del pensionamento anticipato LSU ai sensi dell'articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000.
1 - PremessaFacendo seguito a quanto comunicato con circolare n. 120/2001 e con nota n. 215 del 17 luglio u.s., inviata ai Direttori Regionali e riguardante le Convenzioni da stipulare con le Regioni per i pagamenti dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili relativamente al periodo 1° luglio-31 dicembre 2001, si forniscono di seguito le disposizioni per la corresponsione ai lavoratori aventi titolo degli assegni ASU e ANF loro spettanti in relazione all'attività svolta e da svolgere. Si forniscono inoltre definitive disposizioni in ordine a quanto stabilito dall'articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000 in materia di pensionamenti anticipati LSU, alla luce dei chiarimenti recentemente forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 2 - Attività socialmente utili relative al periodo 1 luglio-31 dicembre 2001Come già anticipato con la circolare n. 120 del 31 maggio 2001, per l'eventuale prosecuzione nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 delle attività socialmente utili già finanziate fino al 30 giugno u.s. con risorse del Fondo per l'occupazione è necessario che le Regioni interessate stipulino una convenzione con l'Istituto per la corresponsione dell'assegno ASU e dell'assegno al nucleo familiare ai lavoratori aventi titolo.Lo schema della convenzione è stato già trasmesso ai Direttori Regionali con la citata nota del 17 luglio 2001.I pagamenti degli assegni in parola sono subordinati al preventivo accreditamento all'INPS, con le modalità già in uso (v. circolare n. 183/2000), delle somme complessivamente occorrenti per l'integrale copertura degli importi mensili spettanti alla generalità dei lavoratori interessati, tenendo conto di quanto stabilito da ciascuna Regione circa la ripartizione, tra la Regione stessa e l'Ente utilizzatore, dell'onere mensile relativo all'assegno ASU da erogare al singolo lavoratore. La procedura automatizzata per la liquidazione degli assegni in parola è stata opportunamente implementata dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni (v. messaggio n. 433 del 2 luglio 2001) per distinguere i pagamenti dell'assegno ASU da effettuare a totale carico della Regione da quelli che sono invece per il 50% a carico dell'Ente utilizzatore e per l'altro 50% a carico della Regione. L'assegno per il nucleo familiare è sempre a totale carico della Regione. Per la corresponsione dei predetti assegni agli interessati è necessario che gli Enti utilizzatori facciano pervenire alle Sedi INPS territorialmente competenti copia della delibera di prosecuzione delle attività dal 1° luglio 2001 in poi e l'elenco dei lavoratori utilizzati. Nell'elenco dei lavoratori utilizzati devono essere riportati anche i lavoratori ultracinquantenni alla data del 31.12.2000 e i versamenti mensili da effettuare preventivamente al pagamento degli assegni in questione debbono riguardare anche tali lavoratori.Le delibere di prosecuzione delle attività debbono essere "validate" dalla Regione di riferimento, nel senso che la Regione stessa deve far conoscere all'Istituto quali siano gli Enti autorizzati alla prosecuzione delle attività con oneri a suo carico, totale o parziale. La comunicazione della Regione può essere effettuata anche in forma cumulativa ed essere quindi riferita a tutti gli Enti utilizzatori. Tale comunicazione dovrà essere fatta pervenire alla Sede Regionale INPS che provvederà ad informarne le Sedi interessate. Le eventuali variazioni all'elenco nominativo di cui sopra e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell'assegno dovranno essere comunicate alla Sede INPS territorialmente competente con assoluta tempestività.Si sottolinea che - secondo quanto espressamente previsto anche nelle convenzioni recentemente stipulate tra l'Istituto e le Regioni interessate - detti pagamenti potranno essere effettuati soltanto in favore dei lavoratori socialmente utili ricompresi nella disciplina del decreto legislativo n. 81/2000 (cosiddetti "transitoristi") e che gli eventuali ricorsi avverso il diritto a percepire gli assegni ASU, avanzati dai singoli lavoratori, non dovranno essere presentati all'INPS ma all'Ufficio che sarà indicato dalla Regione di competenza. 3 - Pagamento degli assegni ASU e ANF per i mesi di luglio e agosto 2001Con l'allegata nota n. 687 del 18 luglio u.s. la Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato l'Istituto "a continuare ad erogare per i mesi di luglio e agosto c.a. i sussidi e gli ANF ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 81/2000, facenti parte dei bacini regionali ed ancora impegnati in attività socialmente utili", precisando che le somme conseguentemente anticipate dovranno essere poste a carico del Fondo per l'occupazione e "decurtate dall'ammontare delle risorse finanziarie attribuite alle singole Regioni con le convenzioni di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2000, come modificato dall'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000". Con successiva nota n. 393 del 24 luglio u.s., la predetta Direzione Generale per l'Impiego ha ulteriormente precisato che "le indicazioni contenute nella nota n. 687 del 18 luglio sono riferite alle realtà territoriali nelle quali l'INPS ha provveduto nel periodo 1.1/30.6.2001 ad erogare il sussidio o parte di esso ai lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo per l'occupazione, con detrazione dall'ammontare delle risorse finanziarie attribuite alle singole Regioni" e che dette indicazioni sono riferite alle Regioni nelle quali siano ancora in corso le attività socialmente utili.In attuazione di tali direttive, le Sedi potranno pertanto disporre l'erogazione, in favore dei lavoratori interessati, degli assegni ASU e ANF loro spettanti in relazione all'attività socialmente utile svolta o da svolgere nei mesi di luglio e agosto c.a. imputando i relativi importi ai nuovi conti intestati al Fondo per l'occupazione forniti dalla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, salvo che la Regione interessata non abbia già provveduto a versare all'Istituto le risorse per la copertura degli importi stessi. Si richiama l'attenzione di codeste Sedi sulla necessità di accertare, prima di disporre i pagamenti in parola, che:· sia le Regioni, sia gli Enti utilizzatori abbiano adottato la delibera (o provvedimento analogo) di prosecuzione dello svolgimento delle attività socialmente utili per il periodo 1° luglio/31 dicembre 2001 ovvero, per il momento, per il periodo 1° luglio-31 agosto 2001; · sia pervenuta alla Sede competente copia delle suddette delibere, corredate dall'elenco nominativo dei lavoratori che hanno proseguito nell'attività in questione; · sia stata regolarmente sottoscritta, dalla Regione richiedente i pagamenti in parola, la convenzione predisposta dall'INPS e trasmessa con la sopracitata nota del 17 luglio u.s. 4 - Articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000 - Pensionamenti anticipati LSU: precisazioniCom'è noto l'articolo 78, comma 5, della legge n. 388/2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, ha previsto, anche per i lavoratori che hanno svolto attività socialmente utili a seguito di chiamata diretta da parte dei Sindaci dei Comuni di residenza, la possibilità di chiedere il pensionamento anticipato di anzianità o di vecchiaia.In ordine alla esatta interpretazione da dare ad alcune disposizioni contenute in tale comma sono sorti dei dubbi sui quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - espressamente interpellato - ha recentemente fornito i chiarimenti e le precisazioni di seguito riportate.· Il citato articolo 78, comma 5, ha subordinato il pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che hanno svolto attività socialmente utili a seguito di chiamata diretta da parte di Enti pubblici (in genere Comuni) al possesso degli specifici requisiti già previsti per i lavoratori che hanno svolto attività LSU nell'ambito di progetti approvati dalla CRI, nonché allo svolgimento di almeno 12 mesi di attività nel periodo 1.1.1998/31.12.1999 e alla intervenuta cessazione, non oltre il 31.12.1999, del "trattamento previdenziale" a suo tempo concesso loro dall'Istituto. In merito all'esatto significato da dare alle parole "trattamento previdenziale" il Ministero del Lavoro, con nota del 19 luglio u.s., ha definitivamente chiarito che per trattamenti previdenziali devono intendersi i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale per l'edilizia. In attuazione di tale specifica direttiva, pertanto, devono considerarsi esclusi dalla possibilità di ottenere il pensionamento anticipato tutti coloro che hanno continuato a fruire dei suddetti trattamenti successivamente alla data del 31.12.1999. · La decorrenza del riconoscimento del pensionamento anticipato per coloro che possono ottenerlo in applicazione di quanto previsto dal suddetto articolo 78, comma 5 - che deve considerarsi una disposizione innovativa - non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello della sua entrata in vigore. Pertanto, i prepensionamenti di cui trattasi potranno avere decorrenza dal 1° febbraio 2001, per le domande presentate fino a tutto il 31.01.2001, mentre per le domande avanzate dall'1.2.2001 al 30.4.2001 la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la relativa domanda. · Per ciò che concerne gli incentivi da riconoscere ai lavoratori che otterranno il pensionamento anticipato ex articolo 78, comma 5, si precisa che agli stessi potrà essere riconosciuto unicamente il beneficio del contributo pari al 50% dell'importo dagli stessi dovuto a titolo di prosecuzione volontaria, di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 468/1997, con esclusione quindi, in particolare, dell'incentivo di lire 18.000.000 previsto dalla legge n. 144/1999. Restano pertanto confermate le istruzioni già fornite con messaggio n. 128 del 12 aprile 2001 (v. allegato 2) IL DIRETTORE GENERALETRIZZINO
Circ. prol. rinnovo ASUAllegato 1Ministero del Lavoro edelle Politiche SocialiDirezione Generale per l'ImpiegoDivisione VI^ Roma, 18 luglio 2001 Prot. N. 687 OGGETTO: Erogazione sussidi e ANF ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili dei bacini regionali. Con riferimento all'oggetto, si autorizza codesto Istituto a continuare ad erogare per i mesi di luglio e agosto c.a. i sussidi e gli ANF ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 81/2000, facenti parte dei bacini regionali ed ancora impegnati in attività socialmente utili.Dette somme anticipate a valere sul Fondo per l'occupazione saranno decurtate dall'ammontare delle risorse finanziarie attribuite alle singole Regioni con le convenzioni di cui all'art. 8 del D. Leg.vo 81/2000, come modificato dall'art. 78, comma 2, della legge n. 388/2000.IL DIRETTORE GENERALEDaniela CARLA' Allegato 2 DIREZIONE CENTRALE MESSAGGIO N.128 DEL 12 APRILE 2001DELLE PRESTAZIONIPROGETTO INTERVENTI IN FAVOREDELL'OCCUPAZIONEDIREZIONE CENTRALEENTRATE CONTRIBUTIVE AI DIRETTORI REGIONALIAI DIRETTORI DI AREAAI DIRETTORI DI AGENZIA Oggetto: Articolo 78, comma 5, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 - Pensionamento anticipato per i lavoratori titolari di trattamenti previdenziali che abbiano svolto attività socialmente utili per almeno 12 mesi nel periodo 1.1.1998/31.12.1999. L'articolo 78, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che "i soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 , e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo".Il comma 1 del citato articolo 78, ha stabilito che "la data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 1°, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti".In sostanza, i lavoratori che abbiano effettivamente maturato 12 mesi di permanenza in attività socialmente utili - non riconducibili a quelle proprie dei progetti approvati dalle CRI - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a tale ultima data, "siano esclusi da ogni trattamento previdenziale" e ai quali alla stessa data del 31.12.1999 manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia possono essere ammessi al proseguimento volontario della contribuzione e al pensionamento anticipato qualora presentino la relativa domanda entro il 30 aprile 2001.Considerato che la disposizione in parola presenta alcuni problemi di carattere interpretativo per ciò che concerne la platea dei soggetti che ne sono destinatari, la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato da liquidare e la concessione dei benefici previsti per la copertura dell'onere relativo alla prosecuzione volontaria della contribuzione dovuta fino alla maturazione dei requisiti stabiliti per il pensionamento definitivo sono stati chiesti chiarimenti in merito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.In attesa di acquisire i chiarimenti richiesti al predetto Dicastero, le Sedi dovranno ammettere al pensionamento anticipato e alla prosecuzione volontaria della contribuzione i lavoratori che abbiano effettivamente svolto almeno dodici mesi di attività LSU tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 mentre erano titolari di trattamento previdenziale che, a tale ultima data, abbiano già cessato di fruire del trattamento stesso, e a cui alla stessa data manchino meno di cinque anni per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, sempre che la relativadomanda venga presentata entro il termine decadenziale del 30 aprile p.v. (ultima decorrenza utile per l'accesso al trattamento pensionistico: 1°.5.2001).Per quanto concerne le domande presentate antecedentemente al 1°.1.2001 queste, in attesa dei chiarimenti ministeriali, dovranno essere considerate come presentate alla data di entrata in vigore della legge n. 388 e cioè al 1° gennaio 2001. Conseguentemente le Sedi provvederanno a liquidare il trattamento pensionistico ai soggetti interessati con decorrenza 1°.2.2001, ricorrendo le altre condizioni di legge.Per coloro che sono stati ammessi al prepensionamento in parola, nel frattempo, si provvederà alla concessione del contributo pari al 50 per cento dell'importo dovuto per la copertura della prosecuzione volontaria, come precisato dall'articolo 78, comma 5, sopraccitato.IL DIRETTORE GENERALETRIZZINO